Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14907 del 20/07/2016


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Cassazione civile sez. trib., 20/07/2016, (ud. 05/07/2016, dep. 20/07/2016), n.14907

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23775/2010 proposto da:

COMUNE DI GENOVA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIALE GIULIO CESARE 14 A-4, presso lo studio

dell’avvocato GABRIELE PAFUNDI, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MARIA PAOLA PESSAGNO giusta delega a

margine;

– ricorrente –

contro

IMMOBILIARE PALON SPA, EQUITALIA POLIS SPA;

– intimati –

nonchè da:

IMMOBILIARE PALON SPA in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA CORSO VITTORIO EMANUELE

18, presso lo studio dell’avvocato GIAN MARCO GREZ, rappresentato e

difeso dall’avvocato FILIPPO DA PASSANO giusta delega in calce;

– controricorrente e ricorrente incidentale condizionato –

contro

COMUNE DI GENOVA in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIALE GIULIO CESARE 14 A-4, presso lo studio

dell’avvocato GABRIELE PAFUNDI, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MARIA PAOLA PESSAGNO giusta delega a

margine;

– controricorrente a ricorso incidentale –

e contro

EQUITALIA POLIS SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 117/2009 della COMM. TRIB. REG. di GENOVA,

depositata il 07/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/07/2016 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA;

udito per il ricorrente l’Avvocato PAFUNDI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DEL CORE Sergio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale, l’inammissibilità del ricorso incidentale condizionato.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

Il Comune di Genova propone tre motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 117 del 7 luglio 2009 con la quale la commissione tributaria regionale di Genova, a conferma della prima decisione, ha ritenuto invalida la cartella di pagamento notificata alla Immobiliare Palon spa per Ici 1998; stante l’invalidità della notificazione alla società, mediante recapito al legale rappresentante, del prodromico avviso di accertamento.

In particolare, ha ritenuto la commissione tributaria regionale che la notificazione al domicilio del legale rappresentante non fosse consentita, ex art. 145 c.p.c., se non a seguito di ricerche, nella specie non eseguite, di effettiva impossibilità della notificazione alla sede sociale.

La Immobiliare Palon spa resiste con controricorso, formulando altresì sei motivi di ricorso incidentale; di cui i primi due relativi alla notificazione dell’avviso di accertamento, e gli altri costituenti riproposizione dei motivi di opposizione e di appello non esaminati dal giudice di merito perchè ritenuti assorbiti.

Il Comune di Genova ha depositato controricorso a ricorso incidentale.

Nessuna attività difensiva è stata svolta da Equitalia Polis spa, alla quale i ricorsi sono stati pure notificati.

La Immobiliare Palon ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1 Con i tre motivi di ricorso principale – suscettibili di essere trattati unitariamente per la loro intima connessione – il Comune di Genova lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 2, art. 145 e 140 c.p.c., nonchè contraddittoria o insufficiente motivazione.

Ciò perchè la commissione tributaria regionale avrebbe affermato l’invalidità ex art. 145 c.p.c., della notificazione dell’atto prodromico (10 aprile 2002) al domicilio del legale rappresentante, in quanto effettuata senza che risultasse preclusa la notificazione alla sede sociale in (OMISSIS). Contrariamente a tale assunto, la disposizione menzionata non sarebbe invocabile in una fattispecie, come la presente, nella quale la comunicazione dell’avviso di accertamento era stata eseguita a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, D.Lgs. n. 504 del 1992, ex art. 11, comma 2. In ogni caso, la pregressa irreperibilità della società doveva ritenersi comprovata, pur in assenza di specifiche ricerche ex art. 140 c.p.c., dall’esito negativo di altre notificazioni da essa amministrazione comunale tentate – nel giugno/luglio 2001 – nell’ambito della stessa procedura accertativa Ici (convocazioni D.Lgs. n. 504 del 1992, ex art. 11), sia alla sede legale risultante alla Camera di Commercio ((OMISSIS), all’epoca privo della specificazione del n. interno (OMISSIS)), sia all’indirizzo risultante all’anagrafe tributaria ((OMISSIS)).

1.2 Con il primo motivo di ricorso incidentale condizionato, la società contribuente lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – violazione dell’art. 112 c.p.c.; per omessa pronuncia sull’eccezione di nullità della notifica dell’avviso in quanto eseguita nei confronti di una persona fisica che non rappresentava più l’ente. Ciò perchè la raccomandata con avviso di ricevimento era stata consegnata il 21 aprile 2002 ad un soggetto (tal O.C.) che era cessato dalla carica di legale rappresentante fin dal 18 ottobre 2001; a nulla rilevava che l’atto fosse stato consegnato, a mani del suddetto, all’indirizzo dell’effettivo legale rappresentante della società ( P.L.R.).

Con il secondo motivo di ricorso incidentale condizionato, la società lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione dell’art. 145 c.p.c. e art. 160 c.p.c., comma 3; ciò per l’ipotesi in cui non si riscontrasse, con riguardo al profilo in oggetto, una omessa pronuncia, bensì un rigetto implicito della eccezione da essa opposta sul difetto di qualità rappresentativa del destinatario dell’atto.

I successivi motivi contenuti nel ricorso incidentale della società sono stati da questa espressamente riferiti all’esigenza di riproporre, D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 156, “i motivi di ricorso non esaminati dai giudici di merito e ritenuti assorbiti dalla decisione di annullare la cartella per vizi di notifica dell’avviso di accertamento” (ric. inc. pag. 23).

Essi riguardano, segnatamente: – l’inesistenza della notificazione della cartella di pagamento, per mancanza di autografia nella sottoscrizione dell’agente notificatore (timbro prestampato illeggibile); – la mancata indicazione, nella cartella, della data di formazione e consegna al concessionario dei ruoli; – la decadenza dell’amministrazione comunale dal potere di iscrivere a ruolo il tributo e di notificare la cartella; ciò in ragione della impossibilità di verificare il rispetto del termine di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 12, in quanto non indicata la data di esecutività del ruolo, nonchè del sopraggiungere della sentenza della corte costituzionale 280/05; – la mancanza di motivazione della cartella (riferita unicamente all’espressione: “causale: tributi coattivi, diritti di notifica della presente cartella”); – la mancata instaurazione del contraddittorio preventivo ai sensi della L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5.

2. La sentenza impugnata deve trovare conferma, sebbene in esito ad una più articolata motivazione in diritto.

Si osserva in primo luogo – a confutazione dei tre motivi di ricorso principale del Comune di Genova – che l’adozione delle modalità di notifica dell’atto impositivo, a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento (come consentito dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 2, all’epoca vigente) implicava l’invio della raccomandata alla sede sociale della Immobiliare Palon spa; non potendo tale incombenza essere surrogata dalla comunicazione al legale rappresentante (salvo il raggiungimento dello scopo dell’atto, qui non ricorrente) presso il suo domicilio personale.

Si evidenzia, in proposito, la contraddittorietà della linea difensiva del Comune il quale, da un lato, contesta che siano nella specie applicabili le norme di cui agli art. 139 c.p.c. e segg., vertendosi appunto di comunicazione a mezzo posta ordinaria ex art. 11 cit.; e, dall’altro, intende però avvalersi dell’art. 145 c.p.c., al fine di sostenere la legittimità della notificazione al domicilio personale del legale rappresentante una volta appurata l’impossibilità di notificazione alla sede sociale (come, appunto, prescritto dall’art. 145 cit. nella formulazione antecedente alla modificazione apportata dalla L. n. 263 del 2005).

Senonchè, delle due l’una: o l’art. 145, in questione non è applicabile, stante l’opzione dell’amministrazione per la notificazione tramite posta ordinaria, ed allora la notificazione andava senz’altro eseguita nei diretti confronti della società contribuente alla sua sede legale; ovvero l’art. 145, è applicabile, ed allora la notificazione alla persona fisica che rappresentava l’ente era sì ammessa, ma solo allorquando vi fosse la dimostrazione della irreperibilità della persona giuridica presso la sua sede.

In proposito, si è più volte affermato che, “in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), per la notifica degli avvisi di accertamento e di liquidazione, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 11, nel testo applicabile “ratione temporis”, prevede esclusivamente il ricorso al servizio postale, con invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Deve, conseguentemente, escludersi l’applicabilità degli artt. 137 c.p.c. e segg., atteso l’indiscutibile tenore letterale della norma speciale e tenuto conto del fatto che il legislatore quando ha voluto che le notificazioni, in materia tributaria, fossero eseguite ai sensi degli artt. 137 c.p.c. e segg., lo ha espresso in modo chiaro” (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 21309 del 15/10/2010; così, Cass. 270/12 e 9111/12).

Su tale premessa, si pone il problema se – ferma restando la mancata notificazione alla sede sociale – l’invio della lettera raccomandata al domicilio personale del legale rappresentante fosse comunque idoneo a rendere edotta la società della pretesa impositiva in questione.

Nella concretezza della fattispecie nemmeno questo può tuttavia affermarsi, dal momento che tale modalità di notificazione a mezzo posta è stata eseguita nei confronti di un soggetto che da vari mesi più non rappresentava la Immobiliare Palon spa (circostanza non smentita dal Comune di Genova, e comunque di rilevanza documentale). A nulla rilevando, sulla base di circostanze allegate dal Comune nel corso del giudizio, ma non risultanti dalla procedura notificatoria, che tale soggetto potesse risultare convivente, in quanto coniuge, con il legale rappresentante subentratogli; al quale nessun atto risulta però essere mai stato indirizzato.

Per completezza d’esame, si osserva che la notificazione in oggetto sarebbe comunque invalida quand’anche la si ritenesse assoggettata al regime di cui all’art. 145 c.p.c., previgente.

In merito si è infatti stabilito (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 15399 del 11/06/2008; conf. 21504/10) che: “nella vigenza del testo originario dell’art. 145 c.p.c. (e quindi anteriormente alle modifiche apportate dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263), affinchè potesse ritenersi valida la notifica eseguita al domicilio personale dell’amministratore di una società commerciale, era necessario dimostrare che la notifica fosse stata infruttuosamente tentata presso la sede della società, e tale prova doveva fornirsi unicamente e necessariamente attraverso la produzione di una relazione di notificazione negativa, e non già attraverso presunzioni”.

Nel caso di specie, l’amministrazione comunale – nel richiamare le norme di cui agli artt. 137 c.p.c. e segg. – ha inteso fornire la prova della irreperibilità della persona giuridica alla sede legale sulla base, non già dell’esito negativo della notificazione dello stesso avviso di accertamento e di inutili ricerche di reperibilità contestualmente eseguite, bensì dell’esito negativo della notificazione di altri atti; i quali, ancorchè relativi alla medesima procedura di accertamento Ici, erano tuttavia meramente preliminari all’avviso di accertamento di cui si discute e, inoltre, risalenti a parecchi mesi prima della notificazione di quest’ultimo (così da non poter attestare l’attualità dello stato di irreperibilità al momento della notificazione dell’avviso di accertamento).

In definitiva, a questi elementi non potrebbe attribuirsi – a tutto concedere – che una rilevanza dimostrativa puramente presuntiva della irreperibilità della società alla sede legale; con conseguente loro inidoneità, sulla base del su riportato orientamento, ad integrare il presupposto della notificazione alla persona fisica che rappresenta l’ente, come (subordinatamente) consentito dall’articolo 145 c.p.c., in esame.

Dalla mancata rituale notificazione dell’atto impositivo prodromico non può non discendere l’invalidità della cartella di pagamento qui opposta.

Ne segue, in definitiva, il rigetto del ricorso principale, con assorbimento di quello incidentale.

Le spese del presente giudizio di legittimità vengono poste a carico del Comune di Genova, in ragione di soccombenza.

PQM

LA CORTE rigetta il ricorso principale, assorbito quello incidentale;

condanna il ricorrente Comune di Genova al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 3.000,00 per compenso professionale; oltre rimborso forfettario spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 5 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2016

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