Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14907 del 15/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 15/06/2017, (ud. 19/04/2017, dep.15/06/2017),  n. 14907

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24998-2013 proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE UNIVERSITA’ E RICERCA, (OMISSIS), in

persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

M.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO 172,

presso lo studio dell’avvocato SERGIO NATALE EDOARDO GALLEANO, che

lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 519/2013 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 14/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/04/2017 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO.

Fatto

RILEVATO

che:

1. la Corte di Appello di Torino ha respinto l’appello proposto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca avverso la sentenza del locale Tribunale che aveva riconosciuto il diritto di M.D. al pagamento degli scatti di anzianità;

2. nel giudizio di primo grado il ricorrente, docente assunto con ripetuti contratti annuali a tempo determinato, succedutisi senza sostanziale soluzione di continuità, aveva domandato, tra l’altro, “la medesima progressione stipendiale spettante ai docenti di ruolo e, comunque, in misura non inferiore a quanto previsto dalla L. n. 312 del 1980, art. 53, comma 5” e la conseguente condanna del Ministero resistente “al pagamento delle relative differenze retributive”;

3. la Corte territoriale ha richiamato, a fondamento della pronuncia di rigetto del gravame, il principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell’Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, trasfuso nella Direttiva 99/70/CE del 28 giugno 1999 e recepito nel nostro ordinamento dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 6;

4. di tale sentenza il MIUR chiede la cassazione sulla base di unico motivo, al quale ha opposto difese il M., con controricorso tardivo, ulteriormente illustrato con memoria;

5. il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

6. la sentenza impugnata, pur interpretando correttamente la direttiva 99/70/CE quanto al principio di non discriminazione, ha confermato la decisione di prime cure che aveva accolto la domanda volta ad ottenere un trattamento economico “non inferiore a quanto previsto dalla L. n. 312 del 1980, art. 53”;

7. è la stessa sentenza impugnata a dare atto, nella parte relativa allo svolgimento del processo, dell’avvenuto riconoscimento degli “scatti di anzianità”, che sono concettualmente diversi dal “trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali”, previsto dalla contrattazione collettiva di comparto succedutasi nel tempo;

8. il principio secondo cui nel giudizio di cassazione, ove una determinata questione giuridica non risulti affrontata nella sentenza, il ricorrente ha l’onere, a pena di inammissibilità, di allegarne la avvenuta deduzione dinanzi al giudice di merito, è applicabile nelle sole ipotesi in cui la questione stessa presupponga ulteriori e diversi accertamenti in fatto, non può essere invocato, come da ultimo affermato da Cass. n. 22558/2016 cit., nei casi in cui sia solo in discussione la qualificazione giuridica e la individuazione della normativa da applicare alla fattispecie, poichè in tal caso è la stessa funzione del giudizio di legittimità, volto a garantire l’osservanza e l’uniforme interpretazione della legge, a rendere doveroso da parte della Corte l’esercizio del potere di qualificazione in diritto dei fatti, pacificamente acquisiti al processo, che è limitato solo dal concorrente principio del monopolio della parte nell’esercizio della domanda e delle eccezioni in senso stretto (in tal senso Cass. 9.8.2016 n. 11868; Cass. 14.2.2014 n. 3437; Cass. 17.4.2007 n. 9143; Cass. 29.9.2005 n. 19132);

9. la domanda accolta nel giudizio di primo grado era finalizzata ad ottenere “la medesima progressione professionale retributiva, in misura non inferiore a quanto previsto dalla L. n. 312 del 1980, art. 53, comma 5,…”;

10. mentre la parificazione al personale assunto a tempo indeterminato trova titolo sulla operatività del principio di non discriminazione, non altrettanto può dirsi con riferimento alla invocata attribuzione degli scatti biennali, posto che questi ultimi, a far tempo dalla contrattualizzazione dell’impiego pubblico, non hanno più fatto parte della retribuzione del personale di ruolo della scuola, docente, tecnico ed amministrativo (si rinvia all’ampia motivazione sul punto illustrata in Cass. 22558/2016 ed altre coeve conformi);

11. nella predetta pronuncia di legittimità, all’esito di analitica disamina della legislazione di riferimento e della sentenza della Corte Costituzionale 146/2013, si afferma che, al momento della contrattualizzazione del rapporto di impiego del personale della scuola, la L. n. 312 del 1980, art. 53 poteva dirsi vigente ed efficace solo relativamente ai docenti di religione e ad alcune particolari categorie di insegnanti che, sebbene non immessi nei ruoli, prestavano attività sulla base, non di supplenze temporanee o annuali, bensì in forza di contratti a tempo indeterminato previsti in via eccezionale dalla L. n. 270 del 1982, art. 5;

12. è stato, invero, osservato che nel contratto collettivo per il quadriennio normativo 1994/1997 ed il biennio economico 1994/1995, è effettuato un espresso richiamo alla L. n. 312 del 1980, art. 53 ma lo stesso, contenuto nell’art. 66, comma 7 è limitato ai soli insegnanti di religione, per i quali è prevista la perdurante vigenza della norma, così come integrata dal D.P.R. n. 399 del 1988 (art. 66 – Attribuzione del nuovo trattamento economico al personale in servizio al 31.12.1995 – comma 7: Per gli insegnanti di religione restano in vigore le norme di cui alla L. n. 312 del 1980, art. 53 modificate e integrate dal D.P.R. 399 del 1988, art. 3, commi 6 e 7) e che non rileva, pertanto, che la L. n. 312 del 1980, art. 53 non sia stato inserito fra le disposizioni espressamente disapplicate dall’art. 82, comma 10 giacchè la disposizione prevede anche, al comma 2, una norma di chiusura (Le disposizioni non indicate nel precedente comma 1 rimangono in vigore ad eccezione di quelle comunque contrarie o incompatibili con il presente contratto), escludendo la ultrattività delle discipline contrarie o incompatibili con quelle dettate dalle parti collettive;

13. è stato evidenziato, in sintesi, che il CCNL 1994/1997 ha affermato la perdurante vigenza dell’art. 53, comma 6 relativo ai docenti di religione e che nello stesso senso disponevano i contratti collettivi successivi (CCNL 26.5.1999 per il quadriennio 1998/2001 e C.C.N.L. 1998/2001), che nessuna significativa modificazione era stata apportata dal C.C.N.L. 24 luglio 2003 per il quadriennio 2002/2005 – che ha ribadito la struttura della retribuzione fondata sulle posizioni stipendiali e, all’art. 142, ha richiamato fra le norme non disapplicate la L. n. 312 del 1980, art. 53 ma solo limitatamente ai docenti di religione – dal C.C.N.L. 29 novembre 2007 per il quadriennio 2006/2009, e dal CCNL 4 agosto 2011;

14. infine, è stata rilevata la assoluta incompatibilità fra il sistema descritto e gli scatti biennali, che avrebbero finito per assicurare all’assunto a tempo determinato un trattamento economico di miglior favore rispetto a quello riservato al personale della scuola definitivamente immesso nei ruoli, trattamento che non può certo trovare giustificazione nella clausola 4 dell’Accordo quadro;

15. la sentenza impugnata, come già ritenuto nei richiamati precedenti della Corte deve essere cassata con rinvio alla Corte di Appello di Torino, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame della questione controversa, attenendosi al principio di diritto di seguito enunciato: “La clausola 4 dell’Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNI, succedutisi nel tempo. Vanno, conseguentemente, disapplicate le disposizioni dei richiamati CCNL che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato. La L. 11 luglio 1980, n. 312, art. 53 che prevedeva scatti biennali di anzianità per il personale non di ruolo, non è applicabile ai contratti a tempo determinato del personale del comparto scuola ed è stato richiamato, D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 69, comma 1, e art. 71 dal CCNL 4.8.1995 e dai contratti successivi, per affermarne la perdurante vigenza limitatamente ai soli insegnanti di religione”;

16. non rilevando la memoria della parte intimata ai fini di una diversa soluzione della controversia, il ricorso va accolto, nei termini sopra precisati, con rinvio alla Corte del merito anche per la determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Torino, in diversa composizione.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2017

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