Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14907 del 13/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 13/07/2020, (ud. 27/02/2020, dep. 13/07/2020), n.14907

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32429-2018 proposto da:

COMUNE DI NOLA (NA), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FRANCESCO DENZA

50-A, presso lo studio dell’avvocato NICOLA LAURENTI, rappresentato

e difeso dall’avvocato MAURIZIO RENZULLI;

– ricorrente –

contro

M.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIROLAMO DA

CARPI 6, presso lo studio NAPOLITANO, rappresentato e difeso

dall’avvocato ANTONIO GIASI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3063/26/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 05/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. DELLI

PRISCOLI LORENZO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

la parte contribuente proponeva ricorso avverso avviso di pagamento per la TARI relativa all’anno di imposta 2015 rilevando che nella zona dell’interporto campano i rifiuti non venivano raccolti dal Comune ma da società private;

la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente;

la Commissione Tributaria Regionale accoglieva parzialmente l’appello del comune di Noia osservando che la scelta della parte contribuente di affidare il servizio di raccolta rifiuti ad una ditta privata non giustifica l’esonero dall’obbligo del pagamento del tributo quando – come nel caso di specie sia stata provata la regolare istituzione del servizio e l’attività di raccolta dei rifiuti sia stata effettuata dal Comune in tutte le strade di collegamento all’interporto anche se non all’interno dell’interporto stesso;

il comune di Nola proponeva ricorso affidato ad unico motivo di impugnazione mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

con l’unico motivo di ricorso, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il comune di Nola denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 147 del 2013, art. 1, commi 641, 642, 656 e 657, atteso che, una volta accertato, in punto di fatto, che il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani è attivo sul territorio comunale e lo stesso viene svolto su tutte le strade pubbliche comprese quelle di collegamento alla zona interporto anche se non all’interno dell’area privata interporto, l’imposta avrebbe dovuto pagarsi per intero e non con la riduzione decisa dalla CTR;

considerato che secondo questa Corte:

ove il Comune abbia istituito e attivato il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nella zona nella quale si trova l’immobile del contribuente e quest’ultimo, tuttavia, abbia provveduto a gestire direttamente gli stessi, indipendentemente dalle ragioni per le quali ciò sia avvenuto, la tassa è egualmente dovuta essendo finalizzata a consentire all’amministrazione locale di soddisfare le esigenze generali della collettività e non di fornire, secondo una logica commutativa, prestazioni riferibili a singoli utenti – ma in misura ridotta ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 59, comma 4 (Cass. n. 11451 del 2015);

in materia di imposta sui rifiuti, pur operando il principio secondo cui è l’Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell’obbligazione tributaria, grava sul contribuente l’onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare del diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile o, addirittura, l’esenzione costituendo questa un’eccezione alla regola del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale (nel caso di specie, la Cassazione ha rigettato il ricorso del contribuente – che assumeva di non essere tenuto al pagamento dell’imposta sul presupposto che l’area da lui occupata era adibita a deposito di materiali e merci – non potendo escludersi che l’area fosse suscettibile di produrre rifiuti e non ricorrendo ipotesi di esenzione: Cass. n. 22130 del 2017);

costituiscono presupposto impositivo l’occupazione o la conduzione di locali ed aree scoperte, adibiti a qualsiasi uso privato, non costituenti accessorio o pertinenza degli stessi, di talchè, pur valendo il principio secondo cui è l’Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell’obbligazione tributaria, è onere del contribuente dimostrare la sussistenza delle condizioni per beneficiare della riduzione della superficie tassabile ovvero dell’esenzione, trattandosi di eccezione rispetto alla regola generale del pagamento dell’imposta sui rifiuti urbani nelle zone del territorio comunale (Cass. n. 12979 del 2019);

considerato che la CTR si è attenuta ai suddetti principi laddove per un verso (e con particolare riferimento al primo dei predetti principi) ha ritenuto che l’imposta sia dovuta in misura ridotta ogniqualvolta – come nel caso di specie – la parte contribuente abbia provveduto a gestire direttamente la raccolta dei rifiuti, e per un altro verso (e con particolare riferimento al secondo e al terzo dei predetti principi) – affermando che nella fattispecie è circostanza documentata (facendo riferimento a una perizia giurata e alle dichiarazioni dei responsabili dell’istituto di vigilanza privata) e non specificamente contestata dal comune di Nola che l’attività di raccolta di rifiuti sia stata espletata limitatamente alle strade di collegamento per l’interporto ma non all’interno dell’area privata dell’interporto ha correttamente addossato sul contribuente l’onere – e lo ha ritenuto assolto – relativo alla circostanza del diritto all’esenzione o alla riduzione dell’imposta proprio in ragione della sussistenza di un servizio privato di raccolta di rifiuti;

ritenuto dunque che il ricorso è infondato; le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il comune di Noia al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 2.500, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% e ad accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 27 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2020

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