Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14907 del 01/07/2014
Civile Ord. Sez. 6 Num. 14907 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Funari Anna, elett.te dom.to in Roma, alla via G. B. Vico, n. 22, presso lo studio dell’avv.
Giorgio Vecchione, rapp.to e difeso dall’avv. Vincenzo Caturano , giusta procura in atti
Ricorrente
Contro
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
per legge Controricorrente
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n.
29/7/2013 depositata il 7/1/2013;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 8/5/2014 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Svolgimento del processo
La controversia promossa da Funari Anna
contro l’Agenzia delle Entrate è stata defi-
nita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto l’accoglimento dell’appello proposto
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Data pubblicazione: 01/07/2014
dalla Agenzia
contro la sentenza della CTP di Caserta n. 304/9/11 che aveva accolto
il ricorso avverso la cartella di pagamento n. 003200100017755281per Ires 2005
Il ricorso proposto si articola in due motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle
Entrate. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. chiedendo il rigetto del ricorso. Il presidente ha fissato l’udienza del 8/5/2014 per l’adunanza della Corte in Camera di
Motivi della decisione
Con primo motivo la ricorrente assume la violazione dell’art. 7 della L. 212/2000 e dell’art.
3 della L. 241/1990.
La censura è inammissibile in quanto priva di specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto
contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità ( Sez. 1, Sentenza n. 5353 del 08/03/2007)
Con secondo motivo la ricorrente assume la violazione dell’art. 58 e 32 del d.lgs. 546/92
laddove l’Ufficio ha fornito prova della notifica del prodromico avviso di accertamento in
udienza.
La censura è inammissibile in quanto priva di autosufficienza non risultando trascritto il
verbale di udienza dal quale rilevare la irrituale esibizione dell’atto.
Consegue da quanto sopra il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alla rifusione,
in favore dell’Amministrazione Finanziaria, delle spese del grado che si liquidano in complessivi E 2.000,00, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’ impugnazione
P.Q.M.
la Corte
rigetta il ricorso e
condanna la ricorrente alla rifusione, in favore
dell’Amministrazione Finanziaria, delle spese del grado che si liquidano in complessivi E
2.000,00, oltre spese prenotate a debito.
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Consiglio.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’ impugnazione
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Così deciso in Roma, 8/5/2014