Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14906 del 20/07/2016


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Cassazione civile sez. trib., 20/07/2016, (ud. 05/07/2016, dep. 20/07/2016), n.14906

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – rel. Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5828/2015 proposto da:

IST. ISTITUTO SANTA TERESA SRL, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BUCCARI 3, presso

lo studio dell’avvocato BRUNO FORTI, rappresentato e difeso

dall’avvocato LUIGI VESPOLI giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI NAPOLI, in persona del Sindaco legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FRANCESCO DENZA 50-A,

presso lo studio dell’avvocato NICOLA LAURENTI, rappresentato e

difeso dall’avvocato FABIO MARIA FERRARI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6922/2014 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 14/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/07/2016 dal Presidente e Relatore Dott. DOMENICO CHINDEMI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DEL CORE Sergio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

Con sentenza n. 6922/48/14, depositata il 14.07.2014, la Commissione Tributaria Regionale della Campania rigettava l’appello proposto dalla società Istituto Santa Teresa s.r.l., avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Napoli n. 390/21/2012 che aveva confermato al legittimità dell’avviso di accertamento Tarsu, per l’anno 2008, emesso dal Comune di Napoli.

Rilevava al riguardo la Commissione Tributaria Regionale che l’iscrizione a ruolo era atto dovuto in conseguenza dell’atto accertativo relativo all’anno precedente e che la sentenza di rigetto relativa agli anni 2005-2006 riverberava i suoi effetti anche sul ruolo 2008.

La società impugna la sentenza della Commissione Tributaria Regionale deducendo i seguenti motivi:

a) violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62 e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, non avendo fornito il Comune la prova dell’esistenza del presupposto impositivo;

b) illegittimità dell’inversione dell’onere probatorio, sotto altro profilo, in riferimento all’art. 2967 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, non avendo il Comune dimostrato l’esistenza del presupposto impositivo, cioè che la ricorrente occupava o deteneva i locali c) violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 72 e art. 295 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, avendo omesso la CTR ogni pronuncia circa il mancato rispetto della procedura prevista dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 72 e per non avere sospeso il giudizio in attesa della definitività del giudizio relativo ad altre annualità pendente davanti alla S.C..

Il Comune si è costituito un controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato.

1. I primi due motivi, logicamente connessi vengono esaminati congiuntamente. La tassa in questione è dovuta – in forza del disposto del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 1 – per effetto dell’occupazione o della detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, fatta eccezione: a) per le aree scoperte pertinenziali o accessorie ad abitazioni; b) per i locali e le aree che, per la loro natura o il particolare uso cui sono stabilmente destinate, o perchè risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità, non possono produrre rifiuti.

Per quanto di interesse nella odierna controversia il Comune ha accertato che la sede delle società era presso l’immobile tassato in (OMISSIS), adempiendo così all’onere probatorio su di esso incombente, mentre la contribuente, che nel ricorso afferma di avere prodotto nel giudizio di merito copie delle comunicazioni effettuate dall’amministratore del condominio di (OMISSIS) (dove la società sarebbe proprietario di un immobile concesso in locazione) indirizzate presso lo studio del commercialista Dottor L., in cui, sembra di capire, si evidenzierebbe che la società era semplicemente domiciliata presso lo studio professionale del commercialista), non solo non ne ha riprodotto il contenuto ma non ha neanche specificato toponomasticamente la sede, con conseguente difetto di autosufficienza al riguardo.

Medesime considerazioni valgono con riferimento all’asserita produzione,” sin dalle prime cure, di istanza di autotutela corredata da atto di notorietà della custode dello stabile di (OMISSIS)”.

Peraltro tale documentazione avrebbe dovuto essere inviata al Comune, mentre, nel caso di specie, si trattava di missiva inviata tra privati, irrilevante ai fini dell’onere della prova e delle necessarie comunicazioni relative al possesso di immobili.

Correttamente quindi, il Comune ha presunto che la società che indica un immobile quale sede legale, lo occupi e ne abbia il possesso o, quantomeno la detenzione, spettando al contribuente, in via di eccezione fornire la prova, mancante nella fattispecie, trattarsi di un semplice formale recapito.

2. Il terzo motivo difetta di specificità, a prescindere dalla valutazione di improbabilità circa l’avvenuta allegazione di fogli bianchi nella R.R. inviata dal comune al posto del questionario, la società avrebbe potuto fornire in sede giudiziaria i chiarimenti richiesti col questionario stesso”.

Mancano nell’atto di gravame specifici motivi per confutare tale assunto e il fatto che nessuna argomentazione sia svolta nel ricorso, in ordine alle valutazioni espresse dal giudice di appello al riguardo, determina l’inammissibilità del motivo per mancanza di specificità che deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione. Infatti il motivo non può ignorare le affermazioni della CTR senza cadere nel vizio di aspecificità.

Il motivo sottopone, inoltre, all’esame del Giudice di legittimità questione nuove non esaminate dai giudici di merito: dalla sentenza impugnata non risulta, infatti, che il contribuente abbia formulato le relative eccezioni di nullità dell’avviso di accertamento per il mancato rispetto della procedura di cui al D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 72, ma la sola censura relativa al mancato invio del questionario.

Qualora, infatti, una determinata questione giuridica, che implichi accertamenti di fatto -come nella specie l’esame della intera procedura richiamata – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della cesura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, trascrivendone il contenuto o le parti essenziali di esso, onde dare modo alla Corte di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (giurisprudenza consolidata: cfr. Corte Cass. 5 sez. 2.4.2004 n. 6542; id. 3 sez. 10.5.2005 n. 9765; id. 3 sez. 12.7.2005 n. 14599; id. sez. lav. 11.1.2006 n. 230; id. 3 sez. 20.10.2006 n. 22540; id. 3 sez. 27.5.2010 n. 12912).

Non vi era, inoltre, necessità alcuna di sospendere il presente giudizio in attesa della decisione relativa ad altre annualità, in base alla normativa all’epoca vigente Va, conseguentemente, rigettato il ricorso con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

Rigetta il ricorso, condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 800 per compensi professionali, oltre spese forfettarie e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1, quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2016

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