Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14906 del 01/07/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 14906 Anno 2014
Presidente: MAMMONE GIOVANNI
Relatore: MANCINO ROSSANA

ORDINANZA
sul ricorso 10236-2011 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587 in persona del Presidente e legale
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO
RICCI, ANTONELLA PATTERI, CLEMENTINA PULII, giusta
procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente contro
AURELI RAFFAELLA,
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
80415740580;
– intimati –

Data pubblicazione: 01/07/2014

avverso la sentenza n. 675/2010 della CORTE D’APPELLO di
ANCONA del 17.12.2010, depositata il 31/01/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
06/05/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA MANCINO;
udito per il ricorrente l’Avvocato Clementina Pulii che si riporta agli

scritti.

Ric. 2011 n. 10236 sez. ML – ud. 06-05-2014
-2-

r.g.n.10236/2011 INPS c/Aureli Raffaella + 1
oggetto: assegno di invalidità civile -omessa motivazione sul requisito socio-economico

1.
La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 6
maggio 2014, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., sulla base della seguente relazione
redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.:
2.
“L’INPS fa valere, con il ricorso avverso la sentenza della Corte
d’appello di Ancona, vizio di legge e vizio di omessa motivazione per non
avere la predetta Corte statuito sui requisiti socio-economici prescritti per il
riconoscimento del diritto all’assegno mensile di assistenza (art. 12
L.n.118/71) ed avere, pertanto, riconosciuto il diritto al beneficio richiesto
sulla base del solo requisito sanitario;
3.

le parti intimate (l’assistita e il MEF) non hanno resistito;

4.
il denunciato vizio di omessa motivazione si appalesa sussistente dal
momento che nella sentenza impugnata i Giudici del gravame non hanno
preso alcuna esplicita posizione sulle condizioni dell’azione diverse dal
requisito sanitario, nè sviluppato, al riguardo, alcun apprezzamento delle
allegazioni a suffragio della provvidenza richiesta;
5.
per costante giurisprudenza di questa Corte, il requisito del limite
reddituale e quello dello stato di incollocazione al lavoro rappresentano
elementi costitutivi del diritto alla prestazione assistenziale, la cui prova è a
carico del soggetto richiedente, non potendo qualificarsi gli stessi, quindi,
come mere condizioni di erogazione del beneficio, accertabili M sede
4067/2002;
ex
Cass.,
nn.
extragiudiziale
(cfr,
plurimis,
13966/2003;
13046/2003;
13279/03;
13967/2002;14035/2002;
14696/2007;22899/2011);
deve, peraltro, precisarsi che dall’entrata in vigore della L. n. 68 del
6.
1999 sino a quando la L. n. 247 del 2007 trasformò il requisito occupazionale
(da incollocazione al lavoro in mera mancanza di occupazione), il disabile che
richiede l’assegno d’invalidità civile deve provare non solo di non aver
lavorato, ma anche di essersi attivato per essere avviato al lavoro nelle forme
riservate ai disabili; la predetta attivazione, sino a quando le commissioni

r.g.n.10236/ 2011

Svolgimento del processo e motivi delia decisione

7.
infine, va rimarcato che ove il thema decidendum attenga al ripristino
della prestazione revocata sulla base dell’insussistenza del requisito sanitario,
va rimesso in discussione il requisito socio-economico, per avere questa
Corte già avuto modo di affermare (da ultimo, v. Cass. 14692/2012) che «nel
giudizio che abbia ad oggetto la contestazione di un provvedimento di revoca
del beneficio assistenziale basato esclusivamente sulla sopravvenuta
insussistenza del requisito sanitario, deve essere verificata la permanenza di
tutti i requisiti ex lege richiesti, non già soltanto di quelli la cui sopravvenuta
insussistenza sia posta a fondamento della revoca, giacché la domanda di
ripristino della prestazione, al pari di quelle concernenti il diritto ad ottenere
per la prima volta prestazioni negate in sede amministrativa, non dà luogo ad
un’impugnativa del provvedimento amministrativo di revoca, ma riguarda il
diritto del cittadino ad ottenere la tutela che la legge gli accorda;
conseguentemente, il giudice è chiamato ad accertare se sussista, o meno, il
diritto alla prestazione, verificandone le condizioni di esistenza alla stregua
dei requisiti richiesti ex lege, con riguardo alla legislazione vigente al momento
della nuova domanda, trattandosi del riconoscimento di un nuovo diritto del
tutto diverso, ancorché identico nel contenuto, da quello estinto per revoca»
(Cass. 14692/2012 cit.)”.
Sono seguite le rituali comunicazione e notifica della suddetta
8.
relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in
Camera di consiglio.
Il Collegio condivide il contenuto della relazione; il ricorso va,
9.
pertanto, accolto e la sentenza cassata con rinvio alla Corte d’appello di
Perugia, che provvederà anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le
spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Perugia.

ngm1023612011

mediche competenti all’accertamento delle condizioni sanitarie per
l’iscrizione negli elenchi non si siano pronunciate, può essere provato
dimostrando di aver richiesto detto accertamento e, ove intervenuto
l’accertamento positivo, dimostrando di essere stato iscritto negli elenchi o
quanto meno di aver richiesto l’iscrizione (v., da ultimo, Cass. 19833/2013);

Così deciso in Roma, il 6 maggio 2014

Il Presidente

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