Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14905 del 21/06/2010

Cassazione civile sez. lav., 21/06/2010, (ud. 06/05/2010, dep. 21/06/2010), n.14905

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. AMOROSO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 1725-2007 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore avv.to S.

G.P., in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. –

Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati

MARITATO LELIO, CORRERA FABRIZIO, SGROI ANTONINO, CORETTI ANTONIETTA,

giusta mandato in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

M.C., ESATRI-ESAZIONE TRIBUTI S.P.A.;

– intimati –

sul ricorso 5294-2007 proposto da:

M.C., ESATRI ESAZIONE TRIBUTI S.P.A. in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

LIVIO ANDRONICO 24, presso lo studio dell’avvocato LOIACONO ROMAGNOLI

MARIA TERESA, rappresentati e difesi dall’avvocato LA GIOIA CLAUDIO,

giusta mandato a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, S.C.C.I.

S.P.A. – SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI I.N.P.S.;

– intimati –

e contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore avv.to S.

G.P., in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. –

Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati

MARITATO LELIO, CORRERA FABRIZIO, SGROI ANTONINO, CORETTI ANTONIETTA,

giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;

– resistenti con mandato –

avverso la sentenza n. 433/2005 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 31/12/2005 r.g.n. 327/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/05/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI AMOROSO;

udito l’Avvocato CALIULO per delega CORETTI;

udito l’Avvocato LOIACONO ROMAGNOLI MARIA TERESA per delega LA GIOIA

CLAUDIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA MARCELLO, che ha concluso per il rigetto di entrambi i

ricorsi.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con la cartella esattoriale n. (OMISSIS), ritualmente notificata, la soc. Esatri – Esazione Tributi s.p.a., a nome e per conto di I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e di S.cc.i. – Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. s.p.a., ingiungeva a M.C., titolare dell’impresa individuale esercitata sotto l’omonima ditta, il pagamento della somma di Euro 28.434,93 per contributi previdenziali e assistenziali, somme aggiuntive e spese di notifica.

La cartella esattoriale faceva riferimento al verbale ispettivo dell’Inps di Brescia giugno 2001, il quale, a sua volta, richiamava il verbale di accertamento di illecito amministrativo dell’Ispettorato del lavoro di Brescia del 6 luglio 1999, con il quale era stato contestato a M. che la dipendente A. S. era stata dallo stesso assunta l’11 novembre 1996 con la qualifica di apprendista parrucchiera anche se già in possesso di attestato di qualifica professionale legittimante, secondo i verbalizzanti, a sensi della L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 22 solo sei mesi apprendistato e/o di pari riduzione contributiva; inoltre, il predetto verbale ispettivo Inps 8 giugno 2001 faceva riferimento anche al verbale di accertamento dell’Inail di Brescia del 23 gennaio 2001 con il quale era stato contestato a M. che le dipendenti C.S. e M.D. avrebbero effettuato la prima 108 ore e la seconda 14 ore di straordinario nel periodo da gennaio 2000 a febbraio 2001.

2. Il M. ha proposto opposizione avanti il Tribunale di Brescia, giudice del lavoro, rilevando, quanto ad A., che sul suo libretto di lavoro, rilasciatole due mesi prima dell’assunzione, era indicato quale titolo di studio “licenza media inferiore”; che dell’avvenuta assunzione con la qualifica di apprendista e del possesso del titolo di studio di scuola media inferiore aveva dato comunicazione alla Sezione circoscrizionale per l’impiego di Orzinuovi e l’Ufficio ne aveva preso atto e nulla aveva eccepito (quindi, la stessa doveva essere regolarmente iscritta presso l’Ufficio nell’apposito elenco riservato gli apprendisti e l’Ufficio doveva anche aver dato comunicazione dell’assunzione all’Inps ed all’Inail); che la stessa all’atto dell’assunzione non gli aveva comunicato di essere in possesso di titolo di studio diverso da quello di scuola media inferiore risultante del libretto di lavoro, come sarebbe stato suo obbligo anche ex c.c.n.l..

di settore; che, neppure successivamente all’assunzione, la stessa gli aveva comunicato di essere in possesso di titolo di studio diverso da quello di scuola media inferiore e risultante dal libretto di lavoro; che solo a seguito dell’ispezione dell’Ispettorato del lavoro aveva scoperto che la stessa aveva conseguito un attestato;

che, quindi, la stessa aveva taciuto al Comune di Mairano (Bs) – al quale aveva chiesto e dal quale le era stato rilasciato il libretto di lavoro – ed alla Sezione circoscrizionale per l’impiego di Orzinuovi (Bs) – alla quale aveva chiesto e dalla quale era stata iscritta nelle liste di collocamento e che aveva convalidato l’assunzione come apprendista – ed al M. – sia all’atto dell’assunzione che successivamente – che sarebbe stata in possesso di un attestato di qualifica professionale; che, in ogni caso, la stessa, sotto il costante insegnamento e sorveglianza di M. e delle sue dipendenti anziane, era stata gradatamente addetta a tutte le prestazioni che M. forniva.

3. L’Inps si costituiva in giudizio quale mandataria di Scci ed ha affermato che il possesso dell’attestato di qualifica professionale aveva rilievo oggettivo e che quindi era ostativo all’instaurazione di un rapporto di apprendistato.

4. L’adito Tribunale ha pronunciato la sentenza 16 febbraio – 19 maggio 2004 n. 118, con la quale ha accolto l’opposizione del M. e condannato Inps a rifondergli le spese di causa.

5. L’Inps ha proposto appello, lamentando che il Tribunale avesse errato, quanto al rapporto di apprendistato, nel non ritenere che il possesso dell’attestato di qualifica professionale avesse valore oggettivo a prescindere dalla conoscenza del datore di lavoro.

Il M. si è costituito in giudizio per resistere all’appello.

6. Con sentenza 17 novembre – 31 dicembre 2005 n. 433/2005, non notificata, la Corte d’appello di Brescia, Sezione lavoro, ha confermato la sentenza del Tribunale per quanto riguarda il rapporto di apprendistato e l’ha riformata per quanto riguarda il lavoro straordinario che riteneva provato; ha compensato le spese di entrambi i gradi del giudizio.

7. Avverso questa pronuncia propone ricorso per cassazione l’INPS in proprio e quale mandatario della società S.C.C.I..

Resiste con controricorso la parte intimata che ha proposto anche ricorso incidentale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è articolato in un unico motivo, concernente l’effettiva natura del rapporto di lavoro intercorso tra M. ed A..

Il ricorrente lamenta che la Corte d’appello non abbia ritenuto la illegittimità del rapporto di apprendistato per il possesso dell’attestato di qualifica professionale anche nel caso in cui il datore di lavoro non sia a conoscenza dello stesso (a tal fine, cita Cass. 3 marzo 2003 n. 3120).

2. Con il ricorso incidentale la parte intimata si duole della compensazione delle spese operata dalla Corte d’appello senza tener conto che la parte che l’aveva vista vittoriosa era di valore maggiore di quella che l’aveva vista soccombente.

3. Il ricorso principale è infondato.

Il precedente giurisprudenziale (Cass. 3 marzo 2003 n. 3120) invocato dall’INPS non è pertinente perchè riguarda l’ipotesi in cui il datore di lavoro assuma un lavoratore che sappia essere già in possesso della qualifica di apprendista (circostanza questa ritenuta dai giudici di merito, ancorchè contestata, ma senza esito, dal datore di lavoro con il ricorso per cassazione). Ed infatti la stessa citata pronuncia enuncia in generale il principio secondo cui le previsioni della L. n. 25 del 1955 non escludono la compatibilità tra rapporto di apprendistato e possesso di un titolo di studio adeguato, così prestando adesione a Cass. 2 luglio 1999, n. 6857 (infra cit.).

Nella specie invece i giudici di merito hanno ritenuto provato che il datore di lavoro non fosse a conoscenza della qualifica di apprendista già conseguita dalla lavoratrice, qualifica che non risultava dal libretto di lavoro e che era stata taciuta dalla lavoratrice.

Trova quindi applicazione il principio già affermato da questa Corte (Cass., sez. lav., 2 luglio 1999, n. 6857) secondo cui gli attestati di qualifica rilasciati dalla regione ai sensi della L. n. 845 del 1978, art. 14 al termine dei previsti corsi professionali costituiscono il presupposto per l’assegnazione della relativa qualifica da parte degli uffici di collocamento se ed in quanto siano stati prodotti dall’interessato, senza che, peraltro, dal dettato di tale norma possa dedursi l’incompatibilità tra il conseguimento del suddetto titolo di studio e l’apprendistato, atteso che tale incompatibilità non è sancita esplicitamente dalla relativa disciplina e che, anzi, la L. n. 25 del 1955, art. 17 e D.P.R. n. 1668 del 1956, art. 31 nel dispensare dalla frequenza ai corsi di insegnamento complementare coloro che abbiano già un titolo di studio adeguato, sostanzialmente riconosce la possibilità di assumere come apprendisti coloro che siano in possesso di titolo di studio sufficientemente specifico.

Il ricorso principale va quindi rigettato.

4. Anche il ricorso incidentale va rigettato stante la reciproca soccombenza che integra il presupposto dei giustificati motivi per la compensazione delle spese di lite, mentre è rimesso alla discrezionalità del giudice di merito l’apprezzamento del valore delle domande che hanno visto le parti rispettivamente vittoriose e soccombenti.

5. Pertanto entrambi i ricorsi vanno respinti.

Sussistono giustificati motivi (reciproca soccombenza) per compensare tra le parti anche le spese di questo giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta; spese compensate.

Così deciso in Roma, il 6 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2010

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