Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14905 del 20/07/2016
Cassazione civile sez. trib., 20/07/2016, (ud. 05/07/2016, dep. 20/07/2016), n.14905
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – rel. Presidente –
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 17261/2011 proposto da:
IST. ISTITUTO SANTA TERESA SRL, in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LIMA 48, presso
lo studio dell’avvocato GIORGIO MEO, rappresentato e difeso
dall’avvocato LUIGI VESPOLI giusta delega a margine;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI NAPOLI, in persona del Sindaco legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA F. DENZA 50-A, presso
lo studio dell’avvocato LUCIO LAURENTI, rappresentato e difeso
dall’avvocato FABIO MARIA FERRARI giusta delega in calce;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 304/2010 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI,
depositata il 21/12/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
05/07/2016 dal Presidente e Relatore Dott. DOMENICO CHINDEMI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SERGIO DEL CORE che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
Con sentenza n.304/15/10, depositata il 21.12.2010, la Commissione Tributaria Regionale della Campania rigettava l’appello proposto dalla societa’ Istituto Santa Teresa s.r.l., avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Napoli n. 692/40/2008 che aveva confermato la legittimita’ dell’avviso di accertamento Tarsu, per gli anni 2005 e 2006, emesso dal Comune di Napoli. Rilevava al riguardo la Commissione Tributaria Regionale che la sede della societa’ risultava essere in via (OMISSIS), immobile in relazione al quale era stata richiesta l’ICI. La societa’ impugna la sentenza della Commissione Tributaria Regionale deducendo i seguenti motivi:
a) violazione e falsa applicazione dell’ art. 62 D.Igs 507/93 e vizio di motivazione, in relazione all’art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. non avendo fornito il Comune la prova dell’esistenza del presupposto impositivo;
b) violazione e falsa applicazione degli artt 62 e 72 D.Igs 507/93, 2697, 2727, 2729 c.c. e vizio di motivazione, in relazione all’art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.non avendo la CTR rilevato che la mancata risposta al questionario era dipesa dal mancato invio dello stesso, asserendo che la R.R. ricevuta conteneva solo fogli bianchi;
c) violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 72, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, avendo omesso la CTR ogni pronuncia circa il mancato rispetto della procedura prevista dal D.Lgs. n. 507 del 1993,art. 72.
Il Comune non ha svolto attivita’ difensiva.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso e’ infondato.
1. La tassa in questione e’ dovuta – in forza del disposto del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 1 – per effetto dell’occupazione o della detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, fatta eccezione: a) per le aree scoperte pertinenziali o accessorie ad abitazioni; b) per i locali e le aree che, per la loro natura o il particolare uso cui sono stabilmente destinate, o perche’ risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilita’, non possono produrre rifiuti.
Per quanto di interesse nella odierna controversia il Comune ha accertato che la sede delle societa’ era presso l’immobile tassato in via (OMISSIS), adempiendo cosi’ all’onere probatorio su di esso incombente,mentre la contribuente non ha prodotto documentazione alcuna attestante la mancata occupazione di tale immobile, ne’ il pagamento della imposta da parte di altro soggetto per lo stesso bene.
Deve presumersi che la societa’ che indica un immobile quale sede legale, lo occupi e ne abbia il possesso o, quantomeno la detenzione, spettando al contribuente, in via di eccezione fornire la prova trattarsi di un semplice formale recapito. Il primo motivo, va quindi disatteso.
2. Il secondo motivo difetta di specificita’, in quanto, la CTR pur ritenendo improbabile l’avvenuta allegazione di fogli bianchi nella R.R inviata dal Comune al posto del questionario ha, tuttavia, dichiarato “l’irrilevanza della stessa (circostanza), atteso che parte contribuente avrebbe potuto fornire in sede giudiziaria i chiarimenti richiesti col questionario stesso”.
Mancano nell’atto di gravame specifici motivi per confutare tale assunto e il fatto che nessuna argomentazione sia svolta nel ricorso, in ordine alle valutazioni espresse dal giudice di appello al riguardo, determina l’inammissibilita’ del motivo per mancanza di specificita’ che deve essere apprezzata non solo per la sua genericita’, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione. Infatti il motivo non puo’ ignorare le affermazioni della CTR senza cadere nel vizio di aspecificita’.
3. Il terzo motivo difetta di autosufficienza, in quanto sottopone all’esame del Giudice di legittimita’ questione nuove non esaminate dai giudici di merito: dalla sentenza impugnata non risulta, infatti, che il contribuente abbia formulato le relative eccezioni di nullita’ dell’avviso di accertamento per il mancato rispetto della procedura di cui al D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 72, emergendo dalla sentenza impugnata la sola censura relativa al mancato invio del questionario, peraltro disattesa dalla CTR. Qualora, infatti, una determinata questione giuridica, che implichi accertamenti di fatto – come nella specie l’esame della intera procedura richiamata – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimita’, al fine di evitare una statuizione di inammissibilita’ per novita’ della cesura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, trascrivendone il contenuto o le parti essenziali di esso, onde dare modo alla Corte di controllare “ex actis” la veridicita’ di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (giurisprudenza consolidata: cfr. Corte Cass. 5^ sez. 2.4.2004 n. 6542; id. 3^ sez. 10.5.2005 n. 9765; id. 3^ sez. 12.7.2005 n. 14599; id. sez. lav. 11.1.2006 n. 230; id. 3^ sez. 20.10.2006 n. 22540; id. 3^ sez. 27.5.2010 n. 12912).
Va, conseguentemente, rigettato il ricorso.
Nessuna pronuncia va emessa sulle spese in mancanza di attivita’ difensiva dell’intimata.
PQM
Rigetta il ricorso.
Cosi’ deciso in Roma, il 5 luglio 2016.
Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2016