Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14905 del 15/06/2017
Cassazione civile, sez. VI, 15/06/2017, (ud. 19/04/2017, dep.15/06/2017), n. 14905
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Presidente –
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –
Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –
Dott. GHINOY Paola – Consigliere –
Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22682-2013 proposto da:
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE UNIVERSITA’ E RICERCA, (OMISSIS), in
persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che
lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
C.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE
MILIZIE, 9, presso lo studio dell’avvocato ENRICO LUBERTO, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALESSIO ARIOTTO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 341/2013 della CORTE D’APPELLO di TORINO,
depositata il 19/04/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 19/04/2017 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO.
Fatto
RITENUTO
che:
1. la Corte di Appello di Torino ha respinto l’impugnazione proposta dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca avverso la sentenza di primo grado che aveva dichiarato il diritto dell’attuale parte intimata, collaboratrice scolastica, assunta con una successione di contratti a tempo determinato, a vedersi riconoscere l’anzianità di servizio ai fini della quantificazione del trattamento retributivo ed aveva pronunciato condanna del Ministero al pagamento delle differenze dovute;
2. la Corte territoriale ha richiamato, a fondamento della pronuncia di rigetto del gravame, il principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell’Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, trasfuso nella Direttiva 99/70/CE del 28 giugno 1999 e recepito nel nostro ordinamento dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 6richiamando i principi espressi dalla GCUE ed escludendo la rilevanza della specialità del sistema di reclutamento scolastico per giustificare la diversità del trattamento economico riservato agli assunti a tempo determinato precisando altresì l’incidenza dell’obbligo di disapplicazione delle norme in contrasto con la clausola 4 dell’Accordo Quadro sul lavoro a t.d. trasfuso nella indicata Direttiva;
3. di tale sentenza il MIUR chiede la cassazione sulla base di un unico motivo, al quale ha opposto difese la parte intimata, con controricorso;
4. la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;
Diritto
CONSIDERATO
che:
5. il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata;
6. nelle more del giudizio la parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia agli atti del giudizio e che, pertanto, il ricorso può qualificarsi inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse in quanto l’interesse ad agire, e ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (v., ex multis, S.U. n. 25278/2006; Cass. n. 16341/2009);
7. le spese processuali del presente giudizio di legittimità vanno integralmente compensate tra le parti, tenuto conto dell’oggetto del contendere;
8. non sussistono le condizioni per l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; spese compensate.
Così deciso in Roma, il 19 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2017