Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14905 del 15/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 15/06/2017, (ud. 19/04/2017, dep.15/06/2017),  n. 14905

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22682-2013 proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE UNIVERSITA’ E RICERCA, (OMISSIS), in

persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE, 9, presso lo studio dell’avvocato ENRICO LUBERTO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALESSIO ARIOTTO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 341/2013 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 19/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/04/2017 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO.

Fatto

RITENUTO

che:

1. la Corte di Appello di Torino ha respinto l’impugnazione proposta dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca avverso la sentenza di primo grado che aveva dichiarato il diritto dell’attuale parte intimata, collaboratrice scolastica, assunta con una successione di contratti a tempo determinato, a vedersi riconoscere l’anzianità di servizio ai fini della quantificazione del trattamento retributivo ed aveva pronunciato condanna del Ministero al pagamento delle differenze dovute;

2. la Corte territoriale ha richiamato, a fondamento della pronuncia di rigetto del gravame, il principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell’Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, trasfuso nella Direttiva 99/70/CE del 28 giugno 1999 e recepito nel nostro ordinamento dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 6richiamando i principi espressi dalla GCUE ed escludendo la rilevanza della specialità del sistema di reclutamento scolastico per giustificare la diversità del trattamento economico riservato agli assunti a tempo determinato precisando altresì l’incidenza dell’obbligo di disapplicazione delle norme in contrasto con la clausola 4 dell’Accordo Quadro sul lavoro a t.d. trasfuso nella indicata Direttiva;

3. di tale sentenza il MIUR chiede la cassazione sulla base di un unico motivo, al quale ha opposto difese la parte intimata, con controricorso;

4. la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

Diritto

CONSIDERATO

che:

5. il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata;

6. nelle more del giudizio la parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia agli atti del giudizio e che, pertanto, il ricorso può qualificarsi inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse in quanto l’interesse ad agire, e ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (v., ex multis, S.U. n. 25278/2006; Cass. n. 16341/2009);

7. le spese processuali del presente giudizio di legittimità vanno integralmente compensate tra le parti, tenuto conto dell’oggetto del contendere;

8. non sussistono le condizioni per l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; spese compensate.

Così deciso in Roma, il 19 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2017

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