Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14905 del 06/07/2011

Cassazione civile sez. II, 06/07/2011, (ud. 24/05/2011, dep. 06/07/2011), n.14905

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 30497-2005 proposto da:

P.P. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE CARLO FELICE 103, presso lo studio dell’avvocato BERCHICCI

GIANCARLO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

BOZZINI FRANCO;

– ricorrente –

contro

P.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

Roma, VIALE DELLE MILIZIE 1, presso lo studio dell’avvocato CIROTTI

VITTORIO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ROBATTO ALDO;

P.M., P.C., elettivamente domiciliate in

ROMA, VIA DI S. COSTANZA 35, presso lo studio dell’avvocato BONOTTO

MARCELLO, che il rappresenta e difende unitamente all’avvocato

MATTIOLI ANNA;

– controricorrenti –

e contro

P.I.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 769/2005 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 10/05/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/05/2011 dal Consigliere Dott. MAZZACANE VINCENZO;

udito l’Avvocato LAPISCOPIA Beniamino con delega depositata in

udienza dell’Avvocato BERCHICCI Giancarlo, difensore del ricorrente

che si riporta agli atti;

uditi gli Avvocati BONOTTO Marcello, CIROTTI Vittorio, difensori dei

resistenti che si riportano agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CICCOLO Pasquale Paolo Maria che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che la notifica a mezzo posta del ricorso all’intimato P.G. presso l’avvocato domiciliatario Vittorio Merlo in Torino, via Talucchi 33, non ha avuto esito positivo, atteso il trasferimento del suddetto difensore, come attestato dall’agente postale in data 29-11-2005 sul plico raccomandato, e che la successiva notifica sempre a mezzo posta del ricorso stesso con esito positivo nel nuovo domicilio dell’avvocato Merlo in Canelli, Corso Libertà 24 è avvenuta tardivamente con la consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario per la spedizione in data 28-3-2008;

Ritenuta l’inesistenza della prima notifica (e quindi l’irrilevanza della seconda notifica eseguita oltre il termine annuale di cui all’art. 327 c.p.c. nel testo antecedente a quello introdotto con L. 18 giugno 2009 a decorrere dal 4-7-2009), posto che in tema di notificazione dell’impugnazione a mezzo del servizio postale, ove il procedimento notificatorio non si sia concluso mediante consegna di copia conforme all’originale dell’atto da notificare – come appunto nel caso (ricorrente nella specie) di irreperibilità del difensore domiciliatario all’indirizzo indicato, come certificato dall’ufficiale postale sull’avviso di ricevimento – la notifica, solo tentata e non compiuta nel termine, deve considerarsi inesistente, con la conseguente inapplicabilità della disciplina della rinnovazione della notifica nulla e degli effetti preclusivi della decadenza previsti dal’art. 291 c.p.c. (Cass. 21-6-2007 n. 14487;

Cass. 26-3-2010 n. 7358);

Considerato peraltro che il presente giudizio, nel quale è stata introdotta anche una domanda di divisione della comunione ereditaria sussistente tra le parti, è caratterizzato da un litisconsorzio necessario tra tutti i condividenti, cosicchè si deve disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti di P.G. quale condividente.

P.Q.M.

La Corte dispone l’integrazione del contraddittorio nei confronti di P.G. mediante la notifica del ricorso nel termine di giorni 90 e rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2011

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