Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14904 del 21/06/2010

Cassazione civile sez. lav., 21/06/2010, (ud. 06/05/2010, dep. 21/06/2010), n.14904

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. AMOROSO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 2514-2007 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati MARITATO LELIO,

CORETTI ANTONIETTA, CORRERA FABRIZIO, giusta mandato in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

GIFAR S.R.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 634/2005 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 17/01/2006 R.G.N. 168/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/05/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI AMOROSO;

udito l’Avvocato LUIGI CALIULO per delega CORETTI ANTONIETTA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA MARCELLO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso depositato il 30-10-2001 dinanzi al Giudice del Lavoro di Ascoli Piceno F.G. in proprio e la società GIFAR S.r.l. proponevano opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione n. 7458 emessa dall’INPS in data 20-9-2001 con la quale era stato loro solidalmente ingiunto il pagamento della sanzione amministrativa di L. 2.800.000 oltre 318.800 per spese, in relazione alla contestazione di una serie di omissioni contributive accertate con verbale del 6-2- 1998.

Deducevano l’illegittimità dell’ordinanza lamentando: violazione dell’obbligo di motivazione ed omesso esame delle argomentazioni difensive svolte ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 18;

violazione dell’obbligo di concludere il procedimento entro 30 giorni, a norma del combinato disposto della L. n. 241 del 1990, artt. 2 e 29; infondatezza dei singoli addebiti, che contestava analiticamente.

Chiedevano pertanto la revoca della ordinanza opposta.

Si costituiva l’INPS e resisteva all’opposizione.

2. Il Tribunale con sentenza del 26-3/2-4-2003 accoglieva l’opposizione ed annullava l’ordinanza opposta; compensava le spese di lite.

Riteneva il Giudice che l’INPS non avesse rispettato il termine di trenta giorni per la conclusione del procedimento amministrativo di irrogazione della sanzione stabilito dalla L. n. 241 del 1990, avente valenza generale, applicabile quindi anche all’INPS ed integrante requisito di legittimità del provvedimento amministrativo conclusivo.

3. Avverso la sentenza proponeva appello l’INPS nei confronti della sola GIFAR Srl con ricorso depositato il 31-3-2004 e ne chiedeva la riforma; censurava la sentenza nella parte in cui aveva ritenuto applicabile il termine di trenta giorni previsto dalla L. n. 241 del 1990, art. 2 al potere sanzionatorio dell’INPS, riportandosi all’orientamento più recente della giurisprudenza di legittimità;

insisteva per il rigetto dell’opposizione.

Si costituiva la GIFAR Srl e resisteva al gravame, eccependone in primo luogo l’inammissibilità per non essere stata l’impugnazione proposta contro l’obbligato principale F.G., pur essendosi in presenza di una obbligazione solidale nell’interesse di un solo debitore, a norma della L. n. 689 del 1981, art. 6; in via preliminare, insisteva per l’applicabilità della L. n. 241 del 1990, art. 2, nonchè, in ogni caso, nel motivo di opposizione relativo alla mancanza di motivazione ed omesso esame delle argomentazioni difensive svolte la L. n. 689 del 1981, ex art. 18; riproponeva inoltre tutte le eccezioni di merito già svolte con l’atto di opposizione, relative alla infondatezza dei singoli addebiti, nonchè le corrispondenti istanze istruttorie.

Disposta dalla Corte l’integrazione del contraddittorio a norma dell’art. 331 c.p.c. con F.G. in proprio, l’INPS provvedeva alla notificazione del gravame al predetto, che non si costituiva e veniva dichiarato contumace.

Quindi, ammessa ed espletata prova testimoniale, la Corte d’appello decideva la controversia e, con sentenza del 16 dicembre 2005 – 17 gennaio 2006, accoglieva parzialmente l’appello proposto dall’INPS e per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, fermo l’annullamento della ordinanza ingiunzione opposta, condannava il F. e la GIFAR Srl al pagamento in favore dell’INPS della somma di Euro 1084,56 a titolo di sanzione amministrativa, anzichè della maggior somma indicata nella ordinanza ingiunzione.

4. Avverso questa pronuncia propone ricorso per cassazione l’INPS. Nessuna difesa ha svolto la parte intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con unico motivo il ricorrente assume la violazione e falsa applicazione del combinato disposto del D.P.R. n. 218 del 1978, art. 1, D.L. n. 299 del 1994, art. 18 della decisione CEE 95/455 dell’1/3/1995, della L. n. 724 del 1994, art. 45 e del D.M. 22 giugno 1995, n. 1022800. Dopo una disamina della disciplina in materia l’Istituto ricorrente sostiene che con la decisione 95/455/CE la Commissione Europea ha provveduto alla riduzione degli esoneri contributivi (fiscalizzazione degli oneri sociali) individuando una netta distinzione tra le regioni del Sud e quelle del Centro-Nord, con esclusione dei cd. territori minori che pertanto non possono continuare ad usufruire delle agevolazioni in discorso, così come ribadito dal legislatore italiano che prima con la L. n. 724 del 1994, art. 45 e poi con il D.M. 22 giugno 1995, uniformandosi alla suddetta decisione dell’organo comunitario, ha rideterminato i punti percentuali degli esoneri contributivi con riferimento alle sole regioni del Sud senza fare alcuna menzione dei cd. territori minori i quali devono essere pertanto definitivamente esclusi dal novero dei benefici in discorso.

2. Il ricorso è fondato.

La L. 23 dicembre 1994, n. 724 (recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica) all’art. 45 sulla fiscalizzazione degli oneri sociali ha previsto che con D.M. Tesoro, Bilancio e della Programmazione Economica, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, e tenendo conto degli indirizzi dell’Unione europea, si provvede alla determinazione delle condizioni, dei limiti e delle modalità degli interventi in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali regolati, da ultimo, dalle disposizioni di cui al D.L. 16 maggio 1994, n. 299, art. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 luglio 1994, n. 451.

In attuazione di tale normativa è intervenuto il decreto interministeriale (D.M. 22 giugno 1995), autorizzato dalla L. n. 724 del 1994, art. 45 a regolamentare la disciplina della fiscalizzazione degli oneri sociali: il quale va quindi interpretato tenendo conto della decisione della Commissione delle Comunità europee, citata nelle premesse del decreto stesso, che stabiliva il differenziale compatibile di fiscalizzazione degli oneri sociali delle regioni Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna, Molise e Abruzzo rispetto alle regioni del Centro-Nord, sicchè deve ritenersi escluso – in mancanza di un’espressa previsione – il beneficio per i cd. territori minori non ricadenti nell’ambito delle regioni per i quali i benefici sono stati, con limiti e condizioni, ancora ammessi.

Si ha pertanto che ai cd. territori minori, tra i quali il complesso dei comuni del comprensorio bonifica del fiume Trento, non si applica, successivamente al D.M. 22 giugno 1995, la fiscalizzazione degli oneri sociali con l’aliquota fissata per il Sud (quale trattamento di agevolazione contributiva rispetto all’aliquota fissata per il Centro Nord).

La necessità di una previsione espressa del beneficio contributivo, che nella specie manca nel citato D.M. 22 giugno 1995, deriva dal carattere derogatorio ed eccezionale dello stesso. In tal senso Cass., sez. lav., 14 agosto 2004, n. 15916, ha affermato che il D.L. 11 luglio 1988, n. 258, art. 2, comma 3, convertito, con modif. nella L. 5 agosto 1988, n. 337, in attuazione della decisione della Commissione CEE/88/318 del 2 marzo 1988 – che aveva rilevato che per talune delle province italiane, tra cui quella di Ascoli Piceno, nelle quali erano previsti gli sgravi degli oneri sociali nella misura indicata dal testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con Dd.P.R. n. 218 del 1978, non erano più sussistenti le condizioni per l’applicazione di detti benefici -, ha fissato la data finale del 31 dicembre 1990 per la spettanza degli sgravi di cui si tratta. Pertanto, per dette province il diritto ai benefici in questione non può in alcun modo essere affermato per il periodo successivo al dicembre 1990. Cfr. anche Cass. sez. lav., 9 luglio 2004, n. 12787, secondo cui il D.L. 11 luglio 1988, n. 258, art. 2, comma 3, convertito, con modificazioni, con L. 5 agosto 1988, n. 337, ha ristretto territorialmente i benefici previsti dal D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, artt. 59, 63, 69, 70, 101, 102 e 105, escludendo definitivamente, dopo il 31 dicembre 1990, in particolare la provincia di Ascoli Piceno.

3. Il ricorso va quindi accolto e conseguentemente va cassata la sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese, alla Corte d’appello di Perugia.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Perugia.

Così deciso in Roma, il 6 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2010

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