Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14904 del 20/07/2016


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Cassazione civile sez. trib., 20/07/2016, (ud. 22/06/2016, dep. 20/07/2016), n.14904

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Luigi – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26298/2013 proposto da:

M.C., elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE DELLE

NAVI 30, presso lo studio dell’avvocato FEDERICO SORRENTINO, che lo

rappresenta e difende giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI ROMA (OMISSIS), AGENZIA DELLE

ENTRATE DRE PER IL LAZIO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 586/2013 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata il 26/09/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/06/2016 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI;

udito per il ricorrente l’Avvocato SORRENTINO che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato TIDORE che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CUOMO Luigi, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia concerne l’impugnazione, da parte di un dipendente dell’Enel, cessato dal servizio, del diniego di rimborso o in subordine di riduzione della ritenuta Irpef sulla capitalizzazione della sua pensione integrativa.

La CTP accoglieva il ricorso originario, ritenendo applicabile l’aliquota del 12,50% sulle somme corrisposte al contribuente, e la sentenza veniva confermata dalla CTR. La Cassazione, tuttavia, pur confermando l’applicabilità della ritenuta del 12,50% sulla sola quota rappresentativa del rendimento del capitale e ribadendo la necessità della tassazione separata sulla restante parte, rilevava la necessità di un accertamento sulla natura e quantità del predetto rendimento alla luce dell’impiego, da parte del fondo, del capitale accantonato sul mercato dei capitali, giustificandosi solo in riferimento a tale rendimento, la tassazione in ragione dell’aliquota al 12,50%.

La CTR in sede di rinvio, rigettava le richieste della parte contribuente, per mancata documentazione da parte di quest’ultima, della quantificazione del rendimento netto delle somme impiegate sul mercato finanziario, da parte del fondo.

Il contribuente impugnava quest’ultima sentenza con lo strumento della revocazione, per errore di fatto, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto, a suo avviso il giudice del rinvio non aveva percepito l’esatta provenienza dall’Enel della certificazione prodotta dal contribuente e attestante il rendimento del capitale investito dal fondo pensione.

La CTR in sede di giudizio di revocazione, rigettava il ricorso per mancanza di decisività dei vizio revocatorio denunciato.

Avverso tale sentenza, il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi (corredati di memoria), mentre l’ufficio ha resistito con controricorso (anch’esso corredato di memoria).

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i primi due motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente, attenendo ad un medesimo profilo di censura, il ricorrente denuncia, da una parte, il vizio di violazione degli artt. 395 e 402 c.p.c., e del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 64 e 67, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e dall’altra denuncia il vizio di motivazione contraddittoria e/o omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto la sentenza impugnata, avendo evidenziato che la sentenza revocanda era basata sull’assunto della mancata attività probatoria del contribuente, per tale motivo non avrebbe dovuto esimersi dal verificare se effettivamente risultava depositata in giudizio la certificazione rilasciata dall’Enel e il parere reso dal prof. O..

Il motivo è infondato.

E’ infatti, insegnamento di questa Corte, quello secondo cui “Ai sensi dell’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, il nesso causale tra errore di fatto e decisione, nel cui accertamento si sostanzia la valutazione di essenzialità e decisività dell’errore revocatorio, non è un nesso di causalità storica, ma di carattere logico-giuridico, nel senso che non si tratta di stabilire se il giudice autore del provvedimento da revocare si sarebbe, in concreto, determinato in maniera diversa ove non avesse commesso l’errore di fatto, bensì di stabilire se la decisione della causa sarebbe dovuta essere diversa, in mancanza di quell’errore, per necessità logico-giuridica (Cass. 6038/2016, 3935/2009). Nel caso di specie, i giudici d’appello avrebbero escluso l’essenzialità e decisività dell’asserito errore revocatorio, nel rispetto, quindi, del disposto normativo indicato in rubrica, che il ricorrente ha erroneamente ritenuto violato.

In riferimento, invece, al vizio di motivazione denunciato, lo stesso è inammissibile.

E’ insegnamento, infatti, di questa Corte, quello secondo cui “L’omesso esame del fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, va inteso, in applicazione dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, tenendo conto della prospettiva della novella, mirata ad evitare l’abuso dei ricorsi basati sul vizio di motivazione, non strettamente necessitati dai precetti costituzionali, supportando la generale funzione nomofilattica della Corte di cassazione. Ne consegue che: a) l’omesso esame” non può intendersi che “omessa motivazione”, perchè l’accertamento se l’esame del fatto è avvenuto o è stato omesso non può che risultare dalla motivazione; b) i fatti decisivi e oggetto di discussione, la cui omessa valutazione è deducibile come vizio della sentenza impugnata, sono non solo quelli principali ma anche quelli secondari; c) è deducibile come vizio della sentenza soltanto l’omissione e non più l’insufficienza o la contraddittorietà della motivazione, salvo che tali aspetti, consistendo nell’estrinsecazione di argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi, si risolvano in una sostanziale mancanza di motivazione (Cass. n. 7983/2014), in particolare, secondo questa Corte, l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. n.8053/2014). Nel caso di specie, dalla lettura della sentenza impugnata risulta che il fatto della sussistenza di una concreta prova sull’esistenza e la misura del rendimento è stato un passaggio argomentativo e logico che i giudici d’appello si sono posti e hanno risolto nel senso della mancata decisività dello stesso.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso.

Condanna il contribuente a pagare all’Agenzia delle Entrate le spese di lite del presente giudizio, che liquida nell’importo di Euro 2.500,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 22 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2016

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