Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14904 del 06/07/2011

Cassazione civile sez. II, 06/07/2011, (ud. 19/05/2011, dep. 06/07/2011), n.14904

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – rel. est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.R., rappresentato e difeso per procura in calce al

ricorso dagli Avvocati Nesti Gherardo e Bova Giampiero, elettivamente

domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Roma, piazza Re di

Roma n. 8;

– ricorrente –

contro

B.E., residente in (OMISSIS),

rappresentata e difesa per procura a margine del controricorso dagli

Avvocati Coliva Daniele e Ottavi Luigi, elettivamente domiciliata

presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via degli Scialoja n. 6;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1260 della Corte di appello di Bologna,

depositata il 26 ottobre 2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19

maggio 2011 dal consigliere relatore Dott. Mario Bertuzzi;

udite le difese delle parti, svolte dàl’Avv. Giampiero Bova per il

ricorrente e dall’Avv. Luigi Ottavi per la controricorrente;

udite le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. LETTIERI Nicola, che ha chiesto il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

B.E. propose opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Pretore di Bologna, Sezione distaccata di Porretta Terme, che le intimava di pagare la somma di L. 27.268.852 al geom. S. R. a titolo di compenso per la prestazione professionale svolta da quest’ultimo di progettazione di un fabbricato, assumendo la opponente che la controparte aveva eseguito soltanto il progetto di variante di cui alla seconda voce della notula e non anche il progetto del fabbricato, che era stato firmato da altro professionista, tenuto anche conto che al momento della sua redazione il convenuto era dipendente comunale e si trovava pertanto in posizione di incompatibilità con la libera professione. Eccepì quindi che il credito della controparte si fondava, quanto alla progettazione del fabbricato, su un titolo nullo e che comunque ogni sua spettanza era stata saldata mediante la corresponsione di vari acconti per la somma complessiva di L. 20.000.000, di cui chiese, in via riconvenzionale, la restituzione.

Il convenuto controdedusse che gli acconti sopra menzionati erano stati da lui ricevuti in quanto, per amicizia, aveva fatto da tramite con il professionista incaricato della progettazione, arch.

T., a cui li aveva poi versati, mentre il credito azionato in giudizio traeva titolo dall’incarico conferitogli dall’attrice di redigere una nuova e completa progettazione dell’opera, incarico ricevuto dopo il primo progetto ed allorquando egli si era dimesso dal Comune e si era iscritto al relativo albo professionale.

Il giudice di primo grado accolse l’opposizione, revocò il decreto ingiuntivo e respinse la domanda riconvenzionale avanzata dalla B.. Interposto gravame da entrambe le parti, la Corte di appello di Bologna, con sentenza n. 1260 del 26 ottobre 2004, riformò solo in parte la decisione impugnata, disponendo la condanna della B. al pagamento della minor somma di Euro 509,59. A sostegno di tale decisione, la Corte osservò, per quanto qui ancora interessa, che la prestazione svolta dal professionista poteva ritenersi provata solo relativamente al progetto di variante di cui alla seconda voce della sua nota spese, in quanto ammessa dalla controparte, mancando nella documentazione in atti il progetto di cui alla prima voce della nota spese, la cui esecuzione pertanto, attesa la contestazione, non poteva ritenersi dimostrata, precisando che il credito del professionista doveva conseguentemente ritenersi ridotto alla somma, comprensiva di iva ed accessori, di L. 2.973.128, e che egli, avendo ricevuto a tale titolo acconti per L. 2.000.000, risultava creditore soltanto del minore importo di Euro 509,59.

Per la cassazione di questa decisione, con atto notificato il 2 dicembre 2005, ricorre S.R., affidandosi a due motivi, illustrati da memoria. Resiste con controricorso B. E..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di ricorso denunzia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, assumendo che la Corte territoriale, nell’affermare che il professionista non aveva fornito prova di avere eseguito una progettazione del tutto nuova delle opere, ha colpevolmente trascurato di considerare i numerosi documenti da lui prodotti e le prove testimoniali assunte da cui risultava che il progetto da lui redatto era nuovo e coinvolgeva l’intero fabbricato. Il motivo è inammissibile.

Questa conclusione si impone dal momento che le censure sollevate investono la valutazione delle prove e la ricostruzione dei fatti operate dal giudice di merito, che, com’è noto, costituiscono risultati di giudizi non censurabili in sede di legittimità, non potendo questa Corte procedere ad un nuovo e diverso apprezzamento del fatto (Cass. n. 14972 del 2006; Cass. n. 4770 del 2006; Cass. n. 16034 del 2002). Nel caso di specie, la Corte territoriale ha motivato la propria statuizione di rigetto per non avere il professionista provato l’attività di redazione di un nuovo progetto, atteso che “L’elaborato progettuale a firma del geom S. ad al quale attiene la voce di cui alla citata lettera A della nota posta a base del ricorso presentato in sede monitoria è.. tuttora non reperibile negli atti di causa”. Parte ricorrente non contesta tale assunto, ma protesta che la prova dell’elaborazione di una nuova progettazione dell’opera avrebbe potuto essere tratta dai documenti tecnici prodotti in causa, quali il progetto delle fognature, la richiesta di concessione del 17 marzo 1992, la redazione di calcoli del cemento armato, il collaudo statico, la dichiarazione di cambio del direttore dei lavori, ecc. La censura appare però troppo generica, tenuto conto che tale documentazione risulta esaminata dalla Corte territoriale, che l’ha ritenuta irrilevante in quanto riferibile in parte al primo progetto a firma dell’arch. T. e in parte al secondo progetto indicato come variante, arrivando alla conclusione che essa non permetteva di accertare se l’attività professionale svolta dal ricorrente aveva interessato o meno una nuova progettazione dell’intero edificio, e quindi costituiva titolo di un nuovo ed autonomo compenso. Trattasi di conclusione di fatto che appare sufficientemente motivata e, soprattutto, che non risulta contrastata dal ricorso mediante la specifica indicazione di precisi elementi o risultante probatorie contrarie. Sotto altro e concorrente profilo deve anche osservarsi che le censure sollevate dal ricorso non appaiono sostenute dal requisito di autosufficienza, il quale impone al ricorrente per cassazione che deduca l’omessa considerazione o erronea valutazione da parte del giudice di merito di risultanze istruttorie di riprodurre esattamente il contenuto dei documenti e delle prove che si assumono non esaminate, al fine di consentire alla Corte di valutare la sussistenza e decisività delle stesse (Cass. n. 17915 del 2010; Cass. n. 18506 del 2006; Cass. n.3004 del 2004). Costituisce diritto vivente di questa Corte il principio che il ricorso per cassazione deve contenere in sè tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito (Cass. n. 15952 del 1997; Cass. n. 14767 del 2007; Cass. n. 12362 del 2006).

Nel caso di specie, in particolare, il ricorso non rispetta il suddetto principio di autosufficienza, in quanto omette completamente di riprodurre il testo dei documenti e delle prove orali che assume essere state male valutate dal giudice territoriale, mancanza che impedisce al Collegio qualsiasi valutazione sul punto, li secondo motivo di ricorso, che denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 2729 c.c., comma 2, censura la sentenza impugnata per avere fondato la propria decisione su un argomento che andava oltre la tesi difensiva della opponente, così violando il principio dispositivo, e per avere accollato al professionista l’onere di provare di avere svolto un nuovo progetto dell’opera, laddove invece spettava alla committente, una volta provato l’affidamento, dimostrare che il progetto redatto dal S. non era diverso da quello precedente che aveva eseguito altro professionista. Il motivo è infondato.

La dedotta violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 cod. proc. civ.) non ha pregio. Che la parte opponente abbia contestato il credito di cui alla prima voce della richiesta è invero fatto non controverso, che risulta dalla lettura della sentenza impugnata. Sulla base di questo presupposto, non può non ritenersi corretta e sottratta alla censura sollevata la conclusione del giudice di appello che, ribadendo le stesse osservazioni sul punto fatte dalla pronuncia di primo grado, ha deciso la controversia sulla base del principio dell’onere della prova, affermando che, attesa la contestazione del credito di cui alla prima voce della richiesta, spettava al professionista dimostrare di essere stato incaricato e di avere svolto l’attività di cui chiedeva il pagamento del compenso. E’ noto, del resto, che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo attore in senso sostanziale è l’opposto e che, pertanto, grava su di lui l’onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa (Cass. n. 2421 dei 2006; Cass. n. 24815 del 2005). Il ricorso va pertanto respinto.

Le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza del ricorrente.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in Euro 1.700, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 19 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2011

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