Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14903 del 21/06/2010

Cassazione civile sez. un., 21/06/2010, (ud. 08/06/2010, dep. 21/06/2010), n.14903

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARBONE Vincenzo – Primo Presidente –

Dott. DE LUCA Michele – Presidente di Sezione –

Dott. TRIOLA Roberto – Presidente di Sezione –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.G., elettivamente domiciliato in Roma, piazza di Priscilla 4,

presso l’avv. COEN STEFANO, che, unitamente all’avv. Davide Druda,

lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Gruppo Veritas S.p.A. – Azienda Consorzio del Mirese, in persona del

legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

Per regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio

di opposizione al decreto ingiuntivo n. 221/2007 pendente innanzi al

Giudice di Pace di Dolo, R.G. n. 1222/07;

Preso atto che nessuno è presente per le parti;

Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio dell’8 giugno

2010 dal Consigliere Dott. Raffaele Botta;

Lette le conclusioni scritte dal P.G., che ha chiesto dichiararsi la

giurisdizione del giudice tributario.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia concerne l’opposizione ad un decreto ingiuntivo con il quale l’Azienda Consorzio del Mirese agiva nei confronti del sig. M.G. a seguito del mancato pagamento di una serie di fatture relative alla Tariffa d’igiene ambientale per gli anni dal 2001 al 2005.

Nel proporre l’opposizione innanzi al Giudice di Pace di Dolo che aveva emesso il decreto de qua. il sig. M. eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice adito, asserendo che, trattandosi della riscossione di debiti di natura tributaria, la giurisdizione sarebbe spettata non al giudice ordinario, bensì al giudice tributario, e in questa prospettiva, al fine di risolvere ogni dubbio, ha proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione innanzi a queste Sezioni Unite sul presupposto della ritenuta natura tributaria della Tariffa di igiene ambientale (TIA). L’Azienda Consorzio del Mirese non si è costituita.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La causa è già stata chiamata innanzi a queste Sezioni Unite per l’udienza del 7 aprile 2009, nella quale fu pronunciata l’ordinanza n. 13894/09, depositata il 15 giugno 2009, che dichiarava rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del D.L. n. 203 del 2005, art. 3 bis, convertito con modificazioni con L. n. 248 del 2005, nella parte in cui devolve alla giurisdizione del giudice tributario le controversie relative alla TIA per violazione dell’art. 102 Cost., comma 2.

Le Sezioni Unite, infatti, rilevato che:

a) il D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49, comma 4, per la TIA (e il D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 238, comma 4, per la Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani) stabiliscono che la tariffa deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, esprimendo una commisurazione della prestazione patrimoniale al costo del servizio che si presenta come elemento coerente con la natura non tributaria della prestazione stessa;

b) i criteri per la determinazione della TIA (e successivamente per la Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani) si modellano su quelli stabiliti dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 117, comma 1, (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) per le tariffe dei servizi pubblici, le quali, a norma del comma 2, della medesima disposizione, sono definite “corrispettivo” dei servizi stessi;

c) mancano all’interno della normativa norme riguardanti l’accertamento, le sanzioni e il contenzioso;

d) la TIA è soggetta ad IVA ai sensi della L. n. 133 del 1999, art. 6, comma 13, e del D.M. 24 ottobre 2000, n. 370, e la qualificazione ai fini IVA della tariffa come corrispettivo per le operazioni relative al servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati può considerarsi un chiaro segnale della volontà del legislatore di non ricondurre le quote stesse al novero di quei “diritti, canoni, contributi” che la normativa comunitaria (v. art. 13, paragrafo 1, primo periodo, della Direttiva n. 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006) esclude in linea generale dall’assoggettamento a IVA, perchè percepiti da enti pubblici “per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità”;

e) le operazioni di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati sono svolte da soggetti che non hanno le caratteristiche soggettive dei comuni, ma operano come imprese nell’esercizio di vere e proprie attività commerciali: tali soggetti applicano e riscuotono la tariffa, mentre l’ente locale perde la propria connotazione di Ente impositore rimettevano la questione alla Corte costituzionale.

Quest’ultima, giudicando anche con riferimento ad analoghe ordinanze di rimessione emesse dalla Commissione Tributaria Regionale della Toscana e dal Tribunale di Pistoia, con ordinanza n. 64 del 24 febbraio 2010, ha dichiarato la questione sollevata dalle Sezioni Unite manifestamente infondata. Il giudice delle leggi afferma di aver già dichiarato, con la sentenza n. 238 del 2009 (pronunciata e pubblicata in data successiva a quella in cui è stata pronunciata e pubblicata l’ordinanza di rimessione delle Sezioni Unite), “non fondata identica questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Prato, sul rilievo che la TIA, disciplinata dal D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49, costituisce non già una entrata patrimoniale di diritto privato, ma una mera variante della TARSU, disciplinata dal D.P.R. n. 507 del 1993, e conserva la qualifica di tributo propria di quest’ultima, con la conseguenza che le controversie aventi ad oggetto la debenza della TIA hanno natura tributaria e che la loro attribuzione alla cognizione delle commissioni tributarie è conforme al disposto dell’evocato art. 102 Cost., comma 2”. Ed aggiunge “che, al riguardo, i rimettenti non hanno prospettato, nel merito, argomentazioni e profili diversi rispetto a quelli già esaminati da questa Corte con la citata sentenza o comunque idonei ad indurre ad una differente pronuncia sulle sollevate questioni di legittimità costituzionale”.

In forza della pronuncia del giudice delle leggi, nel caso di specie deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice tributario, rimettendo le parti innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, territorialmente competente.

La novità della questione e la sua difficoltà giustificano la compensazione delle spese.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Pronunciando sul ricorso, dichiara la giurisdizione del giudice tributario e rimette le parti innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale territorialmente competente. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA