Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14903 del 13/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 13/07/2020, (ud. 12/02/2020, dep. 13/07/2020), n.14903

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31138-2018 proposto da:

C.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GHIRZA

13, presso lo studio dell’avvocato SIMONETTA FILIPPUCCI,

rappresentato e difeso dall’avvocato ALESSANDRA FABRIZIO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2043/18/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO SEZIONE DISTACCATA di LATINA, depositata il

29/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RAGONESI

VITTORIO;

udito l’Avvocato.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria provinciale di Frosinone, con sentenza n. 915/15, sez. 2, respingeva il ricorso proposto da C.P. avverso l’avviso di accertamento (OMISSIS) per Irpef, addizionali comunali e provinciali ed altro 2006.

Avverso detta decisione il contribuente proponeva appello innanzi alla CTR Lazio, sez. dist. Latina, che, con sentenza 2043/18/2018, rigettava l’impugnazione confermando l’orientamento espresso dal giudice di primo grado.

Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso il contribuente sulla base di un motivo illustrato con memoria.

L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso il contribuente contesta la possibilità per l’Amministrazione di fruire del raddoppio dei termini per procedere all’atto di accertamento conseguente all’obbligo di denuncia penale per intervenuta decadenza perchè nella fattispecie era applicabile il disposto della L. n. 205 del 2015, art. 1, commi 130 e 132.

Il motivo è infondato.

Va in linea di fatto precisato che l’avviso di accertamento relativo all’anno 2006 è stato notificato il 20/01/15 e la sentenza impugnata ha ritenuto la tempestività di detta notifica.

Va chiarito che alla fattispecie devono applicarsi il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43 e il D.P.R. n. 633 del 1973, art. 57, nella formulazione vigente ratione temporis a seguito delle modifiche loro apportate dal D.L. n. 223 del 2006, art. 37, commi 24 e 25, che sono del seguente tenore:

24. Al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 43, dopo il comma 2 è inserito il seguente: “In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell’art. 331 c.p.p. per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui ai commi precedenti sono raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione.”.

25. Al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 57, dopo il comma 2 è inserito il seguente: “In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell’art. 331 c.p.p. per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui ai commi precedenti sono raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione.”.

Questi articoli sono stati oggetto di esame da parte della Corte Costituzionale che, in relazione alla questione oggetto del presente giudizio, ha ritenuto legittima costituzionalmente l’interpretazione delle norme in questione qualora si ritenga che “il raddoppio dei termini di accertamento si applichi: a) anche se la denuncia penale per i reati di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000 non sia stata presentata prima del decorso del termine ordinario di accertamento; b) anche alle annualità antecedenti all’anno 2006, nel quale sono entrate in vigore tali disposizioni.

Quanto al punto sub a), la non implausibilità dell’interpretazione discende dal fatto che il censurato D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, comma 3 (“In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell’art. 331 c.p.p. per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui ai commi precedenti sono raddoppiati (…””) prevede, quale unica condizione per il raddoppio dei termini, la sussistenza dell’obbligo di denuncia penale, indipendentemente dal momento in cui tale obbligo sorga ed indipendentemente dal suo adempimento. A maggior ragione, la lettera della legge impedisce di interpretare le disposizioni denunciate nel senso che il raddoppio dei termini presuppone necessariamente un accertamento penale definitivo circa la sussistenza del reato.”(C. Cost. 247/11).

Questa Corte ha successivamente avuto occasione di occuparsi della medesima questione che è stata oggetto di valutazione della Corte Costituzionale con la citata sentenza, affermando quanto di seguito riportato.

“Quando la disciplina è giunta all’esame della Consulta, la Corte (Corte Cost. 25 luglio 2011, n. 247) ha stabilito che il raddoppio dei termini di decadenza dal potere di accertamento come regolato dal D.L. n. 223 del 2006 è cagionato da un fattore obiettivo, rinvenibile nell’obbligo di presentazione della denuncia penale, per cui non di raddoppio dei termini in senso proprio si tratta, bensì di un nuovo termine di decadenza, applicabile solo in presenza della circostanza citata. Per questo motivo, ha soggiunto la Corte, non ha rilievo il fatto che la denuncia sia stata compiuta in un momento in cui gli ordinari termini di decadenza erano oramai spirati. In questo contesto, ha ulteriormente precisato, l’obbligo di denuncia, da un lato, sussiste solo ove vi siano seri indizi di reato, il che è un dato obiettivo non lasciato alla discrezionalità del funzionario dell’ufficio tributario; dall’altro, non è escluso dalla configurabilità di una causa di estinzione del reato come la prescrizione.

Il giudice tributario, in definitiva, deve vagliare la sola presenza dell’elemento idoneo a comportare la proroga, quindi verificare la sussistenza di seri indizi di reati utili a determinare l’insorgenza dell’obbligo di presentazione della denuncia, senza estendere l’esame all’accertamento del reato. (Cass. 16728/16)

L’intervenuta archiviazione della denuncia, per quanto fulminea, non è di per se stessa d’impedimento all’applicazione del più lungo termine per l’accertamento, proprio perchè non rilevano nè l’esercizio dell’azione penale da parte del p.m., ai sensi dell’art. 405 c.p.p., mediante la formulazione dell’imputazione, nè la successiva emanazione di una sentenza di condanna o di assoluzione da parte del giudice penale, anche in considerazione del doppio binario tra giudizio penale e procedimento e processo tributario (in termini, Cass. 15 maggio 2015, n. 9974).” (Cass. 16728/16)

La medesima sentenza ha altresì rilevato che “su tale assetto non è destinata a dispiegare effetti la sequenza di modifiche che hanno riguardato la disciplina dei termini prescritti per l’accertamento rispettivamente dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57. Con la L. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, commi da 130 a 132, infatti il legislatore ha dettato una nuova disciplina dei termini di accertamento, disponendo la sostituzione dei suddetti D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43….(omissis).

Il legislatore ha peraltro dettato anche una disciplina transitoria, sia pure affidata ad una combinazione di rimandi (omissis) che è articolata su due piani:

A.)- qualora gli avvisi di accertamento, sia pure relativi a periodi d’imposta precedenti a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016, non siano stati ancora notificati, si applica la disciplina dettata dalla L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 132;

b.)- qualora, invece, gli avvisi di accertamento relativi a periodo d’imposta precedenti a quello in corso alla data 31 dicembre 2016 siano stati già notificati, si applica la disciplina dettata dal D.Lgs. n. 128 del 2015, art. 2 (che stabilisce che “Sono comunque fatti salvi gli effetti degli avvisi di accertamento, dei provvedimenti che irrogano sanzioni amministrative tributarie e degli altri atti impugnabili con i quali l’Agenzia delle entrate fa valere una pretesa impositiva o sanzionatoria, notificati alla data di entrata in vigore del presente decreto” ndr.).

La salvezza contemplata da quest’ultima norma, riferendosi senza distinzione agli effetti degli avvisi, non può che riguardare l’intero corredo disciplinare, sul piano delle conseguenze, scaturente dal diritto vivente, dinanzi sunteggiato, al cospetto del quale è destinata a cedere l’applicabilità immediata delle norme introdotte nel 2015 in tema di raddoppio dei termini, derivante dalla loro natura procedimentale.” (Cass. 16728/16).

Alle medesime conclusioni è pervenuta altra successiva sentenza 26037/16 di questa Corte che ha osservato quanto segue.

“In conclusione e riassuntivamente, va affermato che, in tema di termini per l’accertamento tributario stabiliti dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43 (per le imposte sui redditi) e dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57 (per l’IVA): a) il regime transitorio introdotto dal D.Lgs. n. 128 del 2015, art. 2, comma 3 (in vigore dal 2 settembre 2015) non è abrogato dal successivo regime transitorio previsto dalla L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 132 (in vigore dal 10 gennaio 2016); b) il primo regime transitorio (D.Lgs. n. 128 del 2015) stabilisce che il D.Lgs. n. 128 del 2015, art. 2, commi 1 e 2 2 non si applicano nè in relazione agli avvisi di accertamento, ai provvedimenti che irrogano sanzioni amministrative tributarie ed agli altri atti impugnabili con i quali l’Agenzia delle entrate fa valere una pretesa impositiva o sanzionatoria, notificati alla data del 2 settembre 2015, nè in relazione agli inviti a comparire di cui al D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 5, notificati alla data del 2 settembre 2015, nè in relazione ai processi verbali di constatazione redatti ai sensi della L. n. 4 del 1929, art. 24, dei quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza entro il 2 settembre 2015, sempre che i relativi atti recanti la pretesa impositiva o sanzionatoria siano notificati entro il 31 dicembre 2015; e) il secondo regime transitorio (L. n. 208 del 2015) disciplina diversamente il regime ordinario del raddoppio dei termini di accertamento previsto dal D.Lgs. n. 128 del 2015, art. 2, commi 1 e 2, disponendo che la L. n. 208 del 2015, art. 1, commi 130 e 131, non si applicano agli avvisi relativi ai periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2016 e introducendo per tali periodi d’imposta anteriori una specifica normativa transitoria per le sole ipotesi in cui a detti periodi non sia applicabile il precedente regime transitorio dettato dal D.Lgs. n. 128 del 2015. In questi sensi va ribadito, integrato e precisato l’orientamento già espresso da questa Corte nella sentenza n. 16728 del 2016, secondo cui “in tema di accertamento tributario, i termini previsti dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, per l’IRPEF e dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, per l’IVA, nella versione applicabile ratione temporis, sono raddoppiati in presenza di seri indizi di reato che facciano insorgere l’obbligo di presentazione di denuncia penale, anche se questa sia archiviata o presentata oltre i termini di decadenza, senza che, con riguardo agli avvisi di accertamento per i periodi d’imposta precedenti a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016 e già notificati, incidano le modifiche introdotte dalla L. n. 208 del 2015, art. 1, commi da 130 a 132, attesa la disposizione transitoria ivi introdotta, che richiama l’applicazione del D.Lgs. n. 128 del 2015, art. 2, che fa salvi gli effetti degli avvisi già notificati””. (Cass. 26037/16)

Alla luce della giurisprudenza di questa Corte sulla questione appena citata deve concludersi che, essendo il D.Lgs. n. 128 del 2015 entrato in vigore il 2/9/15 ed essendo stato l’avviso di accertamento per cui è causa notificato il 20/1/15(denunzia di reato effettuata il 29.10.14), al caso in esame deve applicarsi la normativa di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43 e del D.P.R. n. 633 del 1997, art. 57, nella formulazione vigente ratione temporis a seguito delle modifiche loro apportate dal D.L. n. 223 del 2006, art. 37, commi 24 e 25, senza che trovi invece applicazione la successiva normativa di cui alla L. 28 dicembre 2015, n. 208.

Da ciò consegue che, come affermato dalla sentenza della Corte Costituzionale 247/2011 e confermato dalle citate sentenze di questa Corte, ben poteva l’Agenzia delle Entrate notificare l’avviso di accertamento sulla base dell’avvenuto raddoppio dei termini.

L’ulteriore questione dedotta con il motivo in esame, secondo cui il raddoppio dei termini non poteva applicarsi anche alle addizionali regionali e comunali non sanzionabili penalmente, risulta inammissibile, poichè appare proposta per la priva volta innanzi a questa Corte. La sentenza impugnata infatti non fa cenno di questa questione nè il ricorso deduce che la stessa era stata oggetto del ricorso introduttivo e dell’appello.

Il ricorso va dunque respinto.

Segue alla soccombenza la condanna al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate come da dispositivo. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 8000,00 oltre spese prenotate a debito. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2020

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