Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14902 del 21/06/2010

Cassazione civile sez. un., 21/06/2010, (ud. 08/06/2010, dep. 21/06/2010), n.14902

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Pres. di sezione –

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Pres. di sezione –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Condominio Parco della Piscina, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Monte Zebio 7,

presso l’avv. Perone Mario, rappresentato e difeso dall’avv. Giancone

Pietro, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

GO.RI. Gestione Ottimale Risorse Idriche S.p.A., in persona del

legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

Per regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio

pendente tra le stesse parti innanzi al Tribunale di Napoli – Sezione

staccata di Portici n. 445 del 2006;

Preso atto che nessuno è presente per le parti;

Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio dell’8 giugno

2010 dal Consigliere Dott. Raffaele Botta;

Lette le conclusioni scritte dal P.G. che ha chiesto dichiararsi

l’inammissibilità del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia concerne la domanda di restituzione delle somme pagate a titolo di servizio depurazione e fognatura svolta innanzi al Tribunale di Napoli – Sezione distaccata di Portici, dal Condominio dell’edificio denominato Parco (OMISSIS) nei confronti della società G.O.R.I. – Gestione Ottimale Risorse Idriche S.p.A., per inesistenza dell’effettività delle opere di depurazione e fognature. La società convenuta nel costituirsi in giudizio eccepiva preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore del giudice tributario, appellandosi alla disposizione introdotto con il D.L. n. 203 del 2005, art. 3-bis, convertito con L. n. 248 del 2005.

Il Tribunale adito, con ordinanza pronunciata fuori udienza, fissava l’udienza della precisione delle conclusioni, rilevando il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Il Condominio ha proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, illustrato anche con memoria. La società intimata non si è costituita.

Diritto

MOTIVAZIONE

La causa è già stata chiamata innanzi a queste Sezioni Unite per l’udienza del 1 luglio 2008, nella quale fu pronunciata l’ordinanza n. 20501/08, depositata il 25 luglio 2008, che – risolta preliminarmente, in senso positivo, la questione dell’ammissibilità del regolamento preventivo nella specie – dichiarava rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del D.L. n. 203 del 2005, art. 3-bis, convertito con modificazioni con L. n. 248 del 2005 nella parte in cui devolve alla giurisdizione del giudice tributario le controversie relative alla debenza del canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue per violazione dell’art. 102 Cost., comma 2.

Le Sezioni Unite, infatti, rilevato che:

a) i canoni relativi al servizio di depurazione e fognatura oggetto del giudizio concernevano praticamente nella loro interezza il periodo che va dal 3 ottobre 2000 – data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 258 del 2000 e dalla quale si applica l’innovazione introdotta dall’art. 31, comma ventottesimo, della L. n. 448 del 1998, la quale, abrogando la L. n. 319 del 1976, art. 17, u.c., ha stabilito che il canone in questione è una quota tariffaria, componente del corrispettivo dovuto dall’utente al servizio idrico (v. Cass. S.U. n. 11188 del 2003) -, al 3 dicembre 2005, data di entrata in vigore della legge n. 248 del 2005, di conversione del D.L. n. 203 del 2005, legge che con l’art. 3-bis ha devoluto alla giurisdizione tributaria i canoni de quibus;

b) determinandosi la giurisdizione in base alla legge vigente al tempo della domanda, nel caso di specie avrebbe dovuto essere dichiarata la giurisdizione del giudice tributario ai sensi del D.L. n. 203 del 2005, art. 3-bis, convertito con modificazioni con L. n. 248 del 2005;

c) il fatto che i canoni relativi al servizio di depurazione e fognatura successivamente al 3 ottobre 2000 fossero stati normativamente qualificati, a norma dalla L. n. 448 del 1998, art. 31, comma 28, come quote tariffarie, componenti del corrispettivo dovuto dall’utente al servizio idrico, non potesse ritenersi irrilevante. Infatti, la dichiarata natura non tributaria di siffatti canoni rende dubbia la rispondenza ai principi costituzionali della norma di cui al D.L. n. 203 del 2005, art. 3-bis, convertito con modificazioni con L. n. 248 del 2005 nella parte in cui devolve alla giurisdizione del giudice tributario le controversie relative alla debenza del canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue. rimettevano la questione alla Corte costituzionale.

Quest’ultima, con sentenza n. 39 dell’11 febbraio 2010, ha ritenuto fondata la questione di legittimità costituzionale e di conseguenza ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, comma 2, secondo periodo, (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nella L. 30 dicembre 1991, n. 413, art. 30) – come modificato del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 3-bis, comma 1, lett. b) (Misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248, art. 1, comma 1, – nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione del giudice tributario le controversie relative alla debenza, a partire dal 3 ottobre 2000, del canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue, quale disciplinato dalla L. 5 gennaio 1994, n. 36, artt. 13 e 14 (Disposizioni in materia di risorse idriche)” nonchè, “ai sensi della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 27, l’illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 546 del 1992, medesimo art. 2, comma 2, secondo periodo, nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione del giudice tributario le controversie relative alla debenza, a partire dal 29 aprile 2006, del canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue, quale disciplinato dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 154 e 155 (Norme in materia ambientale)”.

In forza della pronuncia del giudice delle leggi, nel caso di specie deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, rimettendo le parti innanzi giudice ordinario territorialmente competente. La novità della questione e la sua complessità giustificano la compensazione delle spese.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Pronunciando sul ricorso, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e rimette le parti innanzi al giudice ordinario territorialmente competente. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2010

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