Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14902 del 20/07/2016


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Cassazione civile sez. trib., 20/07/2016, (ud. 22/06/2016, dep. 20/07/2016), n.14902

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24442-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

M.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA TIEPOLO

GIOVANNI BATTISTA 21, presso lo studio dell’avvocato LUIGI

PICCAROZZI, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

M.A., M.G., R.G., M.M.,

M.P., tutti in qualità di eredi di M.A. (deceduto),

rappresentati e difesi dall’Avvocato LUIGI PICCAROZZI con studio in

ROMA VIA TIEPOLO GIOVANNI BATTISTA 21, giusta delega a margine;

– resistenti con atto di costituzione contestuale alla memoria –

avverso la sentenza n. 37/2011 della COMM.TRIB.REG. di VENEZIA,

depositata il 28/09/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/06/2016 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI;

udito per il ricorrente l’Avvocato TIDORE che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente e i resistenti l’Avvocato PICCAROZZI

che si riporta e chiede il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CUOMO Luigi, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia concerne l’impugnazione, da parte di un dipendente dell’Enel, cessato dal servizio, del diniego di rimborso o in subordine di riduzione della ritenuta Irpef sulla capitalizzazione della sua pensione integrativa.

La CTP accoglieva parzialmente il ricorso, e la sentenza veniva confermata dalla CTR, stabilendo che le somme capitalizzate della pensione integrativa del contribuente, dovessero essere assoggettate alla ritenuta sui redditi da capitale, pari al 12,50%, per la sola parte relativa al rendimento della polizza.

Avverso tale sentenza, l’ufficio ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo, mentre il ricorrente ha resistito con controricorso (corredato di memoria illustrativa, con la quale si dà atto del decesso del Sig. M.A. e della costituzione degli eredi).

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso, l’ufficio denuncia la violazione del D.Lgs. n. 124 del 1993, art. 13, comma 9, del D.L. n. 669 del 1996, art. 1, comma 5 (conv. nella L. n. 30 del 1997), del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 16, comma 1, lett. a), art. 17 comma 2 e art. 42 (oggi 45), comma 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto, i giudici d’appello, in violazione delle norme di cui alla rubrica, non avrebbero tento conto del fatto che per configurare un reddito da capitale occorre verificare nella sostanza la effettiva fonte della prestazione, cioè, la causa negoziale della sua erogazione. Nello specifico, la CTR non avrebbe tenuto conto della distinzione, rilevante all’epoca in cui sono maturati i pagamenti, esistente fra le forme di tutela previdenziale integrative di natura assicurativa e quelle di natura previdenziale, consistente nel fatto che nel primo caso, l’accantonamento concerne una somma che è già patrimonio del soggetto, mentre nel secondo caso, l’accantonamento concerne una somma che origina da redditi da lavoro. Tale correlazione, come illustrato da questa Corte a sezioni unite nella sentenza n. 13642/11, rifluisce sul regime tributario delle prestazioni erogate dai fondi pensione, regime che non può essere diverso da quello cui sono assoggettati i redditi da cui l’accantonamento proviene. Se una scelta netta, per una tassazione analoga a quella applicata sui redditi da lavoro è operata solo con il d.lgs. n. 124/93, in particolare con l’art. 13 comma 9, introdotto dalla L. n. 335 del 1995, art. 11 (cd. riforma Dini), per le prestazioni erogate in forma capitale a favore di soggetti iscritti ad enti di previdenza complementare in epoca successiva all’entrata in vigore del decreto, per gli iscritti in epoca precedente, come nella fattispecie, il trattamento tributario delle prestazioni erogate non può che essere dipendente dalla composizione strutturale delle prestazioni stesse. In ogni caso, per configurare un reddito da capitale, è necessario che lo stesso sia frutto di un investimento sul mercato del capitale stesso; nel caso concreto, trattandosi di un fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, si sarebbe dovuto verificare se e in che misura la prestazione erogata in forma capitale costituisse effettivo rendimento netto da investimento per effetto della gestione sul mercato del capitale, accantonato dal fondo: quindi, solo a condizione che tale investimento fosse effettivamente stato effettuato da Fondenel e avesse prodotto un rendimento, avrebbe potuto applicarsi la tassazione nella misura del 12,50%, ai sensi della L. n. 482 del 1985, art. 6. La CTR, conclusivamente, secondo l’assunto dell’ufficio, non avrebbe verificato la circostanza della configurabilità, all’interno della somma liquidata al contribuente, di somme integranti il “rendimento netto, imputabile alla gestione sul mercato da parte del fondo del capitale accantonato”, ma si sarebbe attestata su una semplicistica quantificazione determinata dalla differenza aritmetica tra capitale rimborsato e capitale investito.

Con l’unico motivo di controricorso, il dipendente Enel ha aderito all’accoglimento del ricorso, per la cassazione della sentenza con rinvio, affinchè la CTR determini l’esatta misura del rendimento sulle somme erogate, sulla base di apposita certificazione comunicata dall’Enel e che verrebbe prodotta nel giudizio di rinvio. Il ricorso merita accoglimento.

Secondo la già citata sentenza delle sezioni unite n. 13642/2011, regolatrice della materia, in tema di rendimento del fondo pensione, così statuisce “(…) Per gli iscritti in epoca precedente, il trattamento tributario delle prestazioni erogate non è, e non può essere, indipendente dalla composizione strutturale delle prestazioni stesse, che, nel caso concreto, trattandosi di un Fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono composte da una “sorte capitale”, costituita dagli accantonamenti imputabili ai contributi versati dal datore di lavoro (e in notevole minor misura dal lavoratore), e da un “rendimento netto”, imputabile alla gestione sul mercato da parte del Fondo del capitale accantonato. Sicchè possono essere tassate in modo analogo al TFR esclusivamente le somme liquidate a titolo di capitale” mentre alle somme corrispondenti al rendimento di polizza (nella fattispecie PIA), si applica la tassazione nella misura del 12,50% ai sensi della L. 26 settembre 1985, n. 482, art. 6, (i commi 1 e 2, del richiamato art. 6, sono stati poi abrogati dall’art. 14, del D.Lgs. n. 47 del 2000, per i contratti stipulati in data successiva a quella di entrata in vigore del decreto, stabilendo l’applicazione dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura prevista dal D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, art. 7, ai redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione e ai redditi derivanti dai rendimenti delle prestazioni pensionistiche di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 47, comma 1, lett. h-bis), (T.U.I.R.) erogate in forma periodica e delle rendite vitalizie aventi funzione previdenziale)”.

In proposito, questa Corte, con ordinanza n. 29200 del 2011 ha così pronunciato: “…Inoltre, con riferimento al basilare concetto di “rendimento”, le sezioni unite precisano in motivazione (6.1) che si tratta del rendimento netto, imputabile alla gestione sul mercato da parte del fondo del capitale accantonato. Quest’ultimo rilievo, riguardante specificamente la previdenza complementare aziendale per i dirigenti enel (disciplinata dagli accordi sindacali del 16 aprile 1986 e del 23 gennaio 1998) chiarisce e integra la generale portata regolatrice del principio di diritto. Ciò rileva, poichè la pronuncia della commissione regionale in esame, nel suo insufficiente approccio al thema decidendum e al thema probandum, pur distinguendo tra capitale e rendimento per applicare solo a quest’ultimo l’aliquota del 12,50% prevista dalla L. n. 482 del 1985, art. 6, ha omesso di precisare se la quota del rendimento concretamente considerata in sentenza sia specificamente quella relativa al “rendimento netto, imputabile alla gestione del mercato da parte del fondo del capitale accantonato”, così incorrendo in complessivo vizio di argomentazione, atteso l’incerto impianto decisorio sul piano fattuale ancor prima che su quello logico giuridico e delle conseguenze tecnico-finanziarie”.

Nel caso di specie, la CTR, sulla determinazione della quota determinata dal rendimento del capitale investito dal fondo, e che era soggetta a tassazione in ragione del 12,50% e che costituisce il criterio discriminante per l’imposizione fiscale, nonchè l’oggetto esclusivo della presente controversia, ha “mal governato”, in violazione delle norme indicate in rubrica, l’insegnamento costante di questa Corte.

La CTR, pertanto, non ha compiuto un accertamento approfondito ed analitico sulla natura e quantità del rendimento che sarebbe stato liquidato a favore del contribuente, avendo omesso di verificare se vi sia stato l’impiego sul mercato del capitale accantonato e quale sia stato il rendimento conseguito in relazione a tale impiego dato che, rispetto a quest’ultimo rendimento, sarebbe stata giustificata la tassazione al 12,50% sulla differenza tra ammontare del capitale corrisposto e quello dei premi riscossi.

Il ricorso va, perciò, accolto, con la conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa ad altra Sezione della C.T.R. del Veneto perchè accerti, previa disamina dei meccanismi di funzionamento del fondo P.I.A./FONDENEL nel corso degli anni ed in coerente applicazione con il principio enunciato, se vi sia stato impiego sul mercato finanziario del capitale costituito dagli accantonamenti imputabili ai contributi versati al Fondo dal datore di lavoro e dal lavoratore, quale sia stato il rendimento ed in qual modo sia stata determinata l’assegnazione delle eventuali plusvalenze alle singole posizioni individuali; sulla scorta di tale indagine, il giudice del rinvio quantificherà la parte della somma complessivamente erogata al contribuente che corrisponda al rendimento netto derivante dalla gestione sul mercato finanziario del capitale accantonato mediante la contribuzione del lavoratore e del datore di lavoro e, quindi, calcolerà l’imposta dovuta dal contribuente e, conseguentemente, l’ammontare del suo effettivo credito restitutorio derivante dall’applicazione solo a tale parte dell’aliquota del 12,5%, secondo la disciplina dettata dalla L. n. 482 del 1985, art. 6; fermo restando, per il residuo, il regime di tassazione separata di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 16, comma 1, lett. a) e art. 17. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese della presente fase del giudizio.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso dell’Agenzia Entrate, cassa l’impugnata decisione e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Veneto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2016

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