Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14902 del 06/07/2011

Cassazione civile sez. II, 06/07/2011, (ud. 19/05/2011, dep. 06/07/2011), n.14902

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – rel. Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 30522-2005 proposto da:

EDITORIALE MANTOVANA SRL P.I. (OMISSIS) IN PERSONA DEL LEGALE

RAPPRESENTANTE R.W.G., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA GAVINANA 4, presso lo studio dell’avvocato ANGELINI

DOMENICO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

GANZERLA LOREDANA;

– ricorrente –

contro

GARANTE RADIODIFFUSIONE EDITORIA IN PERSONA DEL PRESIDENTE IN CARICA

P.T.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 884/2005 del TRIBUNALE di MODENA, depositata

il 16/09/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/05/2011 dal Consigliere Dott. PICCIALLI Luigi;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LETTIERI Nicola che ha concluso per il rigetto del ricorso o

integrazione della motivazione.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La società Editoriale Mantovana s.r.l., opponente avverso ordinanza – ingiunzione del Garante per la Radiodiffusione e l’Editoria, ricorre per cassazione contro la sentenza del Tribunale di Mantova del 12.7-16.9.05, con la quale, a seguito del giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della precedente decisione, da questa S.C. disposta con sentenza n. 10582/03 limitatamente alla determinazione della sanzione (dovuta ad insufficiente valutazione dei parametri di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 11), le è stata irrogata la sanzione di L. 160.000.000 (nella stessa misura di quella inflitta nella cassata sentenza, che aveva così ridotto quella di L. 200.000.000 di cui all’ordinanza opposta), per l’illecito amministrativo di cui alla L. n. 515 del 1993, art. 2, comma 1 e 6 del provvedimento 26.1.94 della suddetta autorità, per aver dato corso, nelle date del 24 e 25 marzo 1994, sul quotidiano ” (OMISSIS)”, a pubblicità elettorale in assenza dei prescritti requisiti.

L’amministrazione intimata, oggi Autorità per le Garanzie per le Telecomunicazioni, non ha svolto in questa fase attività difensiva.

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:

1) violazione 384 c.p.c., perchè il giudice di rinvio non si sarebbe conformato ai dettami della sentenza di legittimità, omettendo in particolare di tener conto del parametro di cui al punto 2 della L. n. 689 del 1981, art. 11, circa l’opera svolta dall’agente per l’eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, non tenendo conto delle direttive emanate dall’opponente al fine di evitare violazioni del genere di quella contestatagli, ed inadeguatamente applicando sia il parametro n. 1, sulla gravità del fatto, commesso da altro soggetto, sia quello n. 3, sulle condizioni economiche del “condannato al pagamento”, al riguardo non valutando le difficoltà del giornale diretto dall’opponente, emergenti dai “bilanci titanicamante in perdita”, tali da portarlo alla successiva chiusura;

2) violazione della L. n. 689 del 1981, art. 11, per “evidente sproporzione” tra il fatto, riferibile ad “una s.r.l. che pubblicava un modestissimo giornale di provincia” e “l’enormità della sanzione”;

3) violazione degli artt. 91, 92 e 384 c.p.c., per aver addebitato alla società opponente tutte le spese del processo, ivi comprese quelle del giudizio di legittimità, erroneamente ritenendone la totale soccombenza, nonostante l’esito positivo del ricorso per cassazione;

4) per illegittimità costituzionale della L. 10 dicembre 1993, n. 515, art. 15, in riferimento agli artt. 2, 3, 21, 41 e 97 Cost., nella parte in cui non prevede, per i quotidiani operanti in ambito locale, una sanzione con un minimo edittale meno elevato, rispetto a quelle comminate per i quotidiani a tiratura nazionale;

5) per illegittimità costituzionale della D.L. 23 ottobre 1996, n. 545, art. 1, comma 23 convertito nella L. 23 dicembre 1996, n. 650, in relazione ai medesimi sopra elencati articoli della Costituzione, nella parte in cui non consente, come previsto in materia di radiodiffusioni in ambito locale, la riduzione delle sanzioni di cui alla L. n. 515 del 1993, art. 15 e l’eliminazione di quelle già irrogate, anche in materia di stampa locale.

All’esito della pubblica udienza, ritiene la Corte che il ricorso debba essere respinto, per l’infondatezza di tutti i motivi addotti, sulla scorta delle rispettive considerazioni che di seguito vengono sommariamente esposte, avendo il collegio ravvisato gli estremi per una motivazione semplificata (v. decr. P.P. del 22.3. 2011) 1) Non sussiste la dedotta violazione del principio enunciato nella sentenza di cassazione con rinvio, avendo il giudice ad quem proceduto alla determinazione della sanzione tenendo conto di tutti i parametri elencati dalla L. n. 689 del 1981, art. 11. In particolare, con apprezzamenti di fatto adeguatamente motivati e non censurabili in questa sede, sono state valutate: sia l’oggettiva gravità del fatto (reiterazione del fatto nell’imminenza delle elezioni, a soli due e tre giorni dalle stesse e notevoli dimensioni, impegnanti metà pagina, delle illegittime inserzioni), sia le condizioni soggettive e patrimoniali del responsabile (“quotidiano di diffusione esclusivamente provinciale e di modeste dimensioni, anche economiche”); inconferente poi risulta, ai fini della “eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione”, vale a dire del “ravvedimento operoso” successivo all’illecito, il richiamo alle direttive, nella specie non osservate, che sarebbero state preventivamante impartite, sicchè non può censurarsi l’assunto del giudice di rinvio, secondo cui era mancata la prova di alcun atto teso allo scopo suddetto.

2) Palesemente contenuta ed adeguatamente motivata, e pertanto incensurabile, risulta dunque la determinazione della sanzione, che, tenuto conto della comminatoria legale (da L. 150.000.000 a L. 600.000.000) è stata irrogata in misura solo lievemente superiore al minimo.

3) Tenuto conto che la soccombenza va determinata in base all’esito finale e complessivo della lite e che il mancato esercizio del potere discrezionale di compensazione delle spese non è censurabile in sede di legittimità, palese è l’inammissibilità del terzo motivo.

4, 5) Quanto alle questioni di costituzionalità, che già furono prospettate e da questa Corte disattese nel precedente giudizio di legittimità, conclusosi con la sentenza di cui in narrativa, è sufficiente richiamare le ragioni in quella pronunzia esposte, in relazione alle quali la ricorrente non espone nuove argomentazioni.

Giova, comunque, ribadire: a) che la prima è manifestamente infondata, poichè si risolve nell’inammissibile censura di una (mancata) scelta legislativa, che non appare irragionevole, poichè, con la previsione di un ampio margine tra la misura minima e quella massima della sanzione edittale è assicurata una sufficiente discrezionalità, con la conseguente possibilità di graduare il trattamento sanzionatorio ai concreti connotati, soggettivi ed oggetti vi, dell’illecito, compresi quelli connessi alla dimensione ed all’ambito territoriale di operatività dei soggetti incorsi nella trasgressione; b) che altrettanto palese è l’infondatezza della seconda censura, in quanto diretta contro una mancata parificazione legislativa di situazioni non omogenee, tenuto conto della oggettiva diversità (emittenza radiotelevisiva e stampa) dei mezzi di diffusione attraverso i quali viene effettuata la pubblicità illecita e considerata la già evidenziata possibilità di graduazione delle sanzione.

Il ricorso va conclusivamente re spinto;nulla sulle spese, in assenza di costituzione dell’autorità intimata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 19 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2011

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