Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14901 del 20/07/2016


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Cassazione civile sez. trib., 20/07/2016, (ud. 22/06/2016, dep. 20/07/2016), n.14901

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18348-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.D., elettivamente domiciliato in ROMA VIA CELIMONTANA

38, presso lo studio dell’avvocato PAOLO PANARITI, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIOVANNI GIORGIO giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 29/2011 della COMM.TRIB.REG. di BARI,

depositata il 30/05/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/06/2016 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI;

udito per il ricorrente l’Avvocato TIDORE che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CUOMO Luigi, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia concerne l’impugnazione, da parte di un dipendente dell’Enel, cessato dal servizio, del diniego di rimborso o in subordine di riduzione della ritenuta Irpef sulla capitalizzazione del 50% della sua pensione integrativa.

La CTP rigettava il ricorso, mentre la CTR accoglieva parzialmente l’appello del contribuente, stabilendo che le somme capitalizzate della pensione integrativa del contribuente, dovessero essere assoggettate alla ritenuta sui redditi da capitale, pari al 12,50%, per la sola parte relativa al rendimento della polizza e, quindi, per il minor importo quantificato unilateralmente dal contribuente e pari a Euro 76.326,54.

Avverso tale sentenza, l’ufficio ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, mentre il ricorrente ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare, va esaminato il primo motivo di controricorso, con il quale, la parte contribuente eccepisce l’inammissibilità del ricorso dell’ufficio, ex art. 360 bis c.p.c. (introdotto dalla legge n. 69 del 2009 ed applicabile, ex art. 58, comma 5 della medesima legge alle controversie nelle quali il provvedimento impugnato, con il ricorso per cassazione è stato pubblicato (…) ovvero depositato successivamente alla data di entrata in vigore di quest’ultima legge – 4 luglio 2009-), in quanto la CTR avrebbe deciso la questione di diritto sottesa alla presente controversia, in modo conforme alla giurisprudenza della Corte di Cassazione.

Il motivo non ha pregio.

Basti rilevare come la pronuncia delle sezioni unite della Corte di Cassazione, con la quale la giurisprudenza si è consolidata sui principi di diritto che regolano la presente controversia, sia la n. 13642 del 22.6.2011, mentre la sentenza impugnata risulta pronunciata il 21.2.2011 e depositata il successivo 30.5.2011, quindi, prima del formarsi dell’orientamento attualmente vigente, nel quale è ben esplicitato il concetto di “rendimento netto” sulla cui base è stato proposto il presente ricorso in cassazione, che è quindi volto a invocare un principio, di cui i giudici d’appello non avevano fatto applicazione, anche perchè delineato dalla S.C., successivamente alla loro pronuncia.

Con i primi due motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente attenendo allo stesso profilo di censura, l’ufficio denuncia, da una parte, la violazione del D.Lgs. n. 124 del 1993, art. 13, comma 9, del D.L. n. 669 del 1996, art. 1, comma 5 (conv. nella L. n. 30 del 1997), del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 16, comma 1, lett. a), art. 17 comma 2 e art. 42 (oggi 45), comma 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e dall’altra, il medesimo ufficio denuncia il vizio di insufficiente motivazione su fatti controversi e decisivi della causa, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto, i giudici d’appello non avrebbero correttamente inteso il concetto di “rendimento” a cui le sezioni unite di questa Corte avrebbero fatto riferimento, con la sentenza n. 13642/2011, ma avrebbero fatto proprio un concetto di “rendimento” determinato non già in via analitica, mediante l’individuazione del tasso d’interesse applicabile anno per anno, sul valore della quota attribuita al ricorrente, ma facendo proprio un concetto determinato in via sintetica, sottraendo semplicemente dall’importo liquidato, quello dei contributi versati. D’altra parte, secondo l’ufficio, pur se il ricorrente aveva presentato un prospetto di calcolo, i giudici d’appello non avrebbero verificato la sussistenza di adeguati elementi di prova, per individuare il presunto rendimento della polizza previdenziale intestata al ricorrente: in particolare, avrebbero affermato apoditticamente che la richiesta di rimborso di Euro 76.326,54 era quantificata legittimamente.

Il motivo nel suo complesso è fondato.

Secondo la già citata sentenza delle sezioni unite n. 13642/2011, regolatrice della materia, in tema di rendimento del fondo pensione, così statuisce “(…) Per gli iscritti in epoca precedente, il trattamento tributario delle prestazioni erogate non è, e non può essere, indipendente dalla composizione strutturale delle prestazioni stesse, che, nel caso concreto, trattandosi di un Fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono composte da una “sorte capitale”, costituita dagli accantonamenti imputabili ai contributi versati dal datore di lavoro (e in notevole minor misura dal lavoratore), e da un “rendimento netto”, imputabile alla gestione sul mercato da parte del Fondo del capitale accantonato. Sicchè possono essere tassate in modo analogo al TFR esclusivamente le somme liquidate a titolo di capitale” mentre alle somme corrispondenti al rendimento di polizza (nella fattispecie PIA), si applica la tassazione nella misura del 12,50% ai sensi della L. 26 settembre 1985, n. 482, art. 6, (i commi 1 e 2, del richiamato art. 6, sono stati poi abrogati dal D.Lgs. n. 47 del 2000, art. 14, per i contratti stipulati in data successiva a quella di entrata in vigore del decreto, stabilendo l’applicazione dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura prevista dal D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, art. 7, ai redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione e ai redditi derivanti dai rendimenti delle prestazioni pensionistiche di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 47, comma 1, lett. h-bis), (T.U.I.R.) erogate in forma periodica e delle rendite vitalizie aventi funzione previdenziale).

In proposito, questa Corte, con ordinanza n. 29200 del 2011 ha così pronunciato: “…Inoltre, con riferimento al basilare concetto di “rendimento”, le sezioni unite precisano in motivazione (6.1) che si tratta del rendimento netto, imputabile alla gestione sul mercato da parte del fondo del capitale accantonato. Quest’ultimo rilievo, riguardante specificamente la previdenza complementare aziendale per i dirigenti enel (disciplinata dagli accordi sindacali del 16 aprile 1986 e del 23 gennaio 1998) chiarisce e integra la generale portata regolatrice del principio di diritto. Ciò rileva, poichè la pronuncia della commissione regionale in esame, nel suo insufficiente approccio al thema decidendum e al thema probandum, pur distinguendo tra capitale e rendimento per applicare solo a quest’ultimo l’aliquota del 12,50% prevista dalla L. n. 482 del 1985, art. 6, ha omesso di precisare se la quota del rendimento concretamente considerata in sentenza sia specificamente quella relativa al “rendimento netto, imputabile alla gestione del mercato da parte del fondo del capitale accantonato”, così incorrendo in complessivo vizio di argomentazione, atteso l’incerto impianto decisorio sul piano fattuale ancor prima che su quello logico giuridico e delle conseguenze tecnico-finanziarie”.

Nel caso di specie, la CTR, sulla determinazione della quota determinata dal rendimento del capitale investito dal fondo, e che era soggetta a tassazione in ragione del 1.2,50% (e non a tassazione separata, come la quota determinata dalla sorte capitale investita), e che costituisce il criterio discriminante per l’imposizione fiscale, nonchè l’oggetto esclusivo della presente controversia, ha insufficientemente motivato, in violazione delle norme indicate in rubrica nel seguente modo,…”il minor importo chiesto a rimborso di Euro 76.326,54 è da ritenersi quantificato legittimamente dall’appellante”.

La CTR, pertanto, non ha compiuto un accertamento approfondito ed analitico sulla natura e quantità del rendimento che sarebbe stato liquidato a favore del contribuente, avendo omesso di verificare se vi sia stato l’impiego sul mercato del capitale accantonato e quale sia stato il rendimento conseguito in relazione a tale impiego dato che, rispetto a quest’ultimo rendimento, sarebbe stata giustificata la tassazione al 12,50% sulla differenza tra ammontare del capitale corrisposto e quello dei premi riscossi.

Il ricorso va, perciò, accolto, con la conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa ad altra Sezione della C.T.R. della Puglia perchè accerti, previa disamina dei meccanismi di funzionamento del fondo P.I.A./FONDENEL nel corso degli anni ed in coerente applicazione con il principio enunciato, se vi sia stato impiego sul mercato finanziario del capitale costituito dagli accantonamenti imputabili ai contributi versati al Fondo dal datore di lavoro e dal lavoratore, quale sia stato il rendimento ed in qual modo sia stata determinata l’assegnazione delle eventuali plusvalenze alle singole posizioni individuali; sulla scorta di tale indagine, il giudice del rinvio quantificherà la parte della somma complessivamente erogata al contribuente che corrisponda al rendimento netto derivante dalla gestione sul mercato finanziario del capitale accantonato mediante la contribuzione del lavoratore e del datore di lavoro e, quindi, calcolerà l’imposta dovuta dal contribuente e, conseguentemente, l’ammontare del suo effettivo credito restitutorio derivante dall’applicazione solo a tale parte dell’aliquota del 12,5%, secondo la disciplina dettata dalla L. n. 482 del 1985, art. 6; fermo restando, per il residuo, il regime di tassazione separata di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 16, comma 1, lett. a) e art. 17. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese della presente fase del giudizio.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso dell’Agenzia Entrate, cassa l’impugnata decisione e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Puglia.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2016

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