Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14901 del 06/07/2011

Cassazione civile sez. II, 06/07/2011, (ud. 17/05/2011, dep. 06/07/2011), n.14901

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. MATERA Lina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 30317-2005 proposto da:

MARLENE SRL P.I. (OMISSIS) IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

R.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BENACO 5,

presso lo studio dell’avvocato MORABITO MARIA CHIARA, rappresentata e

difesa dall’avvocato STRACCI GIULIANO;

– ricorrente –

contro

SAGRAF SABATINI GRAFICHE SRL DITTA P.I. (OMISSIS) IN PERSONA

DEL PRESIDENTE PRO TEMPORE S.M., elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA MAZZINI 27, presso lo studio

dell’avvocato DI GIOIA GIOVANNI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MOCCHEGIANI MAURO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 386/2005 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 2/07/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/05/2011 dal Consigliere Dott. LINA MATERA;

udito l’Avvocato Stefania Casanova con delega depositata in udienza

dell’Avv. Di Gioia Giovanni difensore della resistente che chiede il

rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LETTIERI Nicola che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 10-3-1995 la Marlene s.r.l.

proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Presidente del Tribunale di Ancona, con il quale, ad istanza della Sagraf Sabatini Grafiche s.r.l.), le era stato intimato il pagamento della somma di L. 5.758,960, oltre rivalutazione ed interessi.

L’opponente deduceva che la controparte, alla quale era stata commissionata la realizzazione di cartelli che dovevano essere spediti agli acquirenti delle calzature affinchè venissero esposti nelle vetrine dei negozi, insieme alle medesime calzature, aveva eseguito la sua opera in modo del tutto differente dai campioni delle calzature da riprodurre, stravolgendo i colori; con la conseguenza che le calzature rappresentate dai predetti cartelli sembravano riguardare un articolo diverso da quello reale. La Marlene s.r.l., pertanto, chiedeva che venisse dichiarato risolto il contratto concluso dalle parti e revocato il decreto ingiuntivo opposto, con condanna della controparte al risarcimento dei danni. In via subordinata, essa chiedeva che venisse dichiarata illegittima la statuizione inerente alla rivalutazione monetaria ed agli interessi.

Nel costituirsi, la Sagraf s.r.l. contestava la fondatezza dei fatti dedotti dall’opponente, sostenendo, in particolare, che la Marlene s.r.l. aveva approvato i provini predisposti per la realizzazione del prodotto ed aveva visionato i cartelli prima dell’applicazione della scritta in oro del marchio. Essa negava di aver ricevuto contestazioni e di aver riconosciuto i difetti della merce e concludeva, pertanto, per il rigetto dell’opposizione e la conferma del decreto opposto.

Con sentenza depositata il 29-10-2003 il GOA del Tribunale di Ancona, qualificato il contratto come d’opera e ritenuta la fondatezza dell’opposizione solo con riferimento alla liquidazione della rivalutazione monetaria, revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava la Marlene s.r.l a pagare alla controparte la somma di 2.974,25, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nella misura eccedente il tasso degli interessi. Il giudice di primo grado rigettava, invece, la domanda di risoluzione, ritenendo, in particolare, non provata la pattuizione, con carattere di essenzialità, dell’esatta riproduzione fotografica delle calzature fornite, e non rilevante l’avvenuta accettazione della restituzione della merce, non accompagnata dalla esplicita e comune volontà di risoluzione.

La Corte di Appello di Ancona, con sentenza depositata il 2-7-2005, rigettava l’appello proposto dalla società opponente avverso la predetta decisione.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre la Marlene s.r.l., sulla base di tre motivi.

La Sagraf s.r.l. resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 2697 c.c., anche in relazione agli artt. 1655 e 1659 c.c., nonchè l’erronea e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.

Deduce che la Marlene s.r.l. ha assolto l’onere probatorio su essa gravante, producendo i campioni che dovevano essere rappresentati sui cartelli-vetrina, cioè l’opera che ai sensi dell’art. 1655 c.c. doveva essere realizzata. Sostiene che, avendo la stessa società eccepito l’inadempimento contrattuale per non essere state raffigurate sui cartelli le calzature di cui erano stati forniti i campioni, ma calzature completamente diverse nei colori, sarebbe stato onere della Sagraf dimostrare di essere stata autorizzata a realizzare un’opera diversa.

Il motivo non è meritevole di accoglimento, non cogliendo nel segno della motivazione resa dal giudice di appello, il quale, con apprezzamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità, ha ritenuto non dimostrato che gli accordi intercorsi tra le parti prevedessero una perfetta riproduzione fotografica delle calzature consegnate dalla Marlene alla Sagraf nei cartelli a quest’ultima commissionati.

Nella specie, pertanto, non vi è stata alcuna violazione del principio dettato dall’art. 2697 c.c., secondo cui colui che intende far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, mentre chi eccepisce l’inefficacia di tali fatti ovvero la modificazione o l’estinzione del diritto dedotto dalla controparte deve provare i fatti sulle quali l’eccezione si fonda. E’ evidente, infatti, che, non avendo la società opponente (la quale aveva posto la relativa circostanza a base della domanda di risoluzione per inadempimento) dato prova della esistenza della pattuizione della fedele riproduzione, anche cromatica, delle calzature nei cartelli, non sorgeva, a carico dell’opposta, l’onere di dimostrare di essere stata autorizzata ad apportare variazioni all’opera commissionatale.

2) Con il secondo motivo la ricorrente denuncia l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine a un punto decisivo della controversia.

Deduce che la Corte di Appello in modo del tutto illegittimo ha ritenuto che la Marlene s.r.l. non intendesse ottenere una fedele riproduzione dell’originale, ma una reinterpretazione grafico- artistica dello stesso. Aggiunge che in modo contraddittorio e illogico il giudice del gravame ha dapprima affermato che la differenza di colore non doveva ritenersi elemento essenziale nella esecuzione del contratto, e successivamente rilevato che la Sagraf s.r.l. aveva fatto visionare il provino alla Marlene s.r.l. per far vedere i colori che sarebbero venuti sui cartelli vetrina. Sostiene, inoltre, che la Corte territoriale ha omesso di esaminare un documento fondamentale, cioè i provini sottoposti alla Marlene s.r.l., in quanto, se l’avesse fatto, avrebbe facilmente rilevato che i colori rappresentati sulle diapositive erano conformi ai campioni delle calzature consegnate alla società opponente. Fa presente, infatti, che solo in sede di stampa tali colori sono cambiati in modo inaccettabile rispetto ai campioni consegnati al momento della conclusione del contratto.

Il motivo è infondato.

La Corte di Appello ha dato adeguato conto delle ragioni della sua decisione, spiegando, con argomentazioni congrue, che proprio la circostanza evidenziata dalla Marlene, secondo cui i cartelli erano destinati ad essere apposti nelle vetrine accanto alle calzature riprodotte, dimostra che la funzione di tali cartelli era essenzialmente quella di richiamare l’attenzione sul prodotto attraverso un’adeguata presentazione grafica e di evidenziare il marchio, cioè la provenienza delle calzature destinate alla vendita;

con la conseguenza che eventuali difformità di colore assumevano un rilievo relativo, essendo comunque il potenziale acquirente posto in condizioni di verificare esattamente la colorazione della calzature esposte in vetrina, alle quali il cartello veniva riferito. Di qui la conclusione, del tutto coerente, secondo cui la dedotta difformità di colore non poteva configurarsi come un inadempimento idoneo a giustificare la risoluzione del contratto, essendo comunque i cartelli idonei a realizzare la loro funzione di richiamare l’attenzione sul prodotto e di individuare il produttore e la linea di produzione.

Nessuna contraddizione, d’altro canto, è dato cogliere tra simili conclusioni, che costituiscono il nucleo fondamentale della decisione, e le ulteriori considerazioni svolte nella sentenza impugnata per sostenere l’attendibilità delle dichiarazioni rese dal teste R.V., secondo cui, prima della stampa definitiva dei cartelli, la Sagraf aveva fatto visionare alla controparte i “provini”, e cioè le diapositive che fanno vedere il colore del prodotto, e che sono assai simili alla stampa definitiva.

Quanto al dedotto mancato esame dei provini, si osserva che da nessun passo della sentenza si evince che la Corte di Appello abbia omesso di prendere visione degli stessi. Deve aggiungersi che, qualora il ricorrente, in sede di legittimità, denunci l’omessa valutazione di prove documentali, per il principio di autosufficienza ha l’onere non solo di trascrivere il testo integrale, o la parte significativa del documento nel ricorso per cassazione, al fine di consentire il vaglio di decisività, ma anche di specificare gli argomenti, deduzioni o istanze che, in relazione alla pretesa fatta valere, siano state formulate nel giudizio di merito, pena l’irrilevanza giuridica della sola produzione, che non assicura il contraddittorio e non comporta, quindi, per il giudice alcun onere di esame, e ancora meno di considerazione dei documenti stessi ai fini della decisione (Cass. 23- 9-2004 n, 19138; Cass. 25-8-2005 n. 18506; Cass. 16-10-2007 n. 21621). Nella specie, la ricorrente si è limitata a dedurre di aver prodotto nel giudizio di merito i provini di cui lamenta il mancato esame da parte della Corte di Appello, ma non ha spiegato se e quali argomenti abbia sviluppato in primo e secondo grado per segnalare la loro importanza probatoria. La censura in esame, pertanto, difetta del requisito dell’autosufficienza.

Non sussistono, di conseguenza, i vizi di motivazione denunciati dalla ricorrente, essendo al contrario evidente che quest’ultima, con le censure mosse, mira sostanzialmente ad ottenere una diversa valutazione delle emergenze processuali, in contrasto con il principio secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi all’attenzione dei giudici della Corte di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento degli stessi.

3) Con il terzo motivo la ricorrente si duole dell’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine a un punto decisivo della controversia, nonchè della violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 1668 c.c..

Deduce che la Marlene s.r.l. ha dimostrato che la Sagraf s.r.l. aveva riconosciuto il proprio inadempimento, tant’è vero che aveva ritirato la merce ed aveva pagato anche il prezzo del trasporto.

Rileva che, in base all’art. 2697 c.c., sarebbe stato onere della Sagraf s.r.l. dare prova del suo assunto, secondo cui, avendo l’azienda una superficie di mq. 200 e 36 dipendenti, il ritiro poteva essere avvenuto per errore.

Anche tale motivo deve essere disatteso, in quanto, attraverso la formale prospettazione di violazione di legge e di vizi di motivazione, mira sostanzialmente ad ottenere una valutazione alternativa dei fatti rispetto a quella compiuta dal giudice di appello, il quale ha ritenuto che l’accettazione della restituzione della merce da parte della società opposta non può di per sè p assumere il valore di riconoscimento dell’esistenza dei vizi dedotti dalla controparte.

Il giudizio espresso al riguardo si sottrae al sindacato di legittimità, in quanto l’accertamento circa la sussistenza o meno, in concreto, di un atto di riconoscimento, anche in forma tacita o per facta concludentia, dei vizi o delle difformità dell’opera da parte del committente, costituisce un apprezzamento di fatto riservato ai giudici di merito.

4) Per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente ai pagamento delle spese, che liquida in Euro 1.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2011

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