Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14900 del 21/06/2010

Cassazione civile sez. un., 21/06/2010, (ud. 08/06/2010, dep. 21/06/2010), n.14900

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARBONE Vincenzo – Primo Presidente –

Dott. DE LUCA Michele – Presidente di Sezione –

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente di Sezione –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 24160-2009 proposto da:

COMUNE DI SPERLONGA ((OMISSIS)), in persona del Sindaco pro-

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA ANTONIO MANCINI 4,

presso lo studio dell’avvocato CARTA ROBERTA, rappresentato e difeso

dall’avvocato DE SIMONE CORRADO, per delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

REGIONE LAZIO, in persona del Presidente della Giunta regionale pro-

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, per delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

COMUNE DI VILLA SANTO STEFANO, ACQUALATINA S.P.A., GARANTE DEL

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DELLA REGIONE LAZIO, COMUNE DI CORI,

PROVINCIA DI LATINA – AUTORITA’ DELL’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N.

(OMISSIS) – LAZIO MERIDIONALE, COMUNE DI MINTURNO, COMUNE DI

CISTERNA DI

LATINA, COMUNE DI FONDI;

– intimati –

sul ricorso 24700-2009 proposto da:

PROVINCIA DI LATINA, AUTORITA’ DELL’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N.

(OMISSIS) – LAZIO MERIDIONALE – LATINA ((OMISSIS)), in persona

del

Presidente pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

ANTONIO MANCINI 4, presso lo studio dell’avvocato CARTA ROBERTA,

rappresentata e difesa dall’avvocato DE SIMONE CORRADO, per delega a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

REGIONE LAZIO, in persona del Presidente della Giunta regionale pro-

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 1.2,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, per delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

COMUNE DI VILLA SANTO STEFANO, ACQUALATINA S.P.A., GARANTE DEL

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DELLA REGIONE LAZIO, COMUNE DI CORI,

PROVINCIA DI LATINA – AUTORITA’ DELL’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N.

(OMISSIS) LAZIO MERIDIONALE, COMUNE DI MINTURNO, COMUNE DI

CISTERNA DI

LATINA, COMUNE DI FONDI, COMUNE DI SPERLONGA;

– intimati –

avverso la decisione n. 4282/2003 del CONSIGLIO DI STATO, depositata

il 08/09/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

08/06/2010 dal Consigliere Dott. LUIGI MACIOCE.

 

Fatto

RILEVA

Con sentenza n. 134 del 2007 il TAR del Lazio, sezione di Latina, accolse il ricorso proposto dalla Provincia di Latina avverso la Delib. con la quale il Comune di Cori aveva disposto di non ratificare la convenzione nell’ambito dell’A.T.O. disciplinante il servizio idrico integrato, avendo ravvisato nella impugnata delibera vizi procedimentali e di eccesso di potere. La pronunzia venne impugnata in via principale dalla società Acqualatina ed in via incidentale, con cinque motivi, dalla A.P. di Latina, anche quale ente esponenziale di ATO (OMISSIS); si costituirono la Regione Lazio ed i Comuni di Minturno e Fondi, la prima eccependo la carenza di legittimazione della Provincia; non si costituì il Comune di Sperlonga.

Il Consiglio di Stato, con sentenza 8/9/2008 n. 4282 ha dichiarato inammissibile il ricorso originario avendo condiviso l’eccezione formulata dalla Regione Lazio di inammissibilità dell’originario ricorso, detta legittimazione, ad avviso del Consiglio di Stato, spettando alla ATO (OMISSIS), organismo dotato di soggettività ed idoneo in via esclusiva ad impugnare innanzi al G.A. le Delibere degli enti consorziati (quali nella specie quella del Comune di Cori).

Per la cassazione di tale decisione hanno proposto distinti ricorsi con atti del 28 e 29/10/2009 la Provincia di Latina ATO (OMISSIS) ed il Comune di Sperlonga ai quali si è opposto con distinti controricorsi, di identico contenuto, il patrocinio erariale della Regione Lazio.

Nel ricorso ex art. 362 c.p.c., comma 1 l’Amministrazione Provinciale dopo ampia trattazione sul merito della decisione del Consiglio di Stato, denunzia (alle pagine da 131 a 139 dell’atto, anche articolando quesito di diritto) violazione dei limiti della giurisdizione del G.A. sull’assunto che una controversia, quale quella sottoposta, afferente l’organizzazione del sistema idrico integrato, siccome incidente sul regime ed uso delle acque pubbliche, spettasse indefettibilmente, R.D. n. 1175 del 1933, ex art. 143, comma 1, lett. A al T.S.A.P..

Nel proprio ricorso il Comune di Sperlonga lamenta, alle pagine da 21 a 28, e formulando conclusivo quesito di diritto, identica violazione dei limiti esterni della giurisdizione.

In entrambi i ricorsi viene censurata in particolare l’elusione da parte del Consiglio di Stato del principio, appena formulato dalle Sezioni Unite con la decisione n. 12165 del 2008, assegnante al Tribunale Superiore la giurisdizione in tema di organizzazione del sistema idrico integrato.

Non si sono costituiti nè hanno svolto difese, per il ricorso del Comune di Sperlonga, gli intimati soc. Acqualatina, Comune di Cori, Comune di Cisterna di Latina, Comune di Minturno, Comune di Fondi, Comune di Villa Santo Stefano, Garante del Servizio idrico integrato Regione Lazio e, per il ricorso dell’A.P. di Latina, gli intimati soc. Acqualatina, Comune di Cori, Comune di Cisterna di Latina, Comune di Minturno, Comune di Fondi, Comune di Villa Santo Stefano, Comune di Sperlonga, Garante del Servizio idrico integrato Regione Lazio.

Nei propri controricorsi la Regione Lazio ha in primo luogo prospettato la inammissibilità dei ricorsi (per preclusione a sollevare la questione di giurisdizione, per inesistenza di alcuna doglianza sulla giurisdizione, per inidoneità del quesito di diritto) e nel merito ha negato fondamento alle censure proposte.

Il relatore designato ai sensi degli artt. 377 e 380 bis c.p.c. ha depositato in data 24.3.2010 identiche relazioni nelle quali ha proposto la trattazione camerale dei ricorsi con la loro definizione in termini di inammissibilità.

I due ricorsi sono stati riuniti in fase di fissazione, ex art. 335 c.p.c., trattandosi di impugnazioni avverso la stessa sentenza.

Non sono state depositate memorie dalle parti ma il difensore delle due ricorrenti Amministrazioni ha chiesto, con nota depositata il 7.6.2010, il differimento della trattazione in camera di consiglio per proprio grave impedimento.

Diritto

OSSERVA

Giova preliminarmente dare conto delle ragioni per le quali il Collegio non ritiene di accedere alla richiesta del difensore, depositata in cancelleria il giorno innanzi a quello della fissata adunanza in c.d.c., di differire la trattazione per consentirne l’audizione nelle due cause riunite. Il difensore, che ha ricevuto regolare comunicazione delle relazioni del 24.3.2010, non ha ritenuto di redigere alcuna memoria ex art. 378 c.p.c. come consentito dall’art. 380 bis c.p.c., comma 2 ma ha di contro, con la predetta istanza del 7.6.2010, chiesto il differimento della trattazione per impossibilità di presenziare alla camera di consiglio (art. 115 disp. att. c.p.c.) avendo “necessità di discutere il ricorso”. Ad avviso del Collegio la situazione rappresentata non integra la condizione di grave impedimento del difensore che, sola, avrebbe consentito il differimento della trattazione dell’8.6.2010. Da un canto la situazione patologica documentata, ed attestante un ricovero ospedaliero del 7 giugno, non configura alcuna condizione di indifferibilità del ricovero stesso, essendo conclamato trattarsi di un ricovero per accertamenti medici (dallo stesso istante riferiti a crisi lipotimiche recidivanti in corso di accertamento); dall’altro canto l’istanza non menziona, come avrebbe dovuto, la ragione che avrebbe impedito o grandemente sconsigliato di procedere alla designazione di un sostituto ad actum del difensore, in tal modo venendo meno la condizione della oggettiva insostituibilità della persona del difensore stesso, come da questa Corte di recente affermato in decisione del tutto condivisa (Cass. n. 6753 del 2010).

Venendo dunque alla disamina dei due ricorsi, affatto identici nella articolazione di censura di difetto di giurisdizione, ritiene il Collegio pienamente condivisibile la proposta formulata dal relatore e pertanto dichiara l’inammissibilità delle due impugnazioni. Appare invero indiscutibile che la cognizione del motivo afferente la giurisdizione, l’unico prospettabile in questa sede, essendo sottratti alla cognizione ex art. 362 c.p.c., comma 1 anche i vizi attingenti i principi regolatori del giusto processo ascritti alla decisione del giudice speciale (S.U. n. 3202 del 2010 e n. 6950 del 2009), è irrimediabilmente preclusa. Giova invero rammentare come le Sezioni Unite, nel solco della nota pronunzia n. 24883 del 2008, abbiano avuto più volte ed anche di recente occasione di precisare (ordd. n. 3200 del 2010 e n. 14889 del 2009) che sorge preclusione all’esame da parte delle Sezioni Unite della questione di giurisdizione se la parte poi ricorrente in cassazione non abbia proposto specificamente appello principale od incidentale avverso la decisione affermativa della potestas judicandi adottata dal primo giudice, doglianza che l’A.P. di Latina non ha posto in alcun modo innanzi al Consiglio di Stato (e che quel giudice neanche ha, pur indebitamente, esaminato d’ufficio), e che il Comune di Sperlonga, non costituito in appello, non poteva in alcun modo formulare. La lettura dei cinque motivi di appello incidentale dell’Amministrazione, diligentemente trascritti alle pagine da 80 a 92 del suo ricorso, appare al proposito eloquente.

Nè il Collegio scorge alcun rilievo nel fatto che queste Sezioni Unite in data 15.5.2008, e quindi prima della decisione qui impugnata del Consiglio di Stato, avrebbero chiarito definitivamente, con la ridetta sentenza n. 12165 del 2008, spettare al T.S.A.P. la cognizione di controversie consimili a quella in disamina, non sussistendo alcuna ragione per ritenere la parte interessata al diniego della giurisdizione del G.A. esonerata dall’onere di proporre la questione innanzi al giudice di appello sol perchè nella sede introduttiva di quel giudizio si sarebbe versati ancora in un quadro di opinabilità della questione.

Sotto un secondo profilo, appare poi condivisibile il rilievo della Regione Lazio per il quale il quesito di diritto, requisito ratione temporis applicabile anche nei riguardi delle sentenze dei giudici speciali (S.U. n. 7433 del 2009) ove adottate, come nella specie, prima della abrogazione dell’art. 366 bis c.p.c. (L. n. 69 del 2009, art. 47, comma 1, lett. D e art. 58, comma 5) non risulta formulato con specificità e pertinenza rispetto alla omessa decisione del Consiglio di Stato (S.U. n. 3965/2009 e Cass. nn. 4044 e 8463 del 2009), esso risolvendosi nella mera esposizione della tesi astratta e conclusiva per la quale le controversie sulla organizzazione del servizio idrico integrato spetterebbero al TSAP e neanche lamentandosi che tale tesi non sarebbe stata seguita ex officio dal giudice amministrativo.

Le spese del giudizio, a carico delle Amministrazioni locali ricorrenti, vengono liquidate in dispositivo in favore della Regione Lazio.

P.Q.M.

Riuniti i ricorsi, li dichiara inammissibili e condanna l’Amministrazione Provinciale di Latina ed il Comune di Sperlonga, in solido, a corrispondere alla Regione Lazio per spese di giudizio la somma di Euro 3.500,00 oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2010

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