Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14900 del 20/07/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. trib., 20/07/2016, (ud. 22/06/2016, dep. 20/07/2016), n.14900

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17776-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

B.G., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la

cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’Avvocato FABIO PACE con studio in MILANO C.SO PORTA ROMANA 89/6

(avviso postale ex art. 135) giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 79/2011 della COMM.TRIB.REG. di TORINO,

depositata il 19/08/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/06/2016 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI;

udito per il ricorrente l’Avvocato TIDORE che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato PACE che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CUOMO Luigi, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia concerne l’impugnazione, da parte di un dipendente dell’Enel, cessato dal servizio, del diniego di rimborso o in subordine di riduzione della ritenuta Irpef sulla capitalizzazione del 50% della sua pensione integrativa.

La CTP accoglieva il ricorso, mentre la CTR respingeva l’appello dell’ufficio, stabilendo che le somme capitalizzate della pensione integrativa del contribuente, dovessero essere assoggettate alla ritenuta sui redditi da capitale, peri al 12,50%. Avverso tale sentenza, l’ufficio ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo, mentre il ricorrente ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso, l’ufficio denuncia la violazione del D.Lgs. n. 124 del 1993, art. 13, comma 9, del D.L. n. 669 del 1996, art. 1, comma 5 (conv. nella L. n. 30 del 1997), del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 16, comma 1, lett. a), art. 17, comma 2 e art. 42 (oggi 45), comma 4, della L. n. 482 del 1985, art. 6, del D.Lgs. n. 47 del 2000, art. 14, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto, i giudici d’appello avrebbero deciso la controversia, sulla base dell’equiparazione tra prestazione assicurativa e previdenziale, ai fini della qualificazione del rapporto alla base dell’erogazione corrisposta al contribuente e sul D.P.R. n. 917 del 1986, art. 42 (oggi 45) comma 4, mentre, poichè il dipendente era iscritto alla previdenza integrativa aziendale (P.I.A.) in epoca antecedente al 1993, ed avendo optato per la capitalizzazione del 50% dell’importo di tale trattamento, ne conseguiva che alle prestazioni erogategli quale vecchio iscritto al fondo pensione, non è applicabile la previsione del D.Lgs. n. 124 del 1993, art. 13, comma 9 (che si riferisce ai fondi di nuova istituzione), ma le somme percepite dovevano essere sottoposte a tassazione in base alle regole e nella misura di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 16, comma 1, lett. a) e art. 17 (vigente ratione temporis), con riferimento alla sorte capitale dovuta in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro, con la sola eccezione della somma dovuta invece a titolo di rendimento del capitale impiegato nel fondo, per le prestazioni erogate, e ciò per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000; infatti, nel caso di specie, secondo l’ufficio, si trattava di un fondo complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, per il quale le prestazioni sono composte da una sorte capitale, costituita dagli accontamenti imputabili ai contributi versati dal datore di lavoro (e in minor misura dal lavoratore) e da un rendimento netto, imputabile alla gestione sul mercato del capitale accantonato, da parte del fondo.

Il motivo è fondato, nei termini che seguono.

E’ insegnamento di questa Corte, quello secondo cui “In tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma di capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, ad un fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono soggette al seguente trattamento tributario: a) per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, comma 1, lett. a), e art. 17, solo per quanto riguarda la “sorte capitale”, corrispondente all’attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del cd. rendimento si applica la ritenuta del 12,50%, prevista dalla L. 26 settembre 1985, n. 482, art. 6; b) per gli importi maturati a decorrere dall’1 gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui al art. 16, comma 1, lett. a) e art. 17 del D.P.R. n. 917 cit. (Cass. sez. un. n. 13642/11, 287/12, 14498/12, ord. 17365/14). Venendo alla presente vicenda, va considerato che solo con il D.Lgs. n. 124 del 1993 (art. 13, comma 9, introdotto dalla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 11) è stato previsto che le prestazioni in forma di capitale, per la parte consentita, e i riscatti di cui all’art. 10, comma 1, lett. c), erogati ai soggetti di cui all’art. 2, comma 1, lett. b), sono comunque soggetti a tassazione separata, qualora i beneficiari fossero iscritti ad enti di previdenza complementare in epoca successiva all’entrata in vigore del decreto. Infatti, a decorrere dal 1 gennaio 2001, a norma del D.Lgs. n. 47 del 2000, è stata prevista la tassazione separata di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, comma 1, lett. a) sia che si tratti di prestazioni in forma di capitale che di rendita sicchè non è più consentito distinguere tra capitale e rendimento e le polizze vanno assoggettate nella loro interezza al regime della tassazione separata di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, comma 1, lett. a).

Per gli importi maturati precedentemente il trattamento tributario delle prestazioni erogate non è indipendente dalla composizione strutturale delle prestazioni stesse, poichè occorre distinguere tra il capitale, costituito dagli accantonamenti imputabili ai contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore, e il rendimento netto, imputabile alla gestione sul mercato da parte del Fondo del capitale accantonato. Possono essere tassate in modo analogo al TFR (tassazione separata) esclusivamente le somme liquidate a titolo di sorte capitale, mentre alle somme corrispondenti al rendimento di polizza si applica la tassazione nella misura del 12,50%, ai sensi della L. 26 settembre 1985, n. 482, art. 6.

Per il periodo precedente al 1 gennaio 2001, dunque, quel che rileva ai fini dell’applicazione dell’aliquota del 12,50% o della sottoposizione a tassazione separata è che sia stato applicato dal soggetto tenuto al pagamento un modello gestionale di tipo assicurativo. Si deve, infatti, considerare non decisiva la non conformità dei contratti (stipulati sulla base del CCNL 16.5.1985 ed in sostituzione delle originarie previsioni) al modello formale assicurativo o a capitalizzazione e che non siano stati stipulati con imprese esercenti attività assicurative, essendo pacifico che la prestazione è stata costituita grazie all’impiego di capitali accumulati (con versamenti del datore di lavoro e dell’iscritto al Fondo ENEL, aggiuntivi rispetto agli accantonamenti del TFR, dunque con causa autonoma) ed erogata al di fuori di una scadenza diretta del pregresso rapporto di lavoro (la sua percezione non avvenne contestualmente alla stessa liquidazione del TFR, in quanto il rapporto era cessato prima), in presenza di una gestione delle somme effettuata con sistemi tecnico-finanziari della capitalizzazione e con l’apposizione delle riserve matematiche (o comunque con copertura finanziaria costante delle prestazioni erogate), secondo le condizioni-quadro fissate dall’iniziale fonte consensuale collettiva (cfr. Cass. n. 5614 del 20/03/2015).

Nel caso che ci occupa, la C.T.R non ha, quindi, tenuto conto della distinzione, rilevante all’epoca in cui sono maturati i pagamenti, tra le forme di tutela previdenziali integrative di natura assicurativa e quelle di natura previdenziale, consistente, in primo luogo, come si è visto, nel fatto che nel primo caso, l’accantonamento concerne una somma che è già patrimonio del soggetto, mentre nel secondo caso l’accantonamento concerne una somma che origina da redditi da lavoro. Tale correlazione, come illustrato dalle sezioni unite di questa Corte, rifluisce sul regime tributario delle prestazioni erogate dai fondi pensione, regime che non può essere diverso da quello cui sono soggetti i redditi da cui l’accantonamento trova alimento. Se una scelta netta per una tassazione analoga a quella applicata sui redditi è operata solo con il D.Lgs. n. 124 del 1993, in particolare con l’art. 13, comma 9 (introdotto dalla L. n. 335 del 1995, art. 11) (cd. riforma Dini), per le sole prestazioni erogate in forma capitale a favore di soggetti iscritti ad enti di previdenza complementare, in epoca successiva all’entrata in vigore del citato decreto, per gli iscritti in epoca antecedente, come nella fattispecie, il trattamento tributario delle prestazioni erogate non può che essere dipendente dalla composizione strutturale delle prestazioni stesse. La CTR, pertanto, non ha compiuto un accertamento approfondito ed analitico sulla natura e quantità del rendimento che sarebbe stato liquidato a favore del contribuente, avendo omesso di verificare se vi sia stato l’impiego sul mercato, del capitale accantonato, e quale sia stato il rendimento conseguito in relazione a tale impiego dato che, rispetto a quest’ultimo rendimento, sarebbe stata giustificata la tassazione al 12,50% sulla differenza tra ammontare del capitale corrisposto e quello dei premi riscossi.

Il ricorso va, perciò, accolto, con la conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa ad altra Sezione della C.T.R. del Piemonte perchè accerti, previa disamina dei meccanismi di funzionamento del fondo P.I.A./FONDENEL nel corso degli anni ed in coerente applicazione con il principio enunciato, se vi sia stato impiego sul mercato finanziario del capitale costituito dagli accantonamenti imputabili ai contributi versati al Fondo dal datore di lavoro e dal lavoratore, quale sia stato il rendimento ed in qual modo sia stata determinata l’assegnazione delle eventuali plusvalenze alle singole posizioni individuali; sulla scorta di tale indagine, il giudice del rinvio quantificherà la parte della somma complessivamente erogata al contribuente che corrisponda al rendimento netto derivante dalla gestione sul mercato finanziario del capitale accantonato mediante la contribuzione del lavoratore e del datore di lavoro e, quindi, calcolerà l’imposta dovuta dal contribuente e, conseguentemente, l’ammontare del suo effettivo credito restitutorio derivante dall’applicazione solo a tale parte dell’aliquota del 12,5%, secondo la disciplina dettata dalla L. n. 482 del 1985, art. 6; fermo restando, per il residuo, il regime di tassazione separata di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 16, comma 1, lett. a) e art. 17. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese della presente fase del giudizio.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso dell’Agenzia Entrate, cassa l’impugnata decisione e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA