Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1490 del 22/01/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 1490 Anno 2018
Presidente: NOBILE VITTORIO
Relatore: CINQUE GUGLIELMO

ORDINANZA

sul ricorso 17981-2012 proposto da:
SAVARESE SALVATORE DANTE, domiciliato in ROMA, PIAZZA
CAVOUR,

presso la Cancelleria della Corte di

Cassazione,

rappresentato e difeso dallAvvocato

VINCENZO DI PALMA, giusta delega in atti;
– ricorrente contro

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona
2017
3579

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA LUIGI GIUSEPPE FARAVELLI 22,
presso lo studio dell’avvocato ARTURO MARESCA, che la
L. ,:ippr9,ísenta

e

difende, giusta delega in atti;
– cantroricorrente –

Data pubblicazione: 22/01/2018

avverso

la

sentenza

n.

5310/2011

della CORTE

D’APPELLO di ROMA, depositata il 14/07/2011 R.G.N.

7242/2009.

RG. 17981/2012

RILEVATO
che, con la sentenza n. 5310/2011, la Corte di appello di Roma ha
confermato la pronuncia depositata dal Tribunale della stessa città, con
cui era stata respinta la domanda, proposta da Salvatore Dante
Savarese, volta ad ottenere la declaratoria di nullità della clausola di
durata apposta al contratto di lavoro, intercorso con Poste Italiane spa,
ai sensi dell’art. 2 comma 1 bis D.Igs n. 368/2001, dal 3.4.2006 al

che avverso tale decisione Salvatore Dante Savarese ha proposto
ricorso per cassazione affidato a quattro motivi;
che Poste Italiane spa ha resistito con controricorso illustrato con
memoria;
che il P.G. non ha formulato richieste.

CONSIDERATO
che, con il ricorso per cassazione, si censura: 1) la violazione della
clausola n. 8.3 (di non regresso) dell’Accordo quadro recepito dalla
direttiva comunitaria 99/70/CE; la violazione dei principi di non
discriminazione e di uguaglianza comunitari; la violazione e falsa
applicazione della legge comunitaria n. 422/2000 e la violazione
dell’art. 117 comma 1 della Costituzione (art. 360 cpc); 2) la
violazione e falsa applicazione del D.Igs n. 368/2001 per non essere
stato ritenuto applicabile, nel caso in esame, la disciplina di cui all’art.
1 D.Igs n. 368/2001; 3) la violazione e falsa applicazione dell’art. 2
D.Igs n. 368/2001, in relazione all’art. 1 stessa norma (art. 360 n. 3
cpc) perché nel contratto stipulato non vi era traccia del rispetto della
clausola di contingentamento; 4) l’omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il
giudizio in relazione all’art. 2 comma 1 bis D.Igs n. 368/2001 (art. 360
n. 5 cc) per non essersi la Corte di appello pronunciata sul mancato
rispetto della clausola di contingentamento;
che

il primo motivo non è fondato alla stregua del recente

orientamento delle Sezioni Unite di questa Corte: invero, le assunzioni
a tempo determinato, effettuate da imprese concessionarie di servizi

i

31.7.2007;

nel settore delle poste, che presentino i requisiti specificati dal comma
1 bis dell’art. 2 del D.Igs n. 368/2001 (per Poste italiane spa ex lege),
non necessitano anche dell’indicazione delle ragioni dì carattere
tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo ai sensi del comma 1
dell’art. 1 del medesimo D.Igs, trattandosi di ambito nel quale la
valutazione sulla sussistenza della giustificazione è stata operata

“ex

ante” direttamente dal legislatore (Cass. Sez. Un. 31.5.2016 n.
11374);

2 comma 1 bis D.Igs n. 368/2001 e succ. modifiche, in successione tra
loro con Poste italiane spa sono conformi alla disciplina del contratto a
tempo determinato dettata dal D.lgs n. 368/2001 applicabile ratione
temporis e che, a sua volta, la disciplina italiana applicabile al
rapporto, e cioè la normativa sulla successione di contratti a tempo
determinato prevista dall’art. 5 del D.Igs n. 368/2001, integrata
dall’art. 1, commi 40 e 43, della legge n. 247/2007, è conforme ai
relativi principi fissati dall’Accordo Quadro nel lavoro a tempo
determinato, stipulato tra le organizzazioni sindacali CES, UNCE e CEEP
il 18.3.1999, recepito nella direttiva del Consiglio 28.6.1999/70/CE
(cfr. Cass. Sez. Un. 31.5.2016 n. 11374);

che per il secondo motivo, censurando esso la sentenza impugnata per
violazione dell’art. 2, comma 1 bis. D.Igs n. 368/2001 in relazione
all’art. 1 dello stesso decreto, in sostanza muove dal presupposto di
una disciplina congiunta, anziché alternativa, delle due disposizioni,
presupposto per la cui infondatezza si richiama, pertanto, nuovamente,
la sentenza delle Sezioni Unite n. 11374/2016;

che, infine, il terzo e quarto motivo sono inammissibili perché l’oggetto
delle relative censure sono questioni non affrontate dalla sentenza
impugnata, né parte ricorrente indica in alcun modo se, con quale atto
e in che termini le questioni stesse siano state sollevate in primo grado
ed eventualmente riproposte in grado di appello;

che alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere rigettato;
che al rigetto segue la condanna del ricorrente, secondo il principio
della soccombenza, alla rifusione delle spese del presente giudizio di
legittimità;

7

che i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati, ai sensi dell’art.

che, in considerazione della data di notifica e di iscrizione a ruolo del
ricorso per cassazione (anteriore al 31.1.2013), non si applica il
disposto di cui all’art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 nel testo
risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in
favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che

misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli
accessori di legge.
Così deciso nella Adunanza camerale del 21 settembre 2017.

liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella

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