Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1490 del 21/01/2011

Cassazione civile sez. I, 21/01/2011, (ud. 03/12/2010, dep. 21/01/2011), n.1490

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 12015/2008 proposto da:

D.A. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZALE BELLE ARTI 8, presso l’avvocato

ABRIGNANI IGNAZIO, rappresentata e difesa dall’avvocato CALANDRA

Girolamo, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 56/2007 della CORTE D’APPELLO di CALTANISSETTA,

depositato il 19/05/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

03/12/2010 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA FIORETTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso in data 10 ottobre 2006 D.A. chiedeva la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento della somma di Euro 25.000,00, a titolo di equa riparazione dei danni non patrimoniali subiti in conseguenza dell’eccessivo protrarsi, oltre il termine ragionevole di cui all’art. 6, paragrafo 1 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, del processo civile, iniziato dinanzi al Tribunale di Palermo con citazione del 5.7.1988 e definito con sentenza definitiva di primo grado del 7/24.1.2006.

Esponeva la attrice che D.F. e Da.An. avevano convenuto in giudizio D.M. e D. A., assumendo che il comune genitore D.V., deceduto in data (OMISSIS) aveva venduto alle figlie conviventi M. e A. – atto da ritenersi nullo per incapacità di intendere e di volere del venditore e in ogni caso simulato – tutto il loro patrimonio, consistente in alcuni immobili siti in (OMISSIS); che, per quanto precede, avevano chiesto dichiararsi la nullità dell’atto di compravendita ed, in subordine, la sua simulazione.

La Corte adita, con decreto 3-19.5.2007, ha respinto la domanda, osservando che nella fattispecie:”anche a non volere configurare una situazione di piena consapevolezza della infondatezza della pretesa, è evidente che la ricorrente ha tratto beneficio dal prolungamento del processo che ha comportato il mantenimento della proprietà dei beni immobili in contestazione, nonostante numerosi elementi (l’esiguità del prezzo pattuito, la mancanza di prova del pagamento, il mancato rinvenimento di somme pur essendo stata la vendita effettuata in prossimità del decesso del de cuius) facessero fondatamente presumere che la vendita in concreto dissimulasse un atto di donazione, con pregiudizio degli altri legittimari”.

Avverso tale decreto D.A. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi illustrati con memoria. Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione, ex art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, dell’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, ratificata in Italia con la L. 4 agosto 1955, n. 848, nonchè violazione e falsa applicazione, ex art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, in ordine al mancato accertamento della violazione della ragionevole durata del giudizio- Violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., ex art. 360 cod proc. civ., comma 1, n. 4, per omessa pronuncia.

La ricorrente, con l’allegazione e dimostrazione del protrarsi della controversia oltre il termine qualificabile come ragionevole alla luce dei criteri in proposito elaborati dalla Corte Europea, avrebbe offerto il titolo della propria richiesta indennitaria.

Il decreto impugnato, invece, avrebbe omesso del tutto di accertare la esistenza della violazione del termine di ragionevole durata del processo presupposto, incorrendo così nella violazione delle norme di cui in epigrafe, considerato che la determinazione del periodo eccedente il termine ragionevole costituisce un momento giuridicamente preliminare ed imprescindibile anche ai fini della pronuncia sul danno.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e mancata applicazione, ex art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 3 – Violazione e mancata applicazione, ex art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, degli artt. 2056 e 1226 cod. civ. – Violazione dei criteri adottati dalla Corte di Strasburgo nell’accertamento del danno non patrimoniale conseguente alla durata irragionevole dei processo – Vizio di motivazione insufficiente e/o contraddittoria ex art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 5, circa un punto decisivo della controversia.

Deduce la ricorrente che, una volta provata la violazione dell’art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo in conseguenza della non ragionevole durata del processo presupposto, la prova del danno devesi ritenere in re ipsa, essendo normale che la anomala lunghezza della pendenza di un giudizio produca nella parte che vi è coinvolta patema d’animo, ansia, sofferenza morale. Tale consequenzialità, proprio perchè normale, potrebbe trovare nel singolo caso concreto una smentita soltanto quando risultino circostanze, allegate e provate dalla parte resistente, che dimostrino che quelle conseguenze non si sono verificate.

In mancanza di detta allegazione e dimostrazione da parte della difesa erariale di situazioni ostative al ristoro dei danni non patrimoniali, la Corte di Appello non avrebbe potuto autonomamente di sua iniziativa ritenere insussistente il danno non patrimoniale sofferto dalla ricorrente.

Il ricorso è infondato.

Questa Suprema Corte ha più volte affermato che l’ansia e la sofferenza, che normalmente insorgono nella persona quali conseguenze psicologiche del perdurare dell’incertezza sull’assetto delle posizioni coinvolte dal dibattito processuale e nelle quali si sostanzia il danno non patrimoniale per l’eccessivo prolungarsi del giudizio, restano in radice escluse in presenza di una originaria consapevolezza della inconsistenza delle proprie istanze, dato che, in questo caso, difettando una condizione soggettiva di incertezza, viene meno il presupposto del determinarsi di uno stato di disagio (cfr. Cass. n. 255095 del 2008; Cass. n. 21088 del 2005).

Ciò è quanto accaduto nel caso di specie, in cui il giudice del processo presupposto ha accertato che la compravendita tra il genitore D.V. e le due figlie conviventi D. M. ed A., data l’esiguità del prezzo, la mancanza di prova del pagamento ed il mancato rinvenimento di somme pur essendo stata la vendita effettuata in prossimità del decesso del D., era simulata e che in realtà mascherava un atto di donazione.

Devesi, quindi, fondatamente ritenere che le predette, resistendo in giudizio nel processo civile promosso contro di loro dalla sorella e dal fratello summenzionati, hanno resistito in giudizio, come accertato dal giudice a quo, nella consapevolezza del fondamento della pretesa azionata nei loro confronti (essendo esse ben consapevoli sin dall’inizio, essendone state parti, che l’atto era simulato), continuando così a mantenere il pieno possesso di immobili in pregiudizio degli altri eredi.

Per questi motivi il ricorso deve essere respinto e la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che appare giusto liquidare in Euro 1.000,00 (mille) per onorari, oltre le spese prenotate a debito.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 1.000,00 (mille) per onorari, oltre le spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2011

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