Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1490 del 20/01/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 20/01/2017, (ud. 01/02/2016, dep.20/01/2017),  n. 1490

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASILLO Adriano – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PHILLA, FONDAZIONE A.P., con sede in (OMISSIS),

rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe La Spina presso il quale

è elettivamente domiciliato in Roma in piazza Cola di Rienzo n. 92

(studio avv. Elisabetta Nardone);

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;

– resistente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale

dell’Umbria n. 29/2/13, depositata il 15 marzo 2013.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 1

febbraio 2016 dal Relatore Cons. GRECO Antonio;

udita l’avv. Elisabetta Nardone per la ricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Del Core Sergio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Philia, Fondazione A.P., propone ricorso per cassazione con un motivo nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Umbria che, rigettandone l’appello, la confermato la fondatezza della pretesa manifestata con l’avviso di accertamento, ai fini dell’IRES per il 2006, notificato il 28 novembre 2001, di un maggior reddito per effetto della plusvalenza conseguita dalla cessione in quell’anno di un terreno edificabile in (OMISSIS).

Il giudice d’appello, richiamando l’interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità del D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 2, e il D.L. n. 203 del 2005, art. 11 quaterdecies, comma 16, ha infatti ritenuto che l’area andava considerata fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall’approvazione della regione e dall’adozione di strumenti attuativi dello strumento medesimo. Nel caso di specie, con la prima delibera di Giunta del 2003 era stato adottato il piano regolatore del Comune, mentre le successive delibere, come quella del 2008 cui si appellava la contribuente, erano “solo attuative, scontate”, sicchè era dalla prima delibera che decorrevano gli effetti sui valori commerciali dei terreni, che già “incorporano commercialmente il valore relativo al loro cambio di destinazione (nel caso in oggetto da agricolo ad edificabile”.

L’Agenzia delle entrate ha prodotto atto di costituzione al fine della partecipazione all’udienza di discussione.

La ricorrente ha depositato documenti e successivamente memoria illustrativa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo del ricorso, denunciando violazione di legge, la contribuente, alla luce di quanto disposto dalla L.R. Umbria n. 31 del 1997, art. 1, comma 2, secondo cui il piano regolatore generale è composto di una parte strutturale, che individua le specifiche violazioni territoriali a livello di pianificazione generale, e di una parte operativa, che individua e disciplina le previsioni urbanistiche nelle modalità, forme e limiti stabiliti nella parte strutturale, assume che il piano potrebbe intendersi adottato, esprimendo così i suoi effetti, unicamente quando viene adottato sia nella parte strutturale che nella parte operativa. Ed essendo intervenuta quest’ultima solo nel 2008, e quindi dopo la cessione del terreno, questo non potrebbe essere considerato edificabile.

Nella memoria la Fondazione, richiamando i documenti depositati, deduce tra l’altro che, essendo intervenuto con sentenza del 2014 del Consiglio di Stato l’annullamento del piano regolatore generale del Comune di Spoleto per la mancata acquisizione del parere sulla compatibilità sismica, riviveva il vecchio prg del 1988, nel quale il terreno in discorso risultava non area fabbricabile, ma area agricola compromessa.

Il motivo è infondato.

A norma del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 36, comma 2, come convertito nella L. 4 agosto 2006, n. 248, ai fini dell’applicazione (oltre che del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, recante il t.u. delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, e del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504) del t.u. delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, “un’area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall’approvazione della regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo”.

Questa Corte ha in proposito chiarito come alla stregua di tale disposizione l’edificabilità dell’area è desumibile dalla qualificazione attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, anche se non ancora approvato dalla Regione ovvero in mancanza degli strumenti urbanistici attuativi, dovendosi ritenere che l’avvio del procedimento di trasformazione urbanistica sia sufficiente a far lievitare il valore venale dell’immobile, senza che assumano alcun rilievo eventuali vicende successive incidenti sulla sua edificabilità, quali la mancata approvazione o la modificazione dello strumento urbanistico, in quanto la valutazione del bene deve essere compiuta in riferimento al momento del suo trasferimento, quando si realizza la plusvalenza, che costituisce il fatto imponibile (Cass. n. 11182 del 2014, n. 15282 del 2008, n. 4116 del 2014; Cass. sezioni unite 30 novembre 2006, n. 25506).

Il ricorso deve essere pertanto rigettato.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese, considerato il mancato svolgimento di attività da parte dell’Agenzia delle entrate.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2017

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