Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 149 del 05/01/2017

Cassazione civile, sez. II, 05/01/2017, (ud. 08/11/2016, dep.05/01/2017),  n. 149

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26299-2012 proposto da:

L.P., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

TOSCANA 30, presso lo studio dell’avvocato FEDERICA MENICI,

rappresentato e difeso dall’avvocato SILVIO ZAVATTARO;

– ricorrente –

contro

L.C., L.G., elettivamente domiciliati in ROMA,

V.CICERONE 44, presso lo studio dell’avvocato LUCA PARDINI,

rappresentati e difesi dall’avvocato ALDO DI LAURO;

– controricorrenti –

e contro

L.D.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 865/2012 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 19/06/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/11/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO;

udito l’Avvocato ZAVATTARO Silvio, difensore del ricorrente che ha

depositata nota spese ed ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato TOSI DEL PIANO Emmanuel, con delega depositata in

udienza dell’Avvocato Aldo DI LAURO, difensore dei resistenti che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO LUCIO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

L.G. e L.C. proponevano innanzi al Tribunale di Lucca impugnativa ex art. 591 c.c., comma 2, n. 3 del testamento pubblico in data 10 settembre 1996, con il quale la di loro madre C.V. (deceduta il (OMISSIS)) aveva beneficiato essi attori di un legato in sostituzione di legittima ed istituito erede universale l’altro figlio L.P., convenuto in giudizio insieme al litisconsorte necessario L.D., marito della defunta de cuius.

Costituitosi il L.P. contesta l’avversa domanda e ne chiedeva il rigetto.

Con sentenza n. 1020/2007, l’adito Tribunale di prima istanza dichiarava l’annullamento del testamento de quo con condanna del convenuto costituito al pagamento delle spese di lite.

Avverso la succitata decisione il L.P., chiedendo la riforma della gravata decisione, interponeva appello, resistito dalle originarie parti attrici-appellate, che – a loro volta – proponevano appello incidentale per ottenere una nuova, maggiore determinazione delle spese di lite in loro favore.

L’adita Corte di Appello di Firenze, con sentenza n. 865/2012, rigettava l’appello principale ed, in accoglimento dell’appello incidentale, condannava il L.P. al pagamento, così come in atti, delle spese del doppio grado del giudizio.

Per la cassazione della suddetta decisione della Corte distrettuale

ricorre il L.P. con atto affidato ad un unico articolato

motivo.

Resistono con controricorso le parti intimate.

Nell’approssimarsi dell’udienza ha depositato memoria, ai sensi dell’art. 378, la parte ricorrente.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.- Con il motivo del ricorso si adducono, nella medesima sede (e con la medesima numerazione), i vizi di “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione…. per avere la Corte fondato la propria decisione sulla C.T.U., senza prendere in esame e motivare in ordine ai rilievi, anche di natura logica, mossi alla stessa dal C.T.P. di parte convenuta”, nonchè il vizio di “violazione e falsa applicazione di legge in relazione all’art. 591 c.p.c., comma 2, n. 3 e art. 428 c.p.c., comma 1 e art. 2696 c.c., comma 1″.

Il motivo, nel suo complesso, non può essere accolto.

Quanto alla denunciata carenza motivazionale il ricorso è esso stesso carente in quanto non trascrive, nè riporta ed evidenzia i tratti salienti della C.T.P., in relazione ai rilievi della quale vi sarebbe stata la denunciata carenza motivazionale.

La lacunosità è di non poco conto atteso che la Corte del merito ha deciso confermando, in punto, le valutazioni già svolte dal Tribunale di prima istanza e, quindi, facendo proprie le argomentate conclusioni peritali raggiunte dal C.T.U..

Al riguardo deve ribadirsi il noto principio che questa Corte ha già avuto moti di enunciare e secondo cui il Giudice del merito, sempre nel contesto di una motivazione contrassegnata da un adeguato iter argomentativo logico, ben può aderire alle conclusioni del consulente tecnico di ufficio”.

E tanto di guisa che, con tale adesione, “il giudice del merito esaurisce l’obbligo della motivazione con l’indicazione della fonte del suo convincimento” (Cass. civ., Sez. 2, 13 settembre 2000, n. 12080), poichè lo stesso giudice “che riconosce convincenti le conclusioni del consulente tecnico non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni che lo inducono a fare propri gli argomenti dell’ausiliario” (Cass. civ., Sez. 3, 6 ottobre 2005, n. 19475).

Conclusivamente, quindi, “non incorre nel vizio di carenza di motivazione la sentenza che recepisca “per relationem” – le conclusioni e i passi salienti di una relazione di consulenza tecnica d’ufficio di cui dichiari di condividere il merito -, pertanto, per infirmare, sotto il profilo dell’insufficienza argomentativa, tale motivazione è necessario che la parte alleghi le critiche mosse alla consulenza tecnica d’ufficio già dinanzi al giudice “a quo”, la loro rilevanza ai fini della decisione e l’omesso esame in sede di decisione; al contrario, una mera disamina, corredata da notazioni critiche, dei vari passaggi dell’elaborato peritale richiamato in sentenza, si risolve nella mera prospettazione di un sindacato di merito, inammissibile in sede di legittimità” (Cass. civ., Sez. Prima, Sent. 4 maggio 2009, n. 10222).

Quanto, inoltre, alla denunciata violazione delle norme di legge innanzi riportate deve osservarsi quanto segue.

Il motivo, che in apparenza svolge censure di violazione di norme, nella sostanza finisce per incentrarsi esclusivamente sulla ricostruzione delle vicende medico-sanitarie del de cuius e sulla valutazione congruamente svolta dai Giudici di merito in ordine alla capacità del testatore.

Per di più nel motivo manca del tutto l’enunciazione del principio giurisprudenziale o della regula juuris che sarebbe stato violato.

Al riguardo non può che affermarsi il principio (prettamente attagliantesi all’ipotesi) per cui deve ritenersi che difetta della prescritta specificità ex art. 360 c.p.c. il motivo di ricorso, che – limitandosi sostanzialmente a riproporre questioni di fatto già esaminate o ragioni di impugnazione già proposte in appello ed ivi rigettate, celandole sotto una apparente specificità dei motivi -cela, invece, una impropria istanza di riesame in punto di fatto della controversia.

Ed, ancora, va – per altro verso – ribadito il principio che questa Corte ha già avuto modo di enunciare per cui “difetta, pertanto, di specificità dei motivi il ricorso in cui, pur denunciando violazione e falsa applicazione della legge, con richiamo di specifiche disposizioni normative, non siano indicate le affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con le disposizioni indicate – o con un interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina – il motivo è inammissibile perchè non consente alla Corte di Cassazione di adempiere il compito istituzionale di verificare il fondamento della denunciata violazione” (Cass. n. 10475/2001 e Cass. 1317/2004).

Il motivo deve, dunque, nel suo complesso essere respinto.

2.- Il ricorso va, dunque, rigettato.

3..- le spese seguono la soccombenza e si determinano così come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore delle parti controricorrenti delle spese del giudizio, determinate in Euro 3.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 8 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 gennaio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA