Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14899 del 21/06/2010

Cassazione civile sez. un., 21/06/2010, (ud. 08/06/2010, dep. 21/06/2010), n.14899

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARBONE Vincenzo – Primo Presidente –

Dott. DE LUCA Michele – Presidente di Sezione –

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente di Sezione –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – rel. Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 25897-2009 proposto da:

GESTIONE LIQUIDATORE della SOPPRESSA U.S.L./(OMISSIS), in persona

del

Direttore Generale dell’A.U.S.L. n. (OMISSIS) di Messina, quale

Commissario

Liquidatore pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

I.N.P.D.A.P.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 607/2008 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 25/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/06/2010 dal Consigliere Dott. ULPIANO MORCAVALLO;

udito l’Avvocato Barbara TIDORE dell’Avvocatura Generale dello Stato;

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. IANNELLI

DOMENICO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

giurisdizione della Corte dei conti.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 26 ottobre 2004 il Tribunale di Messina dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, essendo invece competente la Corte dei Conti, sulla controversia promossa dall’Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica (INPDAP) nei confronti della Gestione Liquidatoria della USL n. (OMISSIS) di Messina Nord onde ottenere, ai sensi del D.P.R. n. 538 del 1986, il rimborso degli importi di pensione erogati ad A.A. in misura superiore a quanto a lui spettante, per effetto di errore della predetta USL, datrice di lavoro, nella determinazione del trattamento provvisorio di quiescenza.

2. Tale decisione veniva riformata dalla Corte d’appello di Messina, che, con sentenza del 25 novembre 2008, in accoglimento dell’appello dell’INPDAP dichiarava la giurisdizione del giudice ordinario e rimetteva le parti dinanzi al primo giudice ai sensi dell’art. 353 c.p.c.. In particolare, la Corte territoriale rilevava che nella specie andava ravvisato, non già un rapporto pensionistico, bensì un rapporto obbligatorio fra soggetti diversi dal pensionato, quali l’Istituto di previdenza e la USL datrice di lavoro.

3. Di questa decisione la Gestione Liquidatoria domanda la cassazione con ricorso articolato in un unico motivo. L’INPDAP non si è costituito.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’unico motivo di impugnazione la ricorrente denuncia la violazione delle norme sulla giurisdizione e sostiene che la controversia, involgendo l’an e il quantum del trattamento pensionistico, rientri nella giurisdizione della Corte dei Conti.

2. Il motivo è fondato.

2.1. Il D.P.R. 8 agosto 1986, n. 538, art. 8 cpv., dispone che “qualora, per errore contenuto nella comunicazione dell’ente di appartenenza del dipendente, venga indebitamente liquidato un trattamento pensionistico, definitivo o provvisorio, diretto o indiretto di reversibilità, ovvero un trattamento in misura superiore a quella dovuta e l’errore non sia da attribuire a fatto doloso dell’interessato, l’ente responsabile della comunicazione è tenuto a rifondere le somme indebitamente corrisposte, salvo rivalsa verso l’interessato medesimo”.

Si pone perciò la questione se tale azione di “rifusione delle somme indebitamente corrisposte”, proposta dall’ente pubblico contro l’ente di appartenenza, debba essere esercitata davanti al Giudice delle pensioni, ossia alla Corte dei Conti, oppure davanti al giudice ordinario, quale azione di ripetizione dell’indebito.

2.2. La questione è stata già risolta da queste Sezioni unite nel primo senso, con l’affermazione che la giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti in materia di trattamento pensionistico a norma del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, art. 13, si estende alle controversie relative ad atti di recupero di ratei di pensione già erogati, atteso che anch’essi investono il quantum di detto trattamento, non rilevando in contrario che la controversia verta fra l’ente erogatore della pensione e l’ente già datore di lavoro, e non invece il pensionato, poichè prevale, ai fini della giurisdizione, il contenuto caratterizzante del rapporto, ossia la sussistenza del diritto alla pensione di un certo ammontare, rispetto a quello conseguente alle comunicazioni errate, in relazione al quale si può poi porre una questione di indebito, mentre restano escluse dalla giurisdizione delle pensioni le controversie non involgenti i presupposti ed elementi di quel diritto (cfr. Cass., sez. un., n. 23731 del 2007; n, 2289 del 2008; n. 16530 del 2008).

2.3. Come hanno precisato le decisioni sopra richiamate, solo in una visione atomistica può assegnarsi un’autonomia al rapporto tra l’ente datore di lavoro e l’ente erogatore della pensione (“per la refusione delle somme indebitamente erogate”), senza considerarlo come una fase eventuale del più ampio procedimento di accertamento e liquidazione della pensione, successivamente ritenuta indebita. E’ dunque il contenuto pubblicistico del rapporto dedotto in giudizio l’elemento di discrimine della giurisdizione, anche se la vicenda specifica riguardi non già il pagamento del debito di pensione ma la restituzione di somme percepite allo stesso titolo – a parte il rilievo che la contraria interpretazione porta ad una soluzione che contrasta con la tendenza dell’ordinamento di unificare davanti allo stesso giudice le questioni attinenti alla stessa materia, si è anche osservato che, una volta riconosciuto come pacifico il principio che la restituzione dell’indebito pensionistico, se effettuata nei confronti del pensionato, rientra nella giurisdizione del giudice contabile, il medesimo criterio deve valere se tale domanda, invece di essere posta nei confronti del pensionato, è posta nei confronti dell’ente datore di lavoro, poichè anche in quest’ultimo caso l’azione investe il quantum del trattamento pensionistico, rispetto al quale va poi determinato l’indebito pagamento al pensionato. E quindi sempre un’azione di restituzione “delle somme indebitamente corrisposte”, per la quale la legge sostituisce al pensionato accipiens l’ente datore di lavoro, che con un suo errore nella comunicazione ha dato causa all’indebito, il quale poi è surrogato nella posizione dell’ente erogatore nei confronti del percettore della somma (cfr. Cass., sez. un., n. 23731/07 cit.). Il rapporto fra i due enti, infine, riguardando un trattamento pensionistico già liquidato, è ben distinto da quello relativo all’obbligazione dell’ente datore di lavoro di fornire la provvista contributiva, che rimane soggetto alla giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Cass., sez. un., n. 26641 del 2009).

2.4. In conclusione, deve ribadirsi il principio di diritto, già enunciato in analoghe controversie, secondo cui la giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti in materia pensionistica si estende alle controversie, relative ad atti di recupero di assegni di pensione già erogati, promosse dall’ente erogatore nei confronti dell’ente di appartenenza del dipendente, ai sensi del D.P.R. 8 agosto 1986, n. 538, art. 8, comma 2, nell’ipotesi in cui quest’ultimo, per errate comunicazioni, abbia determinato l’ente erogatore della pensione ad una liquidazione del trattamento pensionistico in misura superiore a quella dovuta, trattandosi, anche in tal caso, di determinazione del quantum del trattamento pensionistico a carico dell’ente previdenziale del settore pubblico.

3. Pertanto va accolto il ricorso e va dichiarata la giurisdizione della Corte dei Conti, con cassazione della sentenza impugnata e rimessione delle parti – per gli effetti della translatio judicii – dinanzi alla Sezione Regionale competente per territorio.

4. La difficoltà della questione e il formarsi recente dell’orientamento giurisprudenziale sopra richiamato inducono a compensare fra le parti le spese dell’intero processo.

P.Q.M.

La Corte, a sezioni unite, accoglie il ricorso e dichiara la giurisdizione della Corte dei Conti; cassa la sentenza impugnata e rimette le parti dinanzi alla Sezione Regionale competente per territorio. Compensa le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2010

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