Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14899 del 20/07/2016


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Cassazione civile sez. trib., 20/07/2016, (ud. 13/06/2016, dep. 20/07/2016), n.14899

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. IZZO Fausto – Consigliere –

Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere –

Dott. CATENA Rossella – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16954-2011 proposto da:

RIGI SRL UNIPERSONALE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CONCA D’ORO 22,

presso lo studio dell’avvocato ANTONIO GIULIANO, rappresentato e

difeso dall’avvocato LUIGI GIULIANO giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI BENEVENTO, in persona del Direttore

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 130/2010 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI,

depositata il 03/05/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/06/2016 dal Consigliere Dott. ROSSELLA CATENA;

udito per il ricorrente l’Avvocato POMA per delega dell’Avvocato

LUIGI GIULIANO che ha chiesto l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato PUCCIARIELLO che ha chiesto

il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’accoglimento per quanto

di ragione del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza 130/210/50 depositata il 03/05/2010, la CTR di Napoli ha accolto parzialmente l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate Ufficio di Benevento avverso la decisione della CTP di Benevento, n. 294/03/2008, che aveva accolto il ricorso della Ri.Gi. s.r.l. Unipersonale in persona del legale rappresentante p.t..

La detta societa’, esercente l’attivita’ di vendita al dettaglio di elettrodomestici, aveva ricevuto un avviso di accertamento con cui erano stati accertati maggiori ricavi ai fini Iva, Ires ed Irap, relativamente all’anno 2004 in base agli studi di settore.

In sede di ricorso giurisdizionale la societa’ contribuente ha sostenuto l’insufficienza degli studi di settore a determinare il reddito effettivo, considerato che, in ogni caso, avrebbe dovuto essere applicato lo studio di settore “evoluto” elaborato per l’anno 2006.

2. La CTP, con sentenza n. 294/03/2008, condividendo le doglianze del contribuente, aveva annullato l’avviso di accertamento.

2. La CTR, adita su appello dell’Agenzia delle Entrate, ha rilevato che l’azienda operava in regime di franchising, con prezzi imposti ed acquisti programmati, individuando una ulteriore riduzione del 10% dei maggiori ricavi accertati e gia’ ridotti in sede di contraddittorio, ritenendo corretta l’applicazione dello studio di settore per l’anno 2005.

3. Avverso tale sentenza la Ri.Gi. s.r.l. Unipersonale propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

4. L’Agenzia delle Entrate si e’ costituita con controricorso.

5. La Ri.Gi. s.r.l. Unipersonale ha depositato memoria illustrativa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in riferimento all’art. 366 bis cod. proc. civ., in quanto la sentenza impugnata risulta viziata da ultrapetizione, atteso che l’Agenzia delle Entrate si era limitata a ribadire la correttezza del proprio operato, mentre la CTR aveva effettuato una ulteriore riduzione del 10% dei ricavi, circostanza mai prospettata dall’Ufficio, senza specificare le ragioni di tale quantificazione, oltre a non essersi mai instaurato alcun contraddittorio su detta emergenza.

La doglianza e’ inammissibile in quanto genericamente formulata; inoltre va rilevato che la domanda di conferma integrale dell’accertamento, come formulata dall’Ufficio, comprendeva, ancorche’ implicitamente, quella di riconoscimento della parziale fondatezza della pretesa impositiva.

2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 39 e 42 e D.L. n. 331 del 1993, art. 62-sexies, in quanto alla luce della giurisprudenza di legittimita’ gli studi di settore rappresentano presunzioni semplici, che devono essere integrati alla luce delle controdeduzioni del contribuente in sede di contraddittorio, cosa che nella specie non si era verificata; inoltre non era stato applicato lo studio di settore “evoluto”.

La doglianza e’ fondata.

Con sentenza della Sez. 5, n. 23554 del 18/11/2015, Ruscito contro Agenzia delle Entrate, Rv. 637453, e’ stato affermato che l’accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri e degli studi di settore costituisce un sistema unitario, frutto di un progressivo affinamento degli strumenti di rilevazione della normale redditivita’ per categorie omogenee di contribuenti, per cui si giustifica l’applicazione retroattiva dello strumento piu’ recente, che prevale rispetto a quello precedente, in quanto piu’ raffinato e piu’ affidabile. Ne consegue l’illegittimita’ dell’atto di rettifica, ai fini IRPEF ed IVA, adottato sulla base dei maggiori ricavi presunti in forza dei parametri di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, e L. n. 549 del 1995, art. 3, commi 181 e 184, vigenti all’epoca dell’accertamento, nonostante la congruita’ dei ricavi dichiarati dal contribuente rispetto agli studi di settore, previsti dal D.L. n. 331 del 1993, 62-bis e 62-sexies, conv. in L. n. 427 del 1993, successivamente introdotti.

Nel caso in esame, quindi, si impone l’annullamento della sentenza impugnata sotto detto profilo, atteso che la motivazione appare non coerente con il citato principio di diritto.

3. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 7 e art. 42, comma 3, in quanto l’avviso di accertamento faceva riferimento ad un prospetto allegato, costituente parte integrante dell’avviso stesso che, in realta’, non era allegato affatto, con conseguente nullita’ dell’avviso di accertamento.

La doglianza deve ritenersi assorbita nel precedente motivo di ricorso.

Il secondo motivo di ricorso va pertanto accolto, in esso assorbito il terzo, e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR Campania – che ne giudizio di rinvio si adeguera’ al principio di diritto espresso – e provvedera’ anche alla liquidazione delle spese del giudizio per cassazione.

PQM

Dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso; accoglie il secondo, in esso assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Campania anche perche’ provveda sulle spese del giudizio per cassazione.

Così deciso in Roma, il 13 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2016

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