Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14898 del 20/07/2016


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Cassazione civile sez. trib., 20/07/2016, (ud. 13/06/2016, dep. 20/07/2016), n.14898

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. IZZO Fausto – Consigliere –

Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere –

Dott. CATENA Rossella – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7619/2011 proposto da:

G.M., elettivamente domiciliato in ROMA VIALE PARIOLI 47,

presso lo studio dell’avvocato PIO CORTI, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato FIORELLA FIDANZA giusta delega in

calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 117/2010 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 09/11/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/06/2016 dal Consigliere Dott. ROSSELLA CATENA;

udito per il resistente l’Avvocato PUCCIARIELLO che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDERICO SORRENTINO che ha concluso per l’inammissibilità e in

subordine il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza 117/210/135 depositata il 09/11/2010, la CTR di Milano ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate Ufficio di Varese avverso la decisione della CTP di Varese, n. 86/03/2009, che aveva accolto il ricorso di G.M..

Questi, esercente l’attività di agente di commercio, aveva ricevuto un avviso di accertamento con cui era stato accertato un maggior reddito ai fini Iva, Irpef, Irap, relativamente all’anno 2003, in base agli studi di settore.

In sede di ricorso giurisdizionale il contribuente ha sostenuto che lo scostamento dagli studi di settore derivasse dalla mancata considerazione della tipologia di attività per imprecisa individuazione del gruppo di appartenenza, non rappresentativo della realtà aziendale del contribuente, non essendo, peraltro, state esaminate le scritture contabili regolarmente tenute.

2. La CTP, con sentenza n. 86/03/2009, condividendo le doglianze del contribuente, aveva annullato l’avviso di accertamento per difetto di motivazione.

2. La CTR, adita su appello dell’Agenzia delle Entrate, ha rilevato che l’avviso di accertamento fosse correttamente e congruamente motivato, risultando in esso compitamente riportati anche i rilievi del contribuente espressi in sede di contraddittorio, motivando specificamente circa la corretta individuazione dello studio di settore applicato in relazione alla specifica attività svolta dal contribuente.

3. Avverso tale sentenza il contribuente G.M. propone ricorso per cassazione affidato ad un motivo.

4. L’Agenzia delle Entrate non si è costituita con controricorso, bensì con atto di costituzione ai soli fini della partecipazione all’udienza ex art. 370 c.p.c., comma 1.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), D.L. n. 331 del 1993, art. 62-sexies, D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 54 e 55, L. n. 212 del 2000, art. 7, in relazione all’art. 366-bis c.p.c., nella parte in cui la sentenza impugnata ha omesso di considerare l’assenza dei ifpresupposti per poter procedere ad un accertamento analitico-induttivo, essendosi limitato l’Ufficio ad allegare un prospetto di calcolo derivante dal software, senza esaminare la specifica situazione del contribuente, prescindendo dall’analisi delle scritture contabili regolarmente tenute, nonchè dall’analisi delle controdeduzioni del contribuente, incorrendo in omessa motivazione sul punto, avendo operando, quindi, solo in base a presunzioni semplici e senza aver fornito la prova della diversa capacità contributiva che grava sull’Ufficio, come chiarito anche dalla circolare 5/E del 23/01/2008.

La doglianza è inammissibile.

La sentenza è motivata in maniera congrua ed aderente alla giurisprudenza di legittimità sugli studi di settore, per cui la stessa risulta immune da vizi logici e, come tale, incensurabile in questa sede.

Con incontrastata giurisprudenza, infatti, questa Corte ha reiteratamente affermato che i parametri o studi di settore previsti dalla L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, commi da 181 a 187, rappresentando la risultante dell’estrapolazione statistica di una pluralità di dati settoriali acquisiti su campioni di contribuenti e dalle relative dichiarazioni, rivelano valori che, quando eccedono il dichiarato, integrano il presupposto per il legittimo esercizio da parte dell’Ufficio dell’accertamento analitico-induttivo, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ex art. 39, comma 1, lett. d), che deve essere necessariamente svolto in contraddittorio con il contribuente, sul quale, nella fase amministrativa e, soprattutto, in quella contenziosa, incombe l’onere di allegare e provare, senza limitazioni di mezzi e di contenuto, la sussistenza di circostanze di fatto tali da allontanare la sua attività dal modello normale al quale i parametri fanno riferimento, sì da giustificare un reddito inferiore a quello che sarebbe stato normale secondo la procedura di accertamento tributario standardizzato, mentre all’ente impositore fa carico la dimostrazione dell’applicabilità dello “standard” prescelto al caso concreto oggetto di accertamento (Sez. 5, sentenza n. 3415 del 20/02/2015, Agenzia delle Entrate contro Aquila, Rv. 634928; Sez. 5, sentenza n. 17646 del 06/08/2014, Agenzia delle Entrate contro Il Bruco di A.R. s.n.c., Rv. 641951; Sez. 5, sentenza n. 11633 del 15/05/2013, Ministero Economia e Finanze ed altro contro B., Rv. 626925).

Ne deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio per cassazione che, nel caso in esame, sono liquidate in Euro 500,00, essendo le stesse riferibili alla sola partecipazione all’udienza.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 500,00.

Così deciso in Roma, il 13 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2016

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