Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14897 del 21/06/2010
Cassazione civile sez. un., 21/06/2010, (ud. 08/06/2010, dep. 21/06/2010), n.14897
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo – Primo Presidente –
Dott. DE LUCA Michele – Presidente di Sezione –
Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente di Sezione –
Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –
Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –
Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –
Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –
Dott. MORCAVALLO Ulpiano – rel. Consigliere –
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 20746-2009 proposto da:
P.A.C. ((OMISSIS)), A.
G., PO.RO., B.A., elettivamente
domiciliati in ROMA, PIAZZA COLA Di RIENZO 69, presso lo studio
dell’avvocato BOER PAOLO, che li rappresenta e difende, per delega a
margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona
del Presidente pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto stesso,
rappresentato e difeso dagli avvocati SGROI ANTONINO, CALIULO LUIGI,
MARITATO LELIO, per delega in calce al controricorso;
E.N.E.A. – ENTE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L’ENERGIA, L’AMBIENTE, in
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrenti –
e contro
I.N.P.D.A.P.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 7953/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 02/01/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza
dell’08/06/10 dal Consigliere Dott. ULPIANO MORCAVALLO;
uditi gli avvocati Carlo DE ANGELIS per delega dell’avvocato Paolo
Boer, Barbara TIDORE dell’Avvocatura Generale dello Stato;
udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. IANNELLI
DOMENICO, che ha concluso per il rigetto del ricorso; giurisdizione
della Corte dei conti.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
1. Con ricorso dell’8 febbraio 2001 P.A.C. ed altri dipendenti, o ex dipendenti, dell’Ente Nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia, l’Ambiente (ENEA), o loro superstiti, in servizio presso tale ente alla data dell’11 marzo 1978, in posizione non dirigenziale, e nominati dirigenti dopo il quinquennio entro cui era esercitabile l’opzione per la iscrizione alla Cassa di Previdenza per i Dipendenti degli Enti Locali (CPDEL) ai sensi della L. n. 379 del 1955, art. 39, comma 4, si rivolgevano al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, deducendo che, pur non avendo esercitato l’opzione nel predetto termine di legge, avevano comunque diritto ad essere iscritti presso l’Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche (INPDAP), subentrato alla CPDEL ai sensi del D.Lgs. n. 479 del 1994, a decorrere dalla data di nomina a dirigenti. Domandavano perciò il riconoscimento del loro diritto ad essere iscritti all’INPDAP e l’accertamento dell’obbligo di tale Istituto di ricevere e convalidare la relativa contribuzione anche per il periodo in cui la medesima era stata versata all’Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti di Aziende Industriali (INPDAI) – cui, nelle more del giudizio, era succeduto l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 42 -, a sua volta obbligato a trasferire la medesima contribuzione al fine di assicurare la effettiva copertura assicurativa da accendere presso il diverso ente previdenziale.
2. Con sentenza del 4 maggio 2005 il Tribunale, respinta la preliminare eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dai convenuti, accoglieva la domanda. Tale decisione veniva riformata dalla Corte d’appello di Roma, che, con sentenza non definitiva del 2 gennaio 2009, accogliendo la relativa eccezione riproposta in appello dall’INPDAP e dall’ENEA dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore della Corte dei Conti, limitatamente ai ricorrenti già in pensione alla data di proposizione della domanda in giudizio, disponendo con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio nei confronti degli altri ricorrenti.
3. Contro questa decisione hanno proposto ricorso per cassazione P.A.C., Po.Ro. vedova I., B.A. e A.G.. Hanno resistito, con distinti controricorsi, l’ENEA e l’INPS, mentre FINPDAP, anch’esso intimato, non si è costituito in questa fase di giudizio.
ricorrenti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso si articola in due motivi, ciascuno dei quali si conclude con la formulazione di un quesito di diritto ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. (applicabile nella specie ratione temporis essendo impugnata una sentenza pubblicata il 2 gennaio 2009).
1.1. Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 37 c.p.c. Si deduce che la controversia promossa dai ricorrenti, avendo ad oggetto l’individuazione dell’ente di previdenza competente a gestire la tutela previdenziale obbligatoria nei loro confronti, quali dipendenti dell’ENEA, dopo che a seguito della nomina a dirigenti era venuta meno la competenza dell’INPS, rientra fra le controversie previdenziali, ai sensi dell’art. 442 c.p.c., e dunque appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.
1.2. Con il secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione della L. n. 379 del 1955, art. 39, i ricorrenti sostengono di avere diritto alla iscrizione presso l’INPDAP a decorrere dalla loro nomina a dirigenti, pur non avendo esercitato in precedenza l’opzione prevista dalla richiamata disposizione.
2. Il primo motivo – che, ad onta del richiamo dell’art. 360 c.p.c., n. 3, e non anche del n. 1, stesso art., solleva una questione di giurisdizione (che giustifica l’assegnazione a queste Sezioni unite) – non è fondato.
Invero, come risulta dalla sentenza impugnata, e come riconoscono gli stessi ricorrenti, la domanda proposta con il ricorso introduttivo era intesa alla dichiarazione del diritto ad essere iscritti presso l’INPDAP (con decorrenza dalla nomina a dirigenti), con il conseguente obbligo dell’Istituto di ricevere e convalidare la contribuzione già precedentemente versata all’INPDAI, a sua volta obbligato a trasferire la medesima contribuzione. Il problema di cui si discute è dunque quello dell’iscrizione all’INPDAP dei dipendenti, già in pensione alla data di proposizione del giudizio, con la conseguente obbligazione di tale Istituto di riconoscere il trattamento pensionistico del settore pubblico, in ciò compendiandosi, nei confronti di soggetti già pensionati, l’obbligo di “ricevere e convalidare” la contribuzione già versata, mentre l’obbligo dell’ente previdenziale del settore privato di trasferire i contributi si pone – in relazione al petitum così correttamente individuato dalla Corte di merito – come meramente strumentale, essendo in funzione della tutela domandata, e non configura un’autonoma, o concorrente, domanda soggetta alla disciplina di cui agli artt. 442 ss. c.p.c. (cfr. Cass., sez. un., n. 12971 del 1991;
n. 11318 del 1991; n. 13028 del 1991); e ciò vale a fondare la giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti, quale giudice deputato a conoscere del diritto a percepire un trattamento pensionistico a carico dello Stato (cfr. Cass., sez. un., n. 10455 del 2008).
3. Il secondo motivo è inammissibile poichè investe il merito della controversia, che non ha formato oggetto della decisione qui impugnata.
4. In conclusione, deve respingersi il ricorso e deve dichiararsi la giurisdizione della Corte dei Conti, con rimessione delle parti – per gli effetti della translatio judicii – alla Sezione Regionale competente per territorio.
5. Le spese del giudizio devono essere compensate fra le parti costituite in ragione della complessità della questione esaminata, mentre nulla deve disporsi al riguardo nei confronti dell’INPDAP, in assenza di sua attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte, a sezioni unite, rigetta il ricorso e dichiara la giurisdizione della Corte dei Conti, rimettendo le parti dinanzi alla Sezione Regionale competente per territorio. Compensa le spese del giudizio fra le parti costituite; nulla per le spese nei confronti dell’INPDAP. Così deciso in Roma, il 8 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2010