Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14897 del 20/07/2016


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Cassazione civile sez. trib., 20/07/2016, (ud. 13/06/2016, dep. 20/07/2016), n.14897

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza 41/17/2009 depositata il 20/10/2009, la CTR di Firenze ha rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate Ufficio di Siena avverso la decisione della CTP di Siena, n. 09/05/2006, che aveva accolto il ricorso di B.A..

Questi, esercente l’attività di orafo, aveva ricevuto un avviso di accertamento con cui erano state determinate maggiori imposte per l’anno 2000, sia ai fini delle II.DD. che ai fini IVA, a seguito di p.v.c. della G. di F. nell’ambito di operazioni volte a contrastare il traffico illegale di grani di argento allo scopo di aggirare la normativa in materia di IVA. In sede di ricorso giurisdizionale il contribuente ha sostenuto l’omessa motivazione dell’atto impositivo che aveva fatto rinvio per relationem al p.v.c. della G. di F..

2. La CTP, con sentenza n. 09/05/2006, condividendo le doglianze del contribuente, aveva annullato l’avviso di accertamento.

2. La CTR, adita su appello dell’Agenzia delle Entrate, ha rilevato che l’avviso di accertamento contenesse solo un rinvio per relationem al p.v.c., senza spiegare per quale ragione l’Amministrazione Finanziaria avesse ricostruito in maniera diversa da quanto denunciato dal contribuente i presupposti impositivi, eludendo, in tal modo, l’obbligo di motivazione che, nel caso in esame, era ancor più necessario in considerazione della complessità delle questioni esaminate.

3. Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, propone ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Il contribuente B.A. ha presentato controdeduzioni ed ha successivamente depositato memoria integrativa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 2 e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nella parte in cui la sentenza impugnata ha omesso di considerare che la motivazione dell’avviso di accertamento possa essere effettuata mediante richiamo al contenuto di altro atto, che deve essere allegato o riprodotto solo ove non già conosciuto dal contribuente, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità; nel caso in esame il contribuente era perfettamente a conoscenza del p.v.c., avendo ammesso la circostanza nel ricorso introduttivo – in cui si indica la data della notifica del p.v.c. in data 19/06/2002 – ed avendo fatto specifico riferimento nel ricorso alle singole circostanze in esso contenute, evidenziandosi come, in tal caso, non si fosse verificata alcuna violazione del diritto di difesa.

La doglianza è fondata.

La Sez. 5, con sentenza n. 407 del 14/10/2015, Farogas s.r.l. contro Agenzia Entrate Direzione Centrale ed altri, Rv. 634243, ha affermato che in tema di motivazione per relationem degli atti d’imposizione tributaria, della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 1, nel prevedere che debba essere allegato all’atto dell’Amministrazione finanziaria ogni documento richiamato nella motivazione di esso, non trova applicazione per gli atti di cui il contribuente abbia già avuto integrale e legale conoscenza per effetto di precedente comunicazione. Nel caso esaminato dalla citata sentenza, l’avviso di accertamento era stato motivato con riferimento ad un processo verbale di constatazione, precedentemente consegnato in copia previa sottoscrizione.

Ne deriva che – non essendo contestata la circostanza che il contribuente, nel caso di specie, fosse pienamente a conoscenza del contenuto del p.v.c. della G. di F. relativo agli anni di imposta dal 1996 al 2000, in quanto notificatogli in data 19/06/2002, come indicato nelle controdeduzioni – la motivazione della sentenza impugnata appare radicalmente in contrasto con il principio di diritto affermato da questa Corte.

L’accoglimento del primo motivo di ricorso preclude l’esame del secondo – con cui ci si duole della violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2 e art. 277 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto la sentenza ha omesso di esaminare il merito della pretesa tributaria, essendosi limitata ad annullare l’avviso di accertamento per un presunto ed erroneamente ritenuto vizio di legittimità, in contrasto con la natura del giudizio di merito affidato al giudice tributario, come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità – restando quest’ultimo assorbito nel primo.

La sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio alla CTR Toscana – che si uniformerà al principio di diritto indicato – e provvederà anche sulle spese del giudizio per cassazione.

PQM

Accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Toscana anche perchè provveda sulle spese del giudizio per cassazione.

Così deciso in Roma, il 13 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2016

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