Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14897 del 06/07/2011

Cassazione civile sez. II, 06/07/2011, (ud. 05/05/2011, dep. 06/07/2011), n.14897

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

G.C., residente in (OMISSIS), rappresentato e difeso

per procura speciale alle liti del 15 gennaio 2009 autenticata dal

notaio Pietro Consiglio in Bisceglie, rep. 39.000, dagli Avvocati

Rocco Alessandra e Matteo Rignanese, elettivamente domiciliato presso

lo studio dell’Avvocato Maria Elisabetta Tabossi in Roma, via Carlo

Dossi n. 45;

– ricorrente –

contro

Impresa Edile Comm. I. Azzolini & C. s.a.s., in persona del

socio

accomandatario A.I., e quest’ultimo in proprio,

rappresentati e difesi per procura in calce al controricorso

dall’Avvocato Francesco Santoro, elettivamente domiciliati presso il

suo studio in Roma, viale Giulio Cesare n. 71.

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 665 della Corte di appello di Bari, depositata

il 30 giugno 2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5

maggio 2011 dal consigliere relatore dott. Mario Bertuzzi;

udite le difese svolte dall’Avv. Maria Elisabetta Tabossi, per delega

degli Avv.ti Alessandra Rocco e Matteo Rignanese, per il ricorrente;

udite le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale dott. SGROI Carmelo che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A.I., in proprio e quale legale rappresentante della Impresa Edile Comm. I. Azzolini & C. s.a.s., convenne in giudizio G.C. chiedendone la condanna al pagamento della somma di L. 125.886.000 a titolo di saldo, detratto l’acconto di L. 25.000.000, del prezzo di vendita di materiale ed attrezzature meglio indicate nella sua lettera raccomandata del 5.9.1996 e in una relazione tecnica, per la cui cessione le palli avevano convenuto il prezzo di listino scontato ed ulteriormente ridotto del 50%.

Il convenuto si oppose alla domanda, assumendo di avere rilevato in blocco le vetuste attrezzature della controparte, che aveva dismesso la sua impresa, ma pattuendo il minor prezzo di L. 40.000.000, già interamente corrisposto, anche in considerazione dell’obbligo da lui assunto ed eseguito di sgombero e di pulizia dell’area dell’istante da vario materiale di risulta. Aggiunse che la controparte non gli aveva però trasferito tutto il materiale venduto, dal momento che non gli aveva consegnato le attrezzature contenute in cinque box, nè gli aveva fornito la certificazione di idoneità delle attrezzature, concludendo, in via riconvenzionale, affinchè il contratto fosse dichiarato risolto per inadempimento della attrice, con sua condanna al risarcimento dei danni.

Esaurita l’istruttoria anche mediante una consulenza tecnica d’ufficio, il giudice di primo grado, ritenuto che, in mancanza di prove, il prezzo della compravendita andasse determinato nella somma di L. 40.000.000, come sostenuto dal convenuto, condannò quest’ultimo, detratto l’acconto da lui versato di L. 25.000.000, al pagamento della minor somma di Euro 7.746,85, oltre gli interessi legali.

Proposero appello principale il G. ed incidentale la società Azzolini e l’ A. in proprio. Con sentenza n. 665 del 30 giugno 2005, la Corte di appello di Bari respinse l’appello principale e, in parziale accoglimento di quello incidentale, condannò il G. al pagamento, detratto l’acconto versato, della somma di Euro 21.949,42, oltre gli interessi legali. A sostegno di tale decisione, la Corte osservò che vi era la prova che tutta la merce era stata posta nella disponibilità del G., su cui incombeva l’onere di prelevarla, che, nel caso di specie, trattandosi di vendita occasionale, non trovava applicazione il D.P.R. n. 547 del 1955 in materia di sicurezza delle attrezzature e macchinari, nè le norme in materia antinfortunistica di cui al D.P.R. n. 459 del 1996, perchè successive, che il prezzo della merce era determinabile, in quanto le parti avevano fatto riferimento, ai fini della sua quantificazione, al prezzo corrente di mercato per materiali e macchinari già utilizzati, prezzo che, alla luce della prova del materiale effettivamente consegnato e della consulenza tecnica d’ufficio, determinò in Euro 34.860,84. Per la cassazione di questa decisione, notificata il 19 luglio 2005, ricorre, G.C., con atto notificato a mezzo posta il 2 novembre 2005, affidandosi a sei motivi, illustrati da memoria.

Resistono con controricorso la società Impresa Edile Comm. I. Azzolini & C. s.a.s. e A.I..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo ed il terzo motivo di ricorso vanno esaminati congiuntamente in ragione della loro connessione obiettiva.

Il primo motivo, denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 1418, 1346 e 1474 cod. civ. ed insufficienza e contraddittorietà di motivazione, censura la sentenza impugnata per non avere dichiarato la nullità della compravendita per assoluta indeterminatezza e indeterminabilità del prezzo, tenuto conto della genericità ed astrattezza dello stesso criterio indicato dalla controparte, che a tal fine aveva fatto richiamo al prezzo indicato in non meglio precisati listini, inesistenti per materiali usati, “scontato ed ulteriormente ridotto del 50%”.

La decisione del giudice di secondo grado – prosegue il ricorrente – laddove ha superato l’eccezione di nullità del negozio osservando che il prezzo dei beni era certo nel mercato dell’usato in base ai listini esistenti presso le associazioni degli imprenditori edili, è manifestamente errata, atteso che tali listini non esistono e di essi non vi è menzione nella consulenza tecnica d’ufficio, che anzi aveva rappresentato la difficoltà della stima. Tale affermazione è poi contraddetta dalla stessa decisione, che ha determinato il prezzo sulla base della valutazione di stima del consulente tecnico, violando in tal modo anche l’art. 1474 cod. civ., che non consente di determinare in via giudiziale il prezzo del bene compravenduto.

Il terzo motivo di ricorso denunzia violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., dell’art. 2697 cod. civ., dell’art. 112 cod. proc. civ. e totale assenza di motivazione su un punto decisivo della controversia, assumendo che la domanda della controparte avrebbe dovuto essere respinta per difetto di prova sia con riguardo alla precisa individuazione della merce venduta, che con riguardo al prezzo di vendita. In particolare, con riferimento a quest’ultimo, la pronuncia impugnata è incorsa nei vizi denunziati in rubrica in quanto ha determinato il prezzo non già alla stregua dei patti asseritamene conclusi dalle parti, ma in via autonoma, applicando autoritativamente al contratto il prezzo corrispondente al valore della merce.

I motivi sono entrambi infondati.

L’eccezione di nullità del contratto per indeterminatezza del prezzo non ha pregio. E’ sufficiente sul punto osservare che, come risulta pacificamente dalla lettura della sentenza impugnata e dello stesso ricorso, la stessa parte eccipiente aveva sempre sostenuto nel corso del giudizio di merito che il prezzo di vendita era stato stabilito dai contraenti nella misura di L. 40.000.000. E’ la stessa parte quindi ad affermare che il corrispettivo della vendita era stato determinato, sia pure in misura inferiore a quanto dedotto dalla controparte. L’asserzione posta a sostegno dell’eccezione, pertanto, non solo non è sorretta da alcun elemento di fatto, ma trova diretta smentita nelle stesse difese svolte dal ricorrente.

In realtà, come emerge chiaramente dall’esame degli atti, la questione dibattuta dalle parti non è stata quella relativa alla determinazione o determinabilità del corrispettivo, bensì quella della prova del prezzo in concreto pattuito, in ordine a quanto effettivamente dalle stesse convenuto.

Questo punto della controversa è stato risolto dalla Corte territoriale in forza del rilievo che, “come emerge chiaramente dalle lettere scambiate prima del giudizio e dagli interrogatori resi, le parti ebbero, sostanzialmente, nella determinazione del prezzo, a rimettersi a quello corrente di mercato per materiali e macchinari già utilizzati”.

Parte ricorrente contesta tale affermazione, sostenendo che la Corte ha finito per determinare il prezzo in via del tutto autonoma, in violazione della disposizione dell’art. 1474 cod. civ., che non consente di determinare in via giudiziale il prezzo della compravendita.

L’obiezione non coglie però nel segno, dovendosi per contro rilevare che il percorso della decisione muove proprio dalla ricostruzione della volontà manifestata dai contraenti al momento della conclusione del negozio. La Corte territoriale ha invero giustificato la conclusione accolta affermando che le stesse parti avevano fatto riferimento, per la determinazione del prezzo, alle quotazioni correnti del mercato dell’usato. La dedotta censura di eterointegrazione del contratto da parte del giudice territoriale non può pertanto essere accolta. Per ragioni analoghe cade anche la censura di violazione dell’art. 1474 cod. civ., in quanto, in forza della ricostruzione della volontà dei contraenti operata dal giudice di merito, le parti avevano stabilito un criterio specifico per la determinazione del corrispettivo, sicchè non si verteva nell’ambito della previsione di cui alla norma citata.

Merita altresì sottolineare che l’interpretazione dell’atto contrattuale da parte dal giudice di merito costituisce, per diritto vivente di questa Corte, un giudizio di fatto che è censurabile, in sede di giudizio di legittimità, soltanto sotto il profilo della violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale e per vizio di motivazione. Nella specie peraltro quest’ultimo non è ravvisabile, avendo il giudice di merito, come già sottolineato, fondato il proprio accertamento mediante richiamo alle risultanze processuali, la cui efficacia risulta contestata dal ricorrente solo in modo generico.

Infondata appare, infine, la censura che contesta, sotto il profilo della motivazione, l’accertamento del giudice di merito in ordine alla esatta individuazione ed identificazione dei beni venduti.

Premesso che anche in questo caso si tratta di giudizio di fatto, la motivazione della sentenza appare sul punto esauriente, per avere il giudice territoriale giustificato la propria conclusione sulla base di risultanze processuali congrue, mediante espresso richiamo al contenuto degli elenchi dei beni redatti dai dipendenti in occasione del prelievo della merce da parte del G. e la precisazione che essi erano stati confermati da testimoni e riscontrati anche dal consulente tecnico d’ufficio.

Il secondo motivo di ricorso denunzia violazione del D.P.R. n. 547 del 1955, art. 7 dell’art. 1418 cod. civ. ed insufficienza e contraddittorietà di motivazione, assumendo che il giudice di secondo grado ha errato nel respingere l’eccezione di nullità del contratto per violazione della normativa speciale, che vieta la vendita di attrezzature edili non conformi alla normativa sulla prevenzione degli infortuni, trovando tale norma, diversamente da quanto ritenuto dalla decisione impugnata, applicazione sia al venditore professionale che a quello occasionale. Il mezzo è inammissibile.

In primo luogo perchè l’eccezione di nullità appare formulata in modo del tutto generico, con riferimento alla violazione del D.P.R. n. 547 del 1955, art. 7 che è norma di carattere generale, ma senza indicare nè di quali attrezzature edili si trattava (tenuto conto che nella sentenza e nello stesso ricorso i beni oggetto del contratto sono sempre descritti come materiali ed attrezzature edili, senza ulteriori specificazioni), nè in quale misura e perchè i beni suddetti non sarebbero stati rispondenti alla normativa in discorso.

In secondo luogo in quanto non viene direttamente censurata l’affermazione del giudice di appello che, nel disattendere la relativa eccezione, ha ritenuto irrilevante l’eventuale difformità dei beni trasferiti sulla base della considerazione che ” come esattamente ritenuto dal ctu … le attrezzature, non conformi alle norme antinfortunistiche o prive della relativa certificazione, ben potevano essere utilizzate, ove, prima dell’uso, si fosse provveduto ad adeguarle a tale normativa e a farle omologare dagli organi competenti ” e che e, inoltre, spettava al G. e non alla ditta venditrice “l’onere di mettere in regola quelle attrezzature non conformi alla normativa” (pag. 10).

Il quarto motivo di ricorso denunzia violazione degli artt. 1453 e 1455 cod. civ., degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., dell’art. 2697 cod. civ. ed insufficienza e contraddittorietà di motivazione, lamentando il rigetto della domanda riconvenionale di risoluzione del contratto per inadempimento dell’attrice, che non aveva mai provveduto alla consegna delle attrezzature depositate all’interno dei restanti cinque box. La motivazione sul punto fornita dalla Corte di appello, secondo cui la mancata consegna di tale merce sarebbe dipesa unicamente dall’inerzia dell’acquirente, appare illogica e contraddittoria, tenuto conto che la consegna della merce è obbligo che per legge grava sul venditore e che questi, al fine di dimostrare il proprio credito sul prezzo, deve dimostrare di avere consegnato il bene compravenduto. La sentenza di primo grado è errata anche laddove non ha preso in considerazione, come inadempimento, la mancata consegna al compratore delle certificazioni necessarie per l’uso del bene.

Il motivo è infondato.

In ordine alla consegna della merce, la Corte di appello ha invero motivato in modo convincente, osservando che doveva escludersi qualsiasi inadempimento al riguardo da parte della ditta venditrice dal momento lo stesso G. aveva affermato, nella sua comparsa di costituzione in giudizio, di non avere ritirato tutta la merce soltanto per mancanza di spazio nel proprio camion, non già per rifiuto della controparte, aggiungendo, comunque, che dal contenuto dell’accordo e dalle modalità della sua esecuzione risultava che era stato l’acquirente ad assumersi l’onere di prelevare la merce presso il venditore. Tale ultima affermazione, in particolare, che risulta di per sè assorbente, non è stata attaccata dal ricorrente con valide e specifiche argomentazioni contrarie e ciò è sufficiente a disattendere la censura.

Priva di pregio è anche è la doglianza che lamenta l’omessa considerazione, da parte del giudice di merito, ai fini dell’accertamento dell’inadempimento della venditrice, della mancata consegna dei documenti in materia antinfortunistica necessari all’uso dei beni venduti.

In primo luogo perchè il motivo non investe in alcun modo l’affermazione del giudice di merito, avente carattere preliminare ed assorbente, circa l’inapplicabilità della normativa antinfortunistica, in quanto posteriore, al contratto per cui è causa. In secondo luogo in quanto l’affermazione del giudice di merito, secondo cui il G. aveva accettato l’acquisto dei beni nelle condizioni in cui si trovavano, accollandosi ogni onere conseguente, integra un apprezzamento di fatto che appare congruamente motivato mediante richiamo alle lettere intercose tra le parti ed alle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale.

Il quinto motivo di ricorso denunzia violazione dell’art. 169 cod. proc. civ. e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., lamentando che la Corte di appello abbia utilizzato ai fini della decisione i documenti presenti nel fascicolo di parte attrice – in particolare i bigliettini redatti dai dipendenti della società venditrice contenenti l’indicazione del materiale via via prelevato dal convenuto – nonostante che esso, dopo il ritiro, fosse stato riconsegnato soltanto in occasione dei deposito della memoria di replica in data 13 maggio 2005 e non al momento del deposito della comparsa conclusionale. Anche questo motivo è infondato.

La riconsegna del fascicolo di parte in sede di memoria di replica in luogo che di deposito della comparsa conclusionale non integra un inadempimento specificatamente sanzionato dalla legge, la quale non commina al riguardo nessuna sanzione nè con riguardo alla procedibilità dell’appello (Cass. n. 27298 del 2005; Cass. n. 2914 del 2001), nè, come invocato dal ricorrente, in termini di inammissibilità del deposito e quindi di inutilizzabilità del fascicolo di parte. Prevale al riguardo la considerazione che la riconsegna del fascicolo di parte è finalizzato sia a garantire il diritto di difesa della controparte, ai soli fini però del deposito della memoria di replica, sia, soprattutto, a consentire al giudice di prendere in considerazione, in sede di decisione, i documenti in esso inseriti. Ne deriva che la tardi vita del deposito, effettuato con la replica, potrebbe al più essere eccepito dalla controparte laddove essa vanti un interesse apprezzabile, ma mai rilevato d’ufficio dal giudice, avendo l’adempimento, sia pure tardivo, conseguito comunque l’effetto che gli è proprio, quello cioè di porre il giudicante nella condizione di decidere la lite esaminando i documenti presenti nel fascicolo di parte.

Il sesto motivo di ricorso denunzia violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. e insufficienza di motivazione, censurando la sentenza impugnata per avere determinato il prezzo di vendita sulla scorta della consulenza tecnica d’ufficio, senza avvedersi della assoluta carenza, illogicità ed insufficienza della valutazione operata dal consulente, che aveva redatto ben cinque elenchi di attrezzature ed aderito acriticamente alla stima proposta dalla società attrice.

Il motivo è inammissibile.

Questa conclusione si impone in quanto le censure in esso sollevate investono una valutazione di fatto, rientrando nella esclusiva competenza del giudice di merito l’apprezzamento degli accertamenti e delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio. A ciò si aggiunga che la Corte di merito ha proceduto al relativo accertamento non già in forza della sola consulenza tecnica d’ufficio, ma in ragione anche del contenuto della dichiarazione resa dal teste Gr.Fr., utilizzata proprio a conforto della valutazione con cui il consulente tecnico d’ufficio aveva indicato nella somma di L. 67.500.000 il valore dei beni. La censura appare quindi non decisiva ai fini della cassazione della sentenza, risultando l’accertamento contestato fondato anche su altre risultanze istruttorie.

Il ricorso va pertanto respinto.

La complessità della fattispecie e la natura delle questioni trattate integrano giusti motivi di compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

rigetta il ricorso proposto e compensa tra le parti le spese di giudizio.

Così deciso in Roma, il 5 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2011

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