Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14896 del 20/07/2016


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Cassazione civile sez. trib., 20/07/2016, (ud. 13/06/2016, dep. 20/07/2016), n.14896

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. IZZO Fausto – Consigliere –

Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere –

Dott. CATENA Rossella – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27345/2010 proposto da:

G.M., elettivamente domiciliato in ROMA VIALE G. MAZZINI

131, presso lo studio dell’avvocato IGNAZIO SERRA, rappresentato e

difeso dall’avvocato GUIDO FERRADINI giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI LIVORNO, in persona

del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 29/2008 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

LIVORNO, depositata il 13/05/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/06/2016 dal Consigliere Dott. ROSSELLA CATENA;

udito per il controricorrente l’Avvocato PUCCIARIELLO che si rimette

agli atti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’improcedibilità del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza 29/10/2010 depositata il 13/05/2010, la CTR di Firenze – Sezione distaccata di Livorno – ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate Ufficio di Piombino avverso la decisione della CTP di Livorno, n. 22/02/2006, che aveva accolto il ricorso di G.M..

Questi, in particolare, aveva ricevuto, dopo due inviti al contraddittorio inerenti lo scostamento dagli studi di settore per gli anni 1999 e 2000 e della mancata adesione, la notifica di due avvisi di accertamento relativi agli indicati anni di imposta, con cui era stato accertato un maggior reddito ai fini Irpef, Iva ed Irap. In sede di ricorso giurisdizionale il contribuente ha sostenuto l’esistenza di cause soggettive di non applicabilità degli studi di settore per inabilità prolungata del contribuente, rappresentando altresì le peculiari condizioni di svolgimento dell’attività lavorativa di fabbricazione artigianale di porte ed infissi.

2. La CTP, con sentenza n. 22/02/2006, condividendo le doglianze del contribuente, aveva annullato l’avviso di accertamento.

2. La CTR, adita su appello dell’Agenzia delle Entrate, ha ritenuto correttamente instaurato il contraddittorio ed ha altresì rilevato che il contribuente non avesse adeguatamente provato le contrarie argomentazioni, anche alla luce di quanto rilevato dall’Ufficio.

3. Avverso tale sentenza G.M. propone ricorso per cassazione affidato a due motivi.

L’Avvocatura Generale dello Stato per l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso va dichiarato improcedibile a norma dell’art. 369 c.p.c., atteso che nel caso in esame la sentenza notificata non risulta prodotta insieme al ricorso; lo stesso ricorrente, peraltro, assume che la sentenza fosse stata notificata in data 07/09/2010, limitandosi, tuttavia, a produrre solo una copia autenticata di detta sentenza.

Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che vanno liquidate in Euro 3.000,00, oltre spese prenotate a debito.

PQM

Dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 3.000,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 13 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2016

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