Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14896 del 13/07/2020

Cassazione civile sez. lav., 13/07/2020, (ud. 27/02/2020, dep. 13/07/2020), n.14896

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20216-2018 proposto da:

L’IGIENE URBANA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore, AM TECNOLOGY S.R.L., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentate e difese dall’avvocato DONATELLO ESPOSITO;

– ricorrenti –

contro

G.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SESTO RUFO

23, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI ERCOLE MOSCARINI,

rappresentato e difeso dall’avvocato RAFFAELE PIGNATARO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8446/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 28/12/2017, R.G.N. 5364/2014;

Il P.M. ha depositato conclusioni scritte.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. il Tribunale di Torre Annunziata accoglieva la domanda di G.P. e, dichiarata la nullità/inefficacia del trasferimento comunicato al predetto il 5 agosto 2010, dalla sede di lavoro di (OMISSIS) al comune di (OMISSIS), condannava la s.r.l. L’Igiene Urbana a reintegrare il lavoratore presso la sede di lavoro assegnata allo stesso con il contratto di assunzione;

2. la Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 20.12.2017, rigettava gli atti di gravame proposti da L’Igiene Urbana s.r.l. e da A.M. Tecnology s.r.l., subentrata nell’appalto, ritenendo, per quel che rileva nella presente sede, in piena condivisione degli accertamenti effettuati in primo grado: che il primo trasferimento, intimato per esigenze tecnico organizzative, non rispondeva a queste ultime, nè ai parametri di correttezza e buona fede, intese come canoni di valutazione dell’esercizio della facoltà imprenditoriale, posto che le esigenze effettive del cantiere di appartenenza ((OMISSIS)) e quelle del cantiere di destinazione ((OMISSIS)) non corrispondevano a quelle rappresentate nella lettera di trasferimento; che il secondo trasferimento, disposto per ragioni di carattere punitivo, era caratterizzato nella sostanza da una medesima causale rispetto a quella già ritenuta invalida, non corroborata da una situazione di fatto diversa rispetto a quella già in precedenza vagliata; che il ripristino del rapporto di lavoro nel cantiere originario comportava, sulla base di uno “specifico accordo di passaggio”, l’assunzione del lavoratore alle dipendenze dell’azienda subentrante nell’appalto;

3. di tale decisione hanno domandato la cassazione le due società, affidando l’impugnazione ad undici motivi, illustrati nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., cui ha resistito, con controricorso, il G.. Il P.G. ha fatto pervenire le sue conclusioni scritte.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. con il primo motivo, le società ricorrenti denunziano violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione alla costituzione del rapporto di lavoro ex novo con l’azienda subentrante nell’appalto sulla base di un accordo sindacale nemmeno prodotto dal lavoratore, con sostituzione della causa petendi sulla quale poggiava la domanda introduttiva del giudizio;

2. con il secondo motivo, le ricorrenti lamentano violazione degli artt. 1362,1363,1366,1369 c.c. in relazione alla costituzione del rapporto ex novo con l’azienda subentrante nell’appalto sulla base di una interpretazione dell’accordo sindacale del 29.12.2014 non conforme ai richiamati canoni ermeneutici;

3. con il terzo, ascrivono alla decisione impugnata violazione degli artt. 6 CCNL Igiene ambientale aziende private Fise, del 12 aprile 2013, e degli artt. 1362, 1363, 1366 e 1369 c.c., in relazione alla ritenuta costituzione del rapporto di lavoro ex novo con l’azienda subentrante nell’appalto sulla base di un’interpretazione del richiamato ccnl non conforme ai richiamati canoni ermeneutici;

4. con il quarto motivo, si dolgono della violazione degli artt. 33 e 413 c.p.c., in relazione al rigetto dell’eccezione di incompetenza per territorio, ritualmente e tempestivamente formulata dall’azienda subentrante, e con riferimento all’unico criterio di collegamento che si ritiene nella specie operativo, e cioè il foro della sede dell’azienda, non essendo applicabile la deroga del simultaneus processus;

5. il quinto motivo attiene alla deduzione di violazione della L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 4, della L. n. 604 del 1966, art. 6 e dell’art. 112 c.p.c., in relazione al rigetto dell’eccezione di decadenza con riguardo alla domanda di costituzione del rapporto di lavoro ex novo con l’azienda subentrante;

6. il sesto motivo è incentrato sul rilievo di violazione dell’art. 2908 c.c., con riferimento al mancato passaggio in giudicato della sentenza costitutiva di primo grado, che aveva statuito sul primo trasferimento al momento della decisione in sede di gravame, che asseritamente non poteva prendersi in considerazione, con riferimento al secondo trasferimento;

7. con il settimo motivo, si addebita alla decisione impugnata violazione degli artt. 1362,1363,1366,1369 c.c., in relazione alla ritenuta distorta interpretazione della lettera del secondo trasferimento e delle ragioni poste alla base di esso;

8. con l’ottavo motivo, le società ricorrenti si dolgono della violazione degli artt. 34 c.c.n.l. Igiene ambientale aziende private Fise del 21.4.2013 e art. 2103 c.c., in relazione alla ritenuta mancata ponderazione delle esigenze personali e familiari del lavoratore;

9. con il nono, denunziano violazione degli artt. 1375 e 2103 c.c. con riguardo all’affermato giudizio di contrarietà a correttezza e buona fede della condotta aziendale;

10. con il decimo, deducono violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione alla ritenuta violazione degli obblighi di correttezza e buona fede sulla base di un verbale di conciliazione nemmeno prodotto dal lavoratore, con sostituzione della causa petendi sulla quale poggiava la domanda introduttiva del giudizio;

11. con l’undicesimo motivo, lamentano omesso esame di un fatto decisivo e controverso, in relazione alla mancata considerazione dello spostamento della sede legale dell’azienda ai fini della valutazione della competenza per territorio;

12. preliminarmente, deve essere respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dalla parte controricorrente in relazione alla mancata esposizione nel ricorso per cassazione delle difese svolte nei gradi di merito; come ripetutamente affermato da questa Corte, infatti, requisito di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, per il quale il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l’esposizione sommaria dei fatti di causa, essendo strumentale alla esigenza di individuazione del contenuto della impugnazione, deve intendersi riferito solo a quei fatti indispensabili per comprendere chiaramente l’oggetto della impugnazione ed i motivi del ricorso e, non richiedendo che alla predetta esposizione sia dedicata una distinta parte del ricorso, deve ritenersi soddisfatto anche quando i fatti possano desumersi dallo svolgimento dei motivi del ricorso (Cass. n. 3831 del 2002, Cass. n. 1430 del 1999, Cass. n. 8711 del 1997). Nel caso di specie la esposizione dei fatti di causa è formulata in termini che consentono la piena comprensione delle censure articolate risultando compiutamente individuati sia le questioni giuridiche sia i profili fattuali oggetto di controversia. Tanto è sufficiente a determinare il rigetto della eccezione, dovendo ulteriormente osservarsi che parte controricorrente neppure indica quali sono le specifiche questioni oggetto di censura la cui comprensione risulta pregiudicata dalla mancata, puntuale, esposizione delle difese articolate dalle ricorrenti nella fase di merito;

13. vanno esaminati prioritariamente il quarto e l’undicesimo motivo, attinenti alle questioni di competenza per territorio;

13.1 la doglianza espressa nell’undicesimo motivo è inammissibile in quanto, anche a non volere applicare il principio della doppia conforme, è prospettata in modo incompatibile con il vigente testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, in base alle modifiche apportate dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 6 conv. dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, alla stregua dei criteri espressi da Cass. s. u. 7 aprile 2014 nn. 8053 e 8054;

13.2. parte ricorrente, nel denunciare il vizio di motivazione della sentenza, non si confronta con il testo novellato dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 che limita il sindacato di legittimità sulla motivazione al “minimo costituzionale”, che rende denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, poichè attinente all’esistenza della motivazione in sè;

13.3. quanto all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza emerga dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), va ribadito che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (cfr. per tutte Cass. S.U. 07/04/2014 n. 8053);

13.4. nel caso in esame parte ricorrente si duole della mancata considerazione dello spostamento della sede legale dell’azienda ai fini della valutazione della questione sulla competenza, ma, poichè nella sostanza è rinvenibile nella pronuncia impugnata una sia pur sintetica argomentazione circa il fatto storico del quale si lamenta l’omesso esame, e cioè la circostanza che la stipula del contratto di lavoro, che rappresenta uno dei criteri di collegamento ai fini della individuazione del foro competente ai sensi dell’art. 413 c.p.c. (luogo in cui è sorto il rapporto), coinciderebbe con la stipula della conciliazione giudiziale all’udienza del 9 giugno 2010 dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata, la ricorrente deduce una insufficienza o contraddittorietà della motivazione che esula dai confini del vizio oggi denunciabile;

14. quanto alla dedotta violazione di legge denunziata con il quarto motivo, la Corte del merito ha statuito, in linea con l’orientamento giurisprudenziale espresso da questa Corte, alla cui stregua “il socio lavoratore di una società cooperativa nell’ambito di un appalto di servizi, licenziato a fronte dell’impegno della società subentrante nell’appalto di procedere alla sua assunzione, poi non effettuata, qualora agisca per la costituzione del rapporto di lavoro, e, in via subordinata, per l’annullamento del licenziamento, può adire, anche per la domanda nei confronti della società subentrante, il Tribunale del luogo dove si trova la dipendenza aziendale cui era addetto, trattandosi di domande in rapporto di connessione per il titolo, sì da consentire l’instaurazione del giudizio davanti al giudice territorialmente competente per il rapporto di lavoro già in essere” (Cfr. Cass. 28 maggio 2015, n. 11076). La soluzione adottata dal giudice del gravame risulta conforme a diritto essendo l’ipotesi sovrapponibile a quella in relazione alla quale è stato enunciato il principio riportato;

14.1. al riguardo vanno richiamate ulteriori pronunce di questa Corte, affermative del medesimo principio, ritenuto di carattere generale in quanto ispirato a quello di cui all’art. 413 c.p.c., di cui costituisce un adattamento per i casi in cui mancano gli elementi direttamente considerati in tale disposizione, espressione di una regola di natura ancora più generale in base alla quale, nel caso in cui un rapporto di lavoro si configuri come presupposto per il sorgere del diritto alla costituzione di un successivo rapporto di lavoro, i criteri di identificazione della competenza territoriale vanno riferiti al rapporto in essere, stante il collegamento funzionale tra gli stessi rapporti (cfr. Cass. 17903/2016, Cass. 2152/2015, Cass. 21883/2010, discostatasi da Cass. 8042/2002);

15. con riguardo alle questioni relative alla ritenuta illegittimità dei disposti trasferimenti del lavoratore da una sede all’altra, le stesse risultano prospettate nei motivi sesto, settimo, ottavo e nono;

15.1. deve essere disatteso il rilievo secondo cui la sentenza di primo grado che aveva statuito sulla illegittimità del primo trasferimento non potesse avere effetti costitutivi o modificativi del rapporto di lavoro sino al suo passaggio in giudicato: la sentenza che aveva annullato il trasferimento aveva invero ripristinato lo status quo ante con efficacia ex tunc, sicchè ben poteva il giudice di secondo grado prendere in considerazione tale statuizione di illegittimità del primo trasferimento per valutare la illegittimità del secondo trasferimento tanto più che i due procedimenti erano stati riuniti in sede di gravame;

15.2. le violazioni dei canoni ermeneutici prospettate con il settimo motivo non sono censurate in maniera tale da rispondere all’esigenza sottolineata necessità di indicazione delle ragioni della asserita violazione e come tali sono inammissibili. Il principio espresso al riguardo da questa Corte è quello secondo il quale “la parte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell’interpretazione di una clausola contrattuale, non può limitarsi a richiamare le regole di cui agli artt. 1362 c.c. e ss., avendo invece l’onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati, ed in particolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poichè quest’ultima non deve essere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicchè, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l’altra” (cfr. Cass. 27.6.2018 n. 16987, Cass. 28.11.2017 n. 28319, Cass. 15.11.2013 n. 25728);

15.3. anche i successivi due motivi sono da disattendere, in quanto le ulteriori considerazioni svolte in sentenza e poste a base della ritenuta illegittimità dei due trasferimenti, vale a dire le considerazioni attinenti al mancato esame da parte dell’azienda delle condizioni personale e familiare del lavoratore ed alla ritenuta mancata osservanza dei criteri di correttezza e buona fede da parte del datore di lavoro medesimo, costituiscono autonome rationes decidendi rispetto alla principale, assorbente considerazione attinente alla mancata sussistenza delle ragioni tecnico organizzative poste a fondamento di entrambi gli atti di trasferimento, al che consegue che anche i successivi motivi di ricorso appaiono inammissibili ancor prima che infondati;

16. quanto alle statuizioni della sentenza impugnata riguardanti la costituzione del rapporto di lavoro ex novo con l’azienda subentrante nell’appalto, risulta pregiudiziale l’esame del quinto motivo, attinente alla pretesa decadenza dalla domanda, ai sensi della L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 4 e della L. n. 604 del 1966, art. 6. Parte ricorrente si duole in particolare della violazione di un preteso giudicato interno sul punto perchè non è stata impugnata la sentenza di primo grado in ordine al profilo dell’applicazione o meno del termine di decadenza, ma solo in ordine alla decorrenza del termine stesso, ritenendolo quindi applicabile. Non si è formato alcun giudicato in quanto la sentenza di primo grado ha ritenuto non fondata l’eccezione di decadenza ex art. 32 L. citata formulata dall’appellata società subentrante, in quanto il dies a quo sarebbe da ricollegarsi alla risoluzione del rapporto ad opera dell’impresa cedente, che mai vi è stata;

16.1. a fronte della impugnata statuizione da parte della società sul punto dell’applicazione del termine decadenziale nessun onere aveva il lavoratore, nemmeno per il profilo della proposizione di appello incidentale condizionato, poichè la sentenza di primo grado aveva ritenuto l’inapplicabilità di un termine decadenziale che neppure aveva iniziato a decorrere e la cui decorrenza avrebbe potuto essere meramente ipotetica. La sentenza impugnata è conforme in diritto al successivo orientamento giurisprudenziale secondo cui l’art. 32, comma 4 in tali casi nemmeno Ci applichi (Cass. 7.11.2019 n. 28750, in tema di cessione d’azienda, ma il principio è lo stesso anche in tema di assunzione ex novo), deve intendersi assorbente rispetto al motivo di appello, laddove risolve la questione “a monte” ed a prescindere dalla decorrenza di un termine, che nella specie non sussiste;

17. i primi tre motivi di ricorso relativi alla statuizione della sentenza impugnata costitutiva del rapporto di lavoro ex novo con l’azienda subentrante nell’appalto vanno disattesi;

17.1. la dedotta violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato – violazione dedotta anche con il decimo motivo – non sussiste, in quanto, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, il divieto non concerne le ipotesi in cui, come nella specie, il giudice espressamente o implicitamente dia al rapporto controverso o ai fatti allegati quali causa petendi dell’esperita azione una qualificazione giuridica diversa da quella prospettata dalle parti (cfr. tra le tante Cass. 9 aprile 2018 n. 8645);

17.2. in ordine alle prospettate violazioni dei canoni ermeneutici, con riferimento all’accordo sindacale del 29 dicembre 2004 (terzo motivo) ed al’art. 6 del CCNL Igiene ambientale aziende private FISE del 12 aprile 2013 (terzo motivo), anche tale motivo, come il settimo, è privo di doglianze specifiche, con riferimento alla pretesa violazione dei criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362,1363,1366 e 1369 c.c., sicchè lo stesso si risolve nella mera contrapposizione di una diversa interpretazione rispetto a quella effettuata dal giudice di merito, onde il motivo in considerazione va dichiarato inammissibile;

17.3. il secondo motivo esplicita, invece, specificamente le pretese ragioni di discostamento del decisum rispetto ai canoni ermeneutici di cui agli articoli sopra menzionati, tuttavia la sentenza non li ha violati. In particolare, innanzi tutto non vi è contestazione da parte della ricorrente con riguardo all’utilizzo del termine “trasferimento” in senso atecnico laddove rimanda all’impegno per l’impresa, formalizzato nell’accordo stesso e vincolante per le parti, di procedere all’assunzione” dei soggetti in possesso dei requisiti. L’intenzione dei contraenti, come ritenuto correttamente dalla sentenza impugnata, è rinvenibile nello scopo dell’accordo sindacale, individuabile nella premessa, che, come sottolineato nell’art. 1, “è parte integrante dell’atto negoziale. Lo scopo e, dunque, l’intenzione dei contraenti, è proprio la formalizzazione dell’assunzione delle maestranze già in forza alla società “L’Igiene ambientale srl, a seguito del subentro della costituita impresa – a far data dal prossimo 01/01/2015 – nel servizio di igiene ambientale del Comune di (OMISSIS)”;

17.4. il riferimento all’allegato contenente i nominativi dei lavoratori da assumere nell’impresa subentrante, come sostenuto dalla Corte partenopea, non può allora che essere un riferimento di massima, suscettibile di essere integrato attraverso verifiche ulteriori circa altri eventuali soggetti “aventi diritto”. Ciò del resto è esplicitato nell’accordo attraverso l’inciso, richiamato espressamente nella sentenza impugnata, secondo cui “le rappresentanze sindacali di riservano un ulteriore controllo su tale elenco”. Non può, pertanto, ritenersi che la sentenza impugnata abbia violato il canone interpretativo di cui all’art. 1362 c.c.;

17.5. ugualmente il riferimento alla funzione ricognitiva dell’accordo fatto in sentenza non può ritenersi come in violazione del criterio ermeneutico di cui all’art. 1369 c.c., in quanto la considerazione del “valore meramente ricognitivo” del documento allegato all’accordo negoziale e parte integrante di esso sta a significare che esso andava confrontato con una situazione di fatto che poteva risultare anche diversa, come reso evidente dalla riserva di un “ulteriore controllo su tale elenco”. Peraltro, la sentenza impugnata, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, afferma che anche il dipendente G. rientra tra i dipendenti di cui all’allegato elenco “e quindi è individuabile in concreto, “in quanto la sentenza dichiarativa della nullità del trasferimento ad altro cantiere produce l’implicito effetto del ripristino del rapporto lavorativo nel cantiere originario di (OMISSIS), nel cui comune non esistevano altre attività della società L’Igiene Urbana s.r.l. diverse da quelle oggetto dell’appalto cessato”. Tale interpretazione, lungi dal potere essere considerata un’interpretazione cavillosa dell’accordo, come sostenuto da parte ricorrente, appare invece rispettosa del principio di buona fede di cui all’art. 1366 c.c., ulteriore criterio interpretativo di legge;

17.6. infine, la sentenza non ha violato neanche il canone di cui all’art. 1363 c.c., in quanto, diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente, non ha utilizzato esclusivamente frammenti del testo negoziale, ma ha tenuto ben presente l’allegato che ne costituisce parte integrante con i relativi nominativi, ritenendo tuttavia che l’elenco dei lavoratori aventi diritto all’assunzione potesse essere integrato, per i motivi già richiamati, attraverso l’individuazione di altri aventi diritto, come appunto il sig. G.P., che si è rivelato in possesso dei requisiti previsti dall’accordo stesso. Ciò in quanto, come accertato proprio dalla sentenza impugnata, “l’impegno rivolto indistintamente a tutte le maestranze in forza al 29 dicembre 2014 – giorno della stipula dell’accordo – riguardava anche l’appellato che a tale data era certamente ancora in forza presso il cantiere, dovendo, questi, prendere servizio sulla base del trasferimento, dichiarato comunque inefficace, a partire dal 31 dicembre 2014”;

17.7. il secondo motivo è pertanto infondato;

18. le svolte considerazioni conducono al rigetto del ricorso;

19. le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza delle ricorrenti e sono liquidate come da dispositivo, con attribuzione ai difensori dichiaratisi antistatari;

20. si applica il disposto di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna le società ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 7000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, nonchè al rimborso delle spese forfetarie in misura del 15%, con attribuzione agli avv.ti Anna Orlando e Raffaele Pignataro.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1bis citato D.P.R., ove dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 27 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2020

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