Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14896 del 01/07/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 14896 Anno 2014
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: CRISTIANO MAGDA

ha pronunciato la seguente

COL.

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ORDINANZA
sul ricorso 26313-2012 proposto da:
INDUSTRIA ITALIANA FILM ESTENSIBILI SRL IN LIQUIDAZIONE 10216500016, in persona
del liquidatore DIEGO MANASSERO, elettivamente domiciliata in ROMA, alla via DI PORTA
PINCIANA 6, presso lo studio dell’avvocato PIERO D’AMELIO, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato VALTER POMPEO AZZOLINI, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente contro
PROMOPACK SPA; FALLIMENTO INDUSTRIA ITALIANA FILM ESTENSIBILI SRL;

– intimati avverso la sentenza n. 1162/2012 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA del 10/10/2012,
depositata il 18/10/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/04/2014 dal Consigliere Relatore
Dott. MAGDA CRISTIANO.

Data pubblicazione: 01/07/2014

E’ stata depositata la seguente relazione, ritualmente comunicata alla ricorrente:
“La Corte d’Appello di Brescia, con sentenza n. 12.11.201, ha respinto il reclamo
proposto da Industria Italiana Film Estensibili s.r.l. (in seguito, per brevità, IIFE s.r.I.) ,
in liquidazione contro la sentenza dichiarativa del suo fallimento.
La corte territoriale ha preliminarmente respinto l’eccezione di incompetenza
territoriale del Tribunale di Brescia a dichiarare il fallimento, sollevata dalla
reclamante sul rilievo che la sua sede legale era ubicata in Torino, ritenendo che vi
fosse prova della non coincidenza tra tale sede e quella effettiva, sita in Montirone
(BS); ha poi condiviso l’accertamento del primo giudice in ordine alla sussistenza
dello stato di insolvenza della società.
La sentenza è stata impugnata da IIFE srl con ricorso per cassazione affidato a due
motivi.
Il curatore del Fallimento e la creditrice istante, Promopack spa, non hanno svolto
difese.
1) Con il primo motivo la ricorrente lamenta il rigetto dell’eccezione di incompetenza
territoriale: ribadisce a riguardo che la sua sede legale è in Torino e che a Torino si
svolge l’attività di liquidazione; deduce, inoltre, che le circostanze di fatto sulle quali
la corte territoriale ha fondato il proprio contrario convincimento non sarebbero
idonee a provare che la sua sede effettiva è in Montirone ed radicare, pertanto, la
competenza del tribunale bresciano.
Il motivo appare inammissibile.
L’art. 9 I. fall. stabilisce che il fallimento è dichiarato dal giudice del luogo dove
l’imprenditore ha la sede principale dell’impresa. La coincidenza fra tale sede e
quella legale si presume però fino a prova contraria: ne consegue che, dovendosi
dare prevalenza al dato effettivo rispetto a quello formale, ogni qual volta la sede
legale sia situata in un luogo diverso da quello in cui si trova il centro direttivo ed
amministrativo dell’impresa, la competenza a dichiarare il fallimento spetta al
tribunale di tale secondo luogo, anziché del primo.
Nel caso in esame la corte del merito ha accertato che la sede principale della
reclamante era ubicata in Montirone non solo perché in tale località (dove si trovava
il capannone in cui lavoravano tutti i dipendenti ed erano collocati tutti i beni
strumentali della società) si svolgeva l’attività produttiva della stessa, ma soprattutto
perché proprio presso lo stabilimento bresciano si era tenuta, alla presenza
dell’amministratore unico, l’assemblea che aveva approvato il bilancio dell’esercizio
2010 della IIFE, mentre, per contro, la società era risultata irreperibile presso la
sede legale.
A fronte di tale motivazione, che appare immune da vizi logici o giuridici, la
ricorrente non poteva limitarsi a dedurre, in via del tutto generica, che le circostanze
evidenziate dalla corte territoriale non erano sufficienti a superare la presunzione di
coincidenza fra la sede legale e quella effettiva, ma avrebbe dovuto evidenziare gli
elementi istruttori decisivi, non esaminati o erroneamente valutati dal giudice del
merito, che dimostravano che il suo centro direttivo ed amministrativo era ancora
situato a Torino, a dispetto dell’avvenuta chiusura della sede legale, e che sempre in
Torino si svolgeva l’attività di liquidazione, ancorché interessante beni ubicati nella
provincia di Brescia.
2) Con il secondo motivo la ricorrente contesta la sussistenza dello stato di
insolvenza, che, a suo dire, la corte territoriale ha ritenuto erroneamente provata in
ragione del mancato pagamento del credito della Promopack e degli esiti negativi di
alcuni pignoramenti tentati nei suoi confronti, senza considerare che essa aveva
contestato l’inadempimento contrattuale della creditrice istante e che i pignoramenti
avevano riguardato beni mobili e non somme di denaro.
Anche questo motivo appare inammissibile.

Il Collegio ha esaminato gli atti, ha letto la relazione e ne ha condiviso le conclusioni.
Il ricorso deve pertanto essere respinto.
Non v’è luogo alla liquidazione delle spese in favore delle parti intimate, che non
hanno svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Roma, 23 aprile 2014.

Valgono a riguardo le medesime considerazioni svolte in sede di esame del primo
motivo: la censura si risolve, infatti, in una generica contestazione delle circostanze
di fatto sulle quali la corte territoriale ha fondato la pronuncia, con la quale la
ricorrente, anziché evidenziare vizi logici o giuridici della motivazione che la
sorregge, mira ad ottenere un riesame del merito della decisione.
Tanto potrebbe essere deciso in camera di consiglio, ai sensi degli artt. 375 e 380
bis c.p c.

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