Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14895 del 15/06/2017

Cassazione civile, sez. I, 15/06/2017, (ud. 11/04/2017, dep.15/06/2017),  n. 14895

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 1302/2014 R.G. proposto da:

IMMOBILIARE LARISSA S.R.L., rappresentata e difesa dagli avv.ti

Roberto Vassalle e Arturo Antonucci, con domicilio eletto presso lo

studio di quest’ultimo in Roma, Corso Trieste, n. 87, giusta procura

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

UBI BANCA S.P.A. già BANCA DI VALLE CAMONICA S.P.A., rappresentata e

difesa dagli avv.ti Michele Bonetti e Mario Ferri, con domicilio

eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via G. Puccini, n.

10, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia n. 1241/13

depositata il 12 novembre 2013.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 11 aprile 2017

dal Consigliere Dott. Paolo Fraulini;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. CERONI Francesca, che ha concluso chiedendo il

rigetto del ricorso;

uditi gli Avv. Arturo Antonucci per la ricorrente e Mario Ferri per

la controricorrente.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Brescia, in parziale accoglimento dell’appello della BANCA DI VALLE CAMONICA S.P.A., oggi UBI BANCA S.P.A., ha rideterminato alla data del 21 aprile 1995 in euro 65.497,11 il saldo contabile del conto corrente n. (OMISSIS) intrattenuto con la IMMOBILIARE LARISSA S.R.L., regolando le spese di lite.

2. Il Giudice di primo grado aveva rigettato l’eccezione di prescrizione del diritto fatto valere dalla correntista, collocando la decorrenza del termine prescrizionale del credito derivante dal saldo dalla data di chiusura del conto corrente. La Corte di appello ha invece provveduto a differenziare la decorrenza del termine prescrizionale in relazione alla natura dei versamenti effettuati, distinguendo quelli aventi natura ripristinatoria della provvista per i quali la decorrenza è stata individuata nella data di chiusura del conto corrente – da quelli aventi natura solutoria in quanto costituenti rientro da sconfinamenti rispetto al fido, rispetto ai quali la prescrizione è stata individuata nella data delle singole annotazioni. Il giudice di secondo grado ha pertanto rideterminato il saldo dovuto dalla banca al correntista sulla base del calcolo contenuto nella disposta consulenza tecnica d’ufficio; ha ritenuto poi nullo il rinvio agli usi su piazza, facendo decorrere il ricalcolo del dovuto dalla data di entrata in vigore della L. 17 febbraio 1992, n 154; ha infine concordato con il primo giudice sulla circostanza che, intervenuta declaratoria di nullità della capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito del correntista, nessun interesse fosse dovuto alla banca; ha infine confermato la nullità della commissione di massimo scoperto, in quanto indeterminata nel suo oggetto, a nulla valendo il generico rinvio alle condizioni d’uso di piazza; in parziale accoglimento dell’appello incidentale della correntista, ha infine compensato per un terzo le spese del doppio grado di giudizio, condannando la banca alla rifusione del resto.

3. Avverso tale sentenza la IMMOBILIARE LARISSA S.R.L. ricorre con quattro motivi, resistiti da UBI BANCA S.P.A. già BANCA DI VALLE CAMONICA S.P.A. con controricorso. Le parti hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso lamenta:

1.1. Primo motivo: “Violazione dell’art. 2697 c.c., comma 2, per erronea individuazione del soggetto tenuto all’onere della prova circa gli elementi costitutivi dell’eccezione di prescrizione del diritto all’indebito formulata dalla banca (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)” deducendo l’erroneità della sentenza nella parte in cui avrebbe invertito l’onere della prova dell’eccezione di prescrizione, deducendo la natura ripristinatoria dei versamenti effettuati sul conto corrente da una delle due soluzioni elaborate dalla disposta consulenza tecnica, allorquando la banca eccipiente nulla aveva provato sul punto.

1.2. Secondo motivo: “Vizio di ultrapetizione (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4)” deducendo la nullità della sentenza nella parte in cui avrebbe disposto la rinnovazione della ctu, introducendo un’indagine esplorativa dei versamenti di carattere solutorio, che peraltro il consulente avrebbe svolto con criteri “empirici”, avendo la banca omesso di depositare la necessaria documentazione e non avendo essa impugnato la consulenza di primo grado, di talchè la disposta rinnovazione in appello avrebbe violato il principio dispositivo.

1.3. Terzo motivo: “Violazione dell’art. 111 Cost. e dei principi del giusto processo (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)” deducendo l’erroneità della sentenza nella parte in cui avrebbe dato mandato al consulente tecnico di supplire al mancato adempimento della banca all’onere della prova su di essa incombente relativo alla dimostrazione dei fatti costitutivi della spiegata eccezione di prescrizione del diritto fatto valere.

1.4. Quarto motivo: “nullità del procedimento per violazione degli artt. 61, 191, 194 e 198 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4)” deducendo la nullità della sentenza nella parte in cui avrebbe ammesso una consulenza tecnica per ricercare d’ufficio gli eventuali versamenti aventi natura “solutoria”, così introducendo una consulenza di natura esplorativa.

2. Va preliminarmente rilevato che la controricorrente ha depositato la memoria ex art. 378 c.p.c., solo in data 8 aprile 2017, quando il termine ivi previsto per l’incombente era già decorso; del contenuto della memoria questa Corte non può dunque tenere conto, salvo a rilevare che la originaria controricorrente è stata incorporata nella Ubi Banca s.p.a.; va inoltre respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, sollevata dalla banca controricorrente sul presupposto che la ricorrente sia parte vittoriosa del giudizio di appello. Al contrario, per effetto della sentenza oggi impugnata, la società ha visto decurtare la somma a proprio credito in linea capitale da Euro 238.658,51 ad Euro 65.497,11, il chè evidenzia una sicura soccombenza parziale sul quantum debeatur, che legittima l’interesse a proporre l’odierno giudizio.

3. I motivi di ricorso, che per la loro stretta connessione possono essere congiuntamente esaminati, sono infondati e vanno respinti.

4. Questa Sezione ha già affermato che “in tema di prescrizione estintiva, l’elemento costitutivo della relativa eccezione è l’inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio e la manifestazione della volontà di profittare dell’effetto ad essa ricollegato dall’ordinamento, mentre la determinazione della durata di questa configura una “quaestio iuris” sulla identificazione del diritto azionato e del regime prescrizionale applicabile che, previa attivazione del contraddittorio, è rimessa al giudice” (Sez. 1, Sentenza n. 15337 del 25/07/2016).

5. Nella specie la Corte territoriale ha correttamente applicato tale principio, disponendo due integrazioni alla consulenza “al fine di recepire i più recenti insegnamenti giurisprudenziali in tema di decorrenza del termine decennale di prescrizione e di capitalizzazione degli interessi passivi, anche con riferimento alle commissioni di massimo scoperto” (così testualmente a pagg. 6-7 della sentenza di appello). Così facendo la Corte territoriale non ha affatto violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, posto che non è controverso che l’eccezione di prescrizione estintiva sia stata sollevata dalla banca, ma, qualificando l’eccezione formulata in relazione alla diversa applicazione della normativa, ha risolto una quaestio iuris, in ciò minimente violando le norme sul principio dispositivo nel processo.

6. In relazione poi alla pretesa natura esplorativa della ctu, se è certamente vero che in astratto la consulenza tecnica d’ufficio ha la funzione di offrire al giudice l’ausilio delle specifiche conoscenze tecnico-scientifiche che si rendono necessarie al fine del decidere, e presuppone che siano stati forniti dalle parti interessate concreti elementi a sostegno delle rispettive richieste non potendo supplire all’assolvimento dell’onere probatorio dei fatti costitutivi dei diritti fatti valere dalle parti (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12921 del 23/06/2015), va tuttavia rilevato che nel caso di specie l’eccezione di prescrizione estintiva era stata sollevata; che la consulenza di primo grado aveva identificato una decorrenza della prescrizione rispetto alle rimesse effettuate sul conto; che la sentenza di appello ha disposto il rinnovo della ctu per correggere l’elaborato avendo essa provveduto a correggere la motivazione del Tribunale. Invero la Corte distrettuale ha distinto la decorrenza del termine prescrizionale in relazione alla natura dei versamenti effettuati, distinguendo quelli aventi natura ripristinatoria della provvista per i quali la decorrenza è stata individuata nella data di chiusura del conto corrente – da quelli aventi natura solutoria in quanto costituenti rientro da sconfinamenti rispetto alla disponibilità, rispetto ai quali la prescrizione è stata individuata nella data delle singole annotazioni, in applicazione del principio sancito da questa Corte a partire da Sez. U., Sentenza n. 24418 del 02/12/2010, sulla cui correttezza la ricorrente espressamente concorda (cfr. pag. 5 ricorso). Ne deriva che non vi è stata alcuna supplenza del giudice rispetto all’onere di allegazione e prova ricadente sulle parti, ma semplicemente una diversa valutazione giuridica della decorrenza del termine prescrizionale per effetto dell’esame delle rimesse sul conto, che chiaramente costituivano il presupposto di fatto – già dal primo grado – della spiegata eccezione di prescrizione.

7. La soccombenza regola le spese.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA