Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14895 del 06/07/2011
Cassazione civile sez. II, 06/07/2011, (ud. 28/04/2011, dep. 06/07/2011), n.14895
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ODDO Massimo – Presidente –
Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –
Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –
Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –
Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 31316/2007 proposto da:
A.V. O A. C.F. (OMISSIS), elettivamente
domiciliata in ROMA, V.AVIGNONE 102 SC. B, presso lo studio
dell’avvocato GANGALE ANDREA, rappresentata e difesa dall’avvocato DE
MARTINO Luigi;
– ricorrente –
contro
D.R.F. C.F. (OMISSIS), IN PROPRIO EX ART. 86
c.p.c., elettivamente domiciliato in ROMA, P.LE CLODIO 14, presso lo
studio dell’avvocato GRAZIANI Andrea, rappresentato e difeso anche
avvocato RENZULLI MAURIZIO;
– controricorrente –
e contro
A.L. o A., P.A., A.M. o
A., A.A. o A., A.F., o A.,
P.G.; AM.AN., o A.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 394/2007 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,
depositata il 12/06/2007;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
28/04/2011 dal Consigliere Dott. EMILIO MIGLIUCCI;
udito l’Avvocato Colucci Angelo con delega depositata in udienza
dell’Avv. Renzulli Maurizio difensore del resistente che si riporta
agli atti;
Sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. SCARDACCIONE
Eduardo Vittorio, che lette le conclusioni del P.M. nulla oppone.
Fatto
RILEVATO IN FATTO E DIRITTO
Che con ordinanza emessa all’udienza di discussione dell’8 giugno 2010 il Collegio aveva disposto l’integrazione del contraddittorio, a cura della ricorrente A.V. o A., nei confronti di A.L. (o A.), A.A. (o A.), A.F. (o A.), Am.An. (o A.) e A.M. (o A.), quali eredi di A.A. (o A.) nel termine di 90 gg. dalla pronuncia dell’ordinanza;
dall’attestazione della cancelleria della seconda Sezione civile del 6/12/2010 è risultato che l’integrazione del contraddittorio non è stata effettuata nei termini prescritti;
pertanto il ricorso proposto avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno dep. il 12 giugno 2007 va dichiarato inammissibile ex art. 331 cod. proc. civ.;
le spese della presente fase seguono la soccombenza e vanno liquidate a favore del resistente costituito D.R.F..
P.Q.M.
dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la ricorrente al pagamento in favore del resistente costituito D.R.F. delle spese relative alla presente fase che liquida in euro 3.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 3.000,00 per onorari di avvocato oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2011