Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14895 del 01/07/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 14895 Anno 2014
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: CRISTIANO MAGDA

ORDINANZA
sul ricorso 19301-2012 proposto da:
CTE SPEDIZIONI SRL, in persona dei legali rapp.ti p.t. SIMONE DAL DEGAN
DLDSMN79A16F964C e GRAZIANO FRANCHIN FRNGZN50L22G167P, elettivamente
domiciliati in ROMA, al viale MAZZINI 6, presso lo studio dell’avvocato MANUELA AGNITELLI,
rappresentati e difesi dall’avvocato ENRICO GROSSO, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente contro
LA NUOVA FORNITURE INERTI SRL in persona del legale rapp.te .p. t., elettivamente domiciliata
in ROMA, alla via CARLO ALBERTO 18, presso lo studio dell’avv. CARMELO COMEGNA,
rappresentata e difesa dall’avv. ANTONIO BERTOLI, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente contro
FALLIMENTO CTE SPEDIZIONI SRL in persona del Curatore p.t., elettivamente domiciliato in
ROMA, alla via DANTE DE BLASI 5, presso lo studio dell’avvocato MARCO PAOLO FERRARI,
rappresentato e difeso dall’avvocato ROBERTO,NEVONI giusta procura a margine del controricorso;

Data pubblicazione: 01/07/2014

- controricorrente avverso la sentenza n. 1574/2012 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA del 14.6.2012, depositata
il 04/07/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/04/2014 dal Consigliere Relatore
dott.ssa MAGDA CRISTIANO;

udito per il controricorrente l’Avvocato Marco Paolo Ferrari, che si riporta agli scritti.

E’ stata depositata la seguente relazione, ritualmente comunicata alle parti:
La Corte d’Appello di Venezia, con sentenza del 4.7.012, ha respinto il reclamo
proposto da C.T.E. Spedizioni S.r.l. contro la sentenza del Tribunale di Padova che
aveva dichiarato il fallimento della società su istanza della Nuova Forniture Inerti
s.r.I., creditrice munita di decreto ingiuntivo esecutivo.
Per ciò che nella presente sede ancora interessa, la corte territoriale – dopo aver
rilevato che Nuova Forniture Inerti, nelle more fra il deposito del ricorso di fallimento
e la sentenza dichiarativa, aveva riscosso il credito portato dal decreto ingiuntivo a
seguito di un pignoramento presso terzi, e dopo aver sollevato d’ufficio la questione
della legittimazione attiva della creditrice istante, fissando un’apposita udienza per
consentire alle parti di contraddire in ordine ad essa – ha accertato che la reclamata
non aveva perso il diritto a richiedere il fallimento della reclamante, che era ancora
sua debitrice delle spese della causa di opposizione al decreto ingiuntivo e di quelle
relative al ricorso per fallimento.
La sentenza è stata impugnata da C.T.E. con ricorso per cassazione affidato a due
motivi, cui Nuova Forniture Inerti s.r.l. e il curatore del Fallimento hanno resistito con
separati controricorsi.
1) Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione del proprio diritto di difesa e
degli artt. 181. fall., 101 c.p.c., 3, 24 e 111 Cost.. Rileva a riguardo che la questione
concernente la legittimazione di Nuova Forniture Inerti ad agire ai sensi dell’art. 6, 1°
comma, I. fall. è stata risolta dalla corte del merito sulla base di due documenti (le
mail con le quali le era stato richiesto il pagamento delle spese) che la creditrice
istante aveva prodotto, irritualmente e tardivamente, solo nel corso dell’ultima
udienza, senza depositarli preventivamente in cancelleria e senza che le fosse stato
dato modo di esaminarli; nega, in particolare, di aver potuto contestare il contenuto
di quei documenti (come è stato, invece, affermato dal giudice del reclamo)
attraverso la memoria depositata prima dell’udienza, nella quale, a suo dire, si era
limitata ad anticipare l’unica “mossa” possibile della propria controparte.
Il motivo appare inammissibile.
Costituisce infatti principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che nel
caso in cui il ricorrente non indichi lo specifico e concreto pregiudizio subito in
conseguenza dell’error in procedendo lamentato, questo non acquista rilievo idoneo
a determinare l’annullamento della sentenza impugnata (cfr., fra molte, Cass.
18635/11). C.T.E. avrebbe pertanto dovuto specificare quali difese, decisive ai fini
della dimostrazione del difetto di legittimazione attiva di Nuova Forniture Inerti, essa
non ha potuto svolgere a causa della (asseritamente) tardiva produzione dei
documenti sui quali la corte territoriale ha fondato il proprio convincimento.
La ricorrente, invece, non lamenta l’erroneità dell’accertamento compiuto dalla corte
territoriale e non contesta più, nella presente sede, l’esistenza del residuo credito
della società istante.
Va aggiunto, ad ogni buon conto, che del tutto fuorviante è il richiamo di C.T.E. al
disposto del 7° e dell’8° comma dell’art. 18 I. fall., che disciplinano la scansione
temporale in cui avviene la costituzione delle parti nel giudizio di reclamo: è stata
infatti la corte d’appello a sollevare d’ufficio la questione pregiudiziale in esame ed a
fissare un’udienza specificamente destinata alla sua trattazione, entro la quale,
pertanto, reclamante e reclamata, nel pieno rispetto del principio del contraddittorio,
avrebbero utilmente potuto dedurre e controdedurre sul punto e produrre nuovi
mezzi di prova a conforto dei rispettivi assunti.
E’ d’altro canto pacifico che la fallita avesse ricevuto le mail prodotte da Nuova
Forniture Inerti, tanto da aver sostenuto, proprio nella memoria depositata prima
dell’udienza, che le spese legali non integravano un credito certo, liquido ed esigibile
della società istante e che questa aveva, in ogni caso, rinunciato alla loro
riscossione.

Il collegio ha esaminato gli atti, ha letto la relazione e ne ha condiviso le conclusioni.
Il ricorso deve pertanto essere respinto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali, che liquida in favore di ciascuna delle due parti controricorrenti in €
3.100, di cui € 100 per esborsi, oltre rimborso forfetario del 5% ed accessori di
legge.
Roma, 23 aprile 2014.

Non risulta, infine, che C.T.E., presente all’udienza, si sia opposta alla produzione
delle mail od abbia chiesto un rinvio per esaminarle.
2) Resterebbe assorbito il secondo motivo del ricorso, con il quale la ricorrente,
lamentando violazione dell’art. 6 I.fall., deduce che, una volta accertata
l’inammissibilità dei documenti prodotti dalla creditrice istante, la corte territoriale
avrebbe dovuto revocare la sentenza dichiarativa, pronunciata nonostante il
sopravvenuto venir meno della legittimazione della ricorrente.
Tanto potrebbe essere deciso in camera di consiglio, ai sensi degli artt. 375 e 380
bis c.p c.

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