Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14894 del 20/07/2016


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Cassazione civile sez. trib., 20/07/2016, (ud. 13/06/2016, dep. 20/07/2016), n.14894

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. IZZO Fausto – Consigliere –

Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere –

Dott. CATENA Rossella – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23918-2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

GIEFFE SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 514/2009 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

LATINA, depositata il 15/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/06/2016 dal Consigliere Dott. ROSSELLA CATENA;

udito per il ricorrente l’Avvocato PUCCIARIELLO che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza 514/39/2009 depositata il 15/07/2009, la CTR di Roma -sezione distaccata di Latina – ha accolto l’appello proposto dalla Gieffe s.r.l., soggetta a procedura concorsuale di fallimento con dichiarazione del 27/09/1999, avverso la decisione della CTP di Latina, che aveva respinto il ricorso della predetta societa’ con sentenza n. 227/02/2006.

La Gieffe s.r.l., in particolare, aveva ricevuto la notifica di un avviso di accertamento relativo all’anno di imposta 1998, con cui, sulla scorta delle risultanze del p.v.c. redatto dalla G. di F. in data 15/07/1998, allorche’ la societa’ era ancora in bonis, era stato accertato un maggior reddito imponibile ai fini Iva, lrpeg, Irap, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 41 e 39.

2.La CTP rigettava il ricorso della societa’ in quanto il p.v.c. della G. di F. era stato notificato all’amministratore unico della societa’ e, quindi, detto atto era conosciuto o conoscibile dal curatore fallimentare entrato in possesso della documentazione relativa alla fallita societa’, essendo quindi del tutto legittimo il rinvio per relationem contenuto nell’avviso di accertamento, peraltro adeguatamente motivato.

2. La CTR, adita su appello della societa’: a) ha rilevato che l’amministratore unico della fallita societa’ era stato condannato per non aver tenuto aggiornate le scritture contabili, tanto che la curatela non aveva potuto effettuare riscontri contabili per mancanza di gran parte della documentazione fiscale; b) ha ritenuto fondata la censura concernente la mancata allegazione del p.v.c. all’avviso di accertamento, neanche esibito in sede di giudizio, ritenendo che l’avviso di accertamento debba essere correttamente motivato, il che implica la conoscenza e non la mera conoscibilita’ degli atti su cui esso si fonda, che devono essere pertanto allegati e notificati.

3. Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42 in relazione art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto non avendo la curatela fatto oggetto di specifica censura la circostanza che il p.v.c. fosse conosciuto dall’amministratore della societa’ allorche’ questa era ancora in bonis, in quanto ritualmente notificatogli, sul punto si era formata acquiescenza ex art. 329 cod. proc. civ.; tanto premesso, osserva che, per consolidata giurisprudenza di legittimita’, con il fallimento non viene meno la societa’, bensi’ i suoi organi perdono la legittimazione sostanziale e processuale che viene assunta dalla curatela; quest’ultima, quindi, subentra nella posizione della fallita, per cui alla curatela sono opponibili gli atti formati nei confronti della fallita, mentre dopo la dichiarazione di fallimento gli ulteriori atti del procedimento tributario devono indicare quale destinataria l’impresa in procedura e quale legale rappresentante il curatore fallimentare, come verificatosi nel caso in esame, in cui il curatore aveva ricevuto la notifica dell’avviso di accertamento; parimenti legittima, alla luce della giurisprudenza di legittimita’, e’, in tal caso, la motivazione per relationem dell’avviso di accertamento notificato al curatore.

La doglianza e’ fondata.

Con sentenza della Sezione 5, n. 11784 del 14/05/2010, Min. Economia Finanze ed altro contro Fall. Cucca, Rv. 613070, e’ stata affermata la legittimita’ dell’avviso di accertamento notificato al curatore del fallito, motivato per relationem, mediante rinvio al pubblico verbale di constatazione precedentemente notificato al contribuente ancora in bonis, non comportando la dichiarazione di fallimento il venir meno dell’impresa, ma solo la perdita della legittimazione sostanziale e processuale da parte del suo titolare ed il subentro del curatore fallimentare nella sua posizione, con la conseguenza che gli atti del procedimento tributario formati in epoca anteriore alla dichiarazione di fallimento del contribuente, ancorche’ a lui intestati, sono opponibili alla curatela.

Con sentenza della Sez. 5, n. 24254 del 27/11/2015, Agenzia delle Entrate contro Fallimento Cucca Giambattista, Rv. 637592, e’ stato poi ritenuto che In tema di adempimento dell’obbligo di motivazione dell’atto di accertamento, l’obbligo di consegna al curatore della documentazione amministrativa dell’impresa fallita lascia ritenere, con presunzione iuris tantum, che anche il verbale di constatazione, notificato al fallito quando era in bonis, sia pervenuto nella disponibilita’ del curatore e sia stato dallo stesso conosciuto, sicche’ in tal caso non e’ necessario che l’atto impositivo riporti in allegato il processo verbale richiamato.

A cio’ va aggiunta la considerazione che la circostanza che il legale rappresentante della societa’ fosse stato condannato per bancarotta documentale, non dimostra automaticamente che al curatore non fosse stato consegnata il p.v.c., altra cosa essendo le scritture contabili da un atto della G. di F..

La sentenza impugnata va quindi cassata con rinvio alla CTR Lazio in diversa composizione, che riesaminera’ la questione alla luce del principio di diritto in precedenza esposto, provvedendo anche alla liquidazione delle spese del giudizio per cassazione.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Lazio in diversa composizione, anche perche’ provveda sulle spese del giudizio per cassazione.

Così deciso in Roma, il 13 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2016

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