Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14894 del 06/07/2011

Cassazione civile sez. II, 06/07/2011, (ud. 07/04/2011, dep. 06/07/2011), n.14894

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – rel. Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 25694/2005 proposto da:

P.C. C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZALE CLODIO 13, presso lo studio

dell’avvocato COCCO Gianluigi, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

P.S., P.G., PE.GI.,

elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA DELLA LIBERTA’ 20, presso

lo studio dell’avvocato CAROLEO Francesco, che li rappresenta e

difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 4487/2004 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 18/10/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/04/2011 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA SAN GIORGIO;

udito l’Avvocato Cocco Gianluigi difensore del ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avv. Caroleo Francesco difensore dei resistenti che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – Con atto di citazione ritualmente notificato, P. C. convenne in giudizio i propri fratelli G., Gi. e P.S., proponendo appello avverso la sentenza non definitiva del Tribunale di Roma con la quale era stato condannato a pagare a ciascuno di loro la somma pari ad un quarto del valore commerciale dell’immobile sito in (OMISSIS) (rimettendo le parti in istruttoria per l’accertamento di quanto dovuto), a titolo di risarcimento del danno causato dal proprio rifiuto a prestare il consenso necessario per l’acquisto della proprietà dell’immobile già dell’I.N.A. (quindi dello IACP) e condotto in locazione, con promessa di vendita, da P. P. e E.A., genitori delle parti.

2. – La Corte di appello di Roma, con sentenza depositata il 18 ottobre 2004, respinse i primi due motivi di gravame, con i quali si denunciava rispettivamente il rigetto della eccezione di prescrizione del diritto degli appellati di accettare l’eredità dei propri genitori, e la dichiarazione di illegittimità della condotta dell’appellante nonchè la risarcibilità del danno lamentato dagli appellati.

Osservò al riguardo il giudice di appello che la comprovata esistenza di accordi con i fratelli relativi all’uso dell’immobile in questione da parte di P.C., sul presupposto che si trattasse di un bene in comunione, costituiva una chiara forma di accettazione tacita dell’eredità di E.A., subentrata quale unica conduttrice nel rapporto di locazione alla morte del marito, con la conseguenza che ciascuno dei fratelli era subentrato nei diritti spettanti all’assegnatario dell’alloggio ai sensi della L. n. 43 del 1949, e cioè il diritto di godimento dell’immobile e la facoltà di riscatto alla scadenza del termine. Sicchè il rifiuto da parte di C. a prestare il proprio consenso alla vendita era illegittimo, in quanto egli non era l’unico erede dei genitori e il trasferimento della proprietà dell’immobile sarebbe dovuto avvenire in favore di tutti gli eredi.

Peraltro, osservò la Corte, in accoglimento del terzo motivo di gravame, con il quale si denunciava la erronea quantificazione del risarcimento del danno a carico di P.C., che tale danno non avrebbe potuto essere automaticamente determinato dal giudice in misura corrispondente al valore commerciale dell’immobile, mancando la prova del fatto che il rifiuto dallo stesso C. opposto avesse definitivamente pregiudicato la facoltà dei fratelli di riscattare l’immobile.

Piuttosto, non essendo dimostrato che l’I.A.C.P. avesse rifiutato di procedere al trasferimento dell’immobile, il danno sofferto dagli appellati era risarcibile nella misura – non quantificabile in quel giudizio, in cui era stata impugnata la sola sentenza non definitiva che aveva riconosciuto il diritto al risarcimento del danno – delle conseguenze dannose del ritardo con il quale l’immobile sarebbe stato loro trasferito.

Conclusivamente, la Corte capitolina condannò P.C. al risarcimento del danno subito dagli appellati per effetto del rifiuto opposto al trasferimento dell’immobile.

3. – Per la cassazione di tale sentenza ricorre P.C. sulla base di tre motivi. Resistono con controricorso G., Gi. e P.S..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con la prima censura, si denuncia “violazione e falsa applicazione delle norme di diritto, erronea interpretazione dei fatti di causa” con riguardo al convincimento, espresso dalla Corte di merito, che i fratelli P. avessero tacitamente acquistato l’eredità della madre, subentrata nel rapporto di locazione alla morte del coniuge, attraverso gli accordi conclusi sulla destinazione dell’immobile de quo a destinazione esclusiva di P.C.. Secondo il ricorrente, la donna non sarebbe subentrata in quel rapporto, consistito in un contratto di futura vendita, non avendo la stessa mai versato i ratei mensili nè presentato denuncia di successione al marito: sicchè ella non avrebbe potuto lasciare alla sua morte i diritti già spettanti a quest’ultimo sull’immobile, i quali si sarebbero, invece, trasferiti in capo al solo C., essendosi egli surrogato al padre nel versamento dei canoni mensili, ed essendosi prescritto il diritto degli altri fratelli alla propria quota, per essere intervenuti gli accordi sulla destinazione dell’immobile oltre quindici anni dopo la morte di P.P..

2.1. – La censura è destituita di fondamento.

2.2. – Correttamente la Corte di merito, una volta accertato che, dopo la morte di E.A., l’immobile de quo era stato utilizzato prevalentemente, con il consenso dei fratelli, da P.C., il quale si era impegnato a versare le rate residue del canone di locazione, ne ha inferito che tale accordo presupponesse da parte degli stessi l’accettazione tacita dell’eredità della madre, la quale, a sua volta, dopo la morte del coniuge, era rimasta unica assegnataria dell’appartamento, con diritto di godimento e di riscatto dello stesso alla scadenza del termine.

Ne consegue inequivocabilmente la esclusione della fondatezza della tesi del ricorrente circa la intervenuta prescrizione del diritto dei fratelli dello stesso di accettare l’eredità del padre, tenuto conto che i diritti, come gli obblighi, inerenti al bene in questione, erano stati loro trasmessi per effetto della successione alla madre E.A., subentrata al coniuge defunto nel rapporto di locazione avente ad oggetto lo stesso bene.

3. – Con il secondo motivo, si deduce “violazione e falsa applicazione delle norme di diritto, erronea interpretazione dei fatti di causa, contraddizione in termini”. Avrebbe errato la Corte territoriale nello stabilire, in assenza di alcun riferimento normativo o giurisprudenziale, la illegittimità del rifiuto di P.C. a prestare il proprio consenso al trasferimento dell’immobile in capo a tutti i fratelli, sul presupposto che egli avesse l’obbligo di partecipare al contratto definitivo di assegnazione. Nè sarebbe stato dimostrato che il rifiuto dell’attuale ricorrente fosse ostativo al trasferimento del bene in capo agli altri fratelli o che non potesse essere applicato nella specie il disposto dell’art. 2932 cod. civ..

4.1. – Anche tale censura risulta infondata.

4.2. – La illegittimità del comportamento dell’attuale ricorrente è stata ravvisata dalla Corte di merito nell’atteggiamento di non collaborazione dallo stesso tenuto in occasione della stipulazione dell’atto di compravendita dell’immobile in questione, che, avuto riguardo alla sua qualità di coerede dei fratelli, aveva ostacolato l’esercizio del diritto di riscatto in cui i quattro fratelli P. erano succeduti in forza del rapporto di locazione, o, più precisamente, di assegnazione con promessa di vendita, che con l’I.A.C.P. (e, prima, con l’I.N.A. Casa) avevano intrattenuto dapprima i genitori, quindi, dopo la morte del padre, la sola E. A..

5. – Con la terza doglianza, si lamenta “insanabile contraddizione tra motivazione e dispositivo, violazione di legge”. Il giudice di secondo grado, in accoglimento del terzo motivo di appello, aveva affermato che il danno risarcibile non poteva essere determinato automaticamente mancando la prova del fatto che il rifiuto opposto da P.C. avesse irrimediabilmente danneggiato i suoi fratelli, impedendo loro l’esercizio della facoltà di riscattare l’immobile in questione, e che detto danno sarebbe stato risarcibile nella misura delle conseguenze dannose del ritardo con il quale l’immobile medesimo sarebbe stato trasferito agli altri eredi.

Peraltro, contraddittoriamente rispetto a quanto affermato nella parte motiva, nel dispositivo della sentenza impugnata si condannava P.C. al risarcimento del danno subito dagli appellati per effetto del rifiuto opposto al trasferimento dell’immobile.

6.1. – La censura non è meritevole di accoglimento.

6.2. – Non è, infatti, ravvisabile nella sentenza impugnata la lamentata contraddizione tra motivazione e dispositivo.

Invero, la Corte capitolina, accertata la erroneità della quantificazione del risarcimento del danno operata dal primo giudice in ragione del valore commerciale dell’immobile, in considerazione della mancata dimostrazione dell’irrimediabile pregiudizio all’esercizio della facoltà degli eredi della E. di riscattare l’immobile in questione, ha individuato il criterio corretto per la quantificazione del danno dagli stessi subito per effetto del comportamento di P.C. nella entità delle effettive conseguenze dannose del ritardo con il quale si sarebbe proceduto al trasferimento dell’immobile medesimo: quantificazione all’evidenza non operabile in quella sede, deputata al sindacato della sola sentenza non definitiva che aveva riconosciuto il diritto al risarcimento del danno in capo agli attuali resistenti.

7. – Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato. Nella peculiarità della controversia, e nell’esito alterno della vicenda processuale, le ragioni della compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 7 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2011

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