Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14893 del 20/07/2016


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Cassazione civile sez. trib., 20/07/2016, (ud. 13/06/2016, dep. 20/07/2016), n.14893

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. IZZO Fausto – Consigliere –

Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere –

Dott. CATENA Rossella – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11950/2010 proposto da:

F.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. P. DA

PALESTRINA 53, presso lo studio dell’avvocato PEPPINO MARIANO,

rappresentato e difeso dall’avvocato VINCENZO PARRELLO giusta delega

a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 65/2009 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

REGGIO CALABRIA, depositata il 04/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/06/2016 dal Consigliere Dott. ROSSELLA CATENA;

udito per il ricorrente l’Avvocato ROSAMARIA MARIANO per delega degli

Avvocati PARRELLO e MARIANO che ha chiesto l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato PUCCIARIELLO che ha chiesto

il rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza 64/15/2009 depositata il 04/11/2009, la CTR di Catanzaro – Sezione distaccata di Reggio Calabria – ha respinto l’appello proposto da F.A. avverso la decisione della CTP di Reggio Calabria, depositata in data 30/06/2008, che aveva parzialmente respinto il ricorso dello stesso F..

Questi, in particolare, aveva ricevuto, in data 22/01/2007, la notifica di un avviso di accertamento relativo all’anno di imposta 2002, con cui erano state accertate maggiori imposte ai fini Irpef, Irap, contributi Inps ed addizionali locali, a seguito dell’applicazione degli studi di settore e della mancata adesione al contraddittorio ritualmente instaurato.

In sede di autotutela dapprima, e quindi in sede di ricorso giurisdizionale, il contribuente ha sostenuto che l’avviso di accertamento fosse basato su risultanze di ricostruzioni di ricavi effettuate in maniera statistico-matematica, senza alcuna disamina delle singole componenti dei costi e dei ricavi dell’anno di imposta, ed inoltre senza tener conto del risultato di congruità cui si sarebbe pervenuti se si fosse applicato lo studio di settore revisionato.

2. La CTP, con sentenza n. 196/2/08, condividendo in parte le doglianze del contribuente, aveva ridotto del 30% il maggior reddito accertato e, conseguentemente, le sanzioni.

2. La CTR, adita su appello del contribuente: a) ha ritenuto corretta la procedura amministrativa ed irrilevante il breve lasso di tempo intercorso tra il contraddittorio e la notifica dell’accertamento, in ogni caso non dimostrativa di alcun convincimento precostituito da parte dell’A.F., così come irrilevanti in tal senso sono stati ritenuti gli esiti dei contraddittori relativi agli accertamenti inerenti due precedenti annualità; b) ha ritenuto non fondata la censura concernente l’illegittimità dell’accertamento, in quanto basato su studi di settore non “evoluti”, e quindi più restrittivi, rilevando che il dato statistico su cui lo studio di settore si basa è accompagnato, nel caso in esame, da dati reali forniti dal contribuente medesimo (tipologia di attività commerciale esercitata, dislocazione e dimensioni dell’esercizio commerciale), oltre che dall’ammontare del reddito imponibile dichiarato, dall’ammontare delle giacenze finali e del volume d’affari; c) ha confermato la riduzione del 30% del reddito accertato, ritenendola frutto di una valutazione equitativa che aveva tenuto conto anche degli studi di settore “evoluti”, che consentono, cioè, all’A.F. di tenere conto della situazione del mercato locale; d) aveva dichiarato nel resto inammissibili gli altri motivi di appello, che si risolvevano in un generico richiamo alle doglianze proposte in primo grado.

3. Avverso tale sentenza F.A. propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

L’Avvocatura Generale dello Stato per l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nonchè omessa, contraddittoria o insufficiente motivazione, nella parte in cui la sentenza impugnata ha individuato gli elementi che avrebbero sostenuto le risultanze dello studio di settore – di per sè insufficienti a fondare l’accertamento in quanto costituenti presunzioni semplici – nei ricavi dichiarati dal contribuente per circa 347.000,00 Euro, nelle giacenze di magazzino, di circa 50.000,00 Euro superiori a quelle dell’anno precedente, nella tipologia di attività commerciale; in particolare, si osserva che i ricavi sono il prodotto dello studio di settore, per cui non possono essere considerati un elemento ulteriore per confermare lo studio di settore medesimo, anche prescindendo dal fatto che la valutazione dei ricavi dichiarati dal contribuente, depurati dai costi, determina proprio il reddito di impresa esposto correttamente dal contribuente, non comprendendosi per quale ragione un’azienda che dichiara ricavi per circa 347.000,00 Euro non possa dichiarare un reddito di circa 12.000,00 Euro, ciò anche alla luce del volume dei costi, non contestato dall’A.F., pari ad Euro 293.194,00 per merci e ad Euro 47.590,00 per personale; quanto alle giacenze di magazzino, appare evidente che proprio dall’attività commerciale il ricorrente avesse tratto le fonti per l’acquisto di scorte, e che detto acquisto costituisca la voce principale dei costi aziendali, il cui importo va sottratto dai ricavi, ciò senza considerare che proprio le giacenze finali dimostrano una contrazione delle vendite e di crisi congiunturale, ossia di minor reddito; quanto alla ritenuta inattendibilità del reddito dichiarato alla luce della tipologia di attività, la stessa costituisce il frutto di valutazioni personali ed approssimative, che non tengono conto del fatto che in periodi di crisi congiunturale proprio i beni voluttuari subiscono notevoli contrazioni, senza neanche considerare la realtà economica locale di un negozio sito nel centro di una città quale (OMISSIS), realtà notoriamente depressa dal punto di vista del mercato.

La doglianza è infondata.

Premesso che, come affermato da questa Corte, i parametri o studi di settore previsti dalla L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, commi da 181 a 187, rappresentando la risultante dell’estrapolazione statistica di una pluralità di dati settoriali acquisiti su campioni di contribuenti e dalle relative dichiarazioni, rivelano valori che, quando eccedono il dichiarato, integrano il presupposto per il legittimo esercizio da parte dell’Ufficio dell’accertamento analitico-induttivo, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ex art. 39, comma 1, lett. d, che deve essere necessariamente svolto in contraddittorio con il contribuente, sul quale, nella fase amministrativa e, soprattutto, in quella contenziosa, incombe l’onere di allegare e provare, senza limitazioni di mezzi e di contenuto, la sussistenza di circostanze di fatto tali da allontanare la sua attività dal modello normale al quale i parametri fanno riferimento, sì da giustificare un reddito inferiore a quello che sarebbe stato normale secondo la procedura di accertamento tributario standardizzato, mentre all’ente impositore fa carico la dimostrazione dell’applicabilità dello “standard” prescelto al caso concreto oggetto di accertamento (Sez. 5, sentenza n. 3415 del 20/02/2015, Agenzia delle Entrate contro Aquila, Rv. 634928), va osservato che nel caso in esame il contribuente non contesta i dati contenuti nell’avviso di accertamento, bensì la valutazione che di essi opera la CTR, il che si risolve in una doglianza in fatto.

Peraltro nella sentenza impugnata si afferma che l’accertamento condotto sulla scorta del dato statistico che fonda gli studi di settore, nel caso in esame si accompagna a dati reali forniti dal contribuente medesimo, che convalidano l’accertamento.

In particolare la questione dei ricavi prospettata dal contribuente è stata erroneamente esaminata, atteso che l’elemento preso in considerazione dall’avviso di accertamento – come si evince dalla sentenza impugnata – non è quello prodotto dallo studio di settore, ma quello dichiarato dal contribuente, che è stato valutato come inspiegabilmente basso e, quindi, indicativo di un comportamento illogico ed antieconomico; analogamente, appare corretta la motivazione fornita in relazione alle giacenze, relativamente alle quali si è osservato, nella sentenza impugnata, che non si comprende come un commerciante con reddito così basso ed in periodo di crisi congiunturale possa fare investimenti di tale entità.

In sintesi, detta motivazione appare congrua sul piano logico e, come tale, incensurabile in sede di legittimità.

2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nonchè omessa, contraddittoria o insufficiente motivazione, nella parte in cui la sentenza impugnata avrebbe sommariamente ritenuto inammissibile il motivo di gravame concernente l’assoluta mancanza di motivazione dell’avviso di accertamento, atteso che l’onere di impugnazione, secondo la giurisprudenza di legittimità, è assolto dalla proposizione delle doglianza seppure in forma sintetica; in ogni caso nell’atto di appello si erano specificate le ragioni del motivo di gravame, alla luce del fatto che in sede di contraddittorio il contribuente aveva prodotto i risultati del nuovo studio di settore ed aveva rimarcato il contenuto sul punto delle stesse direttive dell’Agenzia delle Entrate, richiedendo poi, nelle conclusioni, la declaratoria di nullità o l’annullamento dell’avviso di accertamento per difetto dei presupposti di cui del D.L. n. 331 del 1993, art. 62-sexies, e/o per carenza di motivazione anche in relazione della L. n. 212 del 2000, artt. 7 e 12, manifestando la propria volontà di impugnare la sentenza sul punto.

In sostanza il contribuente si era doluto della mancata applicazione degli studi di settore così detti evoluti, rispetto ai precedenti obsoleti ed applicati nel caso di specie, ed a fronte di ciò l’A.F. neanche in sede giurisdizionale avrebbe giustificato la mancata considerazione delle deduzioni del contribuente.

La doglianza è infondata.

Dalla motivazione della sentenza impugnata si evince chiaramente che la CTR abbia ritenuto che la riduzione del 30% del maggior reddito accertato, già operata dalla CTP, fosse il frutto di una valutazione equitativa che avesse tenuto conto anche degli studi di settore “evoluti”, strumenti più duttili, che consentono all’A.F. di tener conto della situazione locale del mercato.

Ne consegue che, seppure con motivazione sintetica, la CTR abbia ritenuto già applicati, in concreto, gli studi di settore “evoluti”.

3. Con il terzo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nonchè omessa, contraddittoria o insufficiente motivazione, nella parte in cui la sentenza impugnata avrebbe qualificato come frutto di una valutazione equitativa la riduzione del maggior reddito accertato nella misura del 30%, ciò in quanto nel determinare in misura diversa la misura del reddito accertato la sentenza avrebbe dovuto fornire congrua esplicitazione dei criteri seguiti, dovendosi escludere qualsivoglia potere equitativo, come affermato anche dalla giurisprudenza di legittimità.

La doglianza è infondata.

Come in precedenza osservato in relazione al secondo motivo di ricorso, la sentenza impugnata ha fornito una motivazione per relationem alla sentenza della CTP, laddove al di là dell’utilizzo della terminologia “valutazione equitativa”, evidente appare il riferimento agli studi di settore “evoluti” a fondamento della riduzione del 30% del reddito accertato.

Dal rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 5.000,00 oltre spese prenotate a debito.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 5.000,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 13 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2016

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