Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14893 del 13/07/2020

Cassazione civile sez. lav., 13/07/2020, (ud. 27/02/2020, dep. 13/07/2020), n.14893

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17927-2016 proposto da:

P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NOMENTANA 76,

presso lo studio dell’avvocato MARCO SELVAGGI, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato FILIPPO FONTANI;

– ricorrente –

contro

ASSINVEST S.N.C. di R.E. & C. IN LIQUIDAZIONE, in

persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA GIOSUE’ BORSI 5, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO

IACOVINO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

STEFANO GRAUSO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 134/2016 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 02/05/2016, R.G.N. 280/2015.

Fatto

PREMESSO

che con sentenza n. 134/2016, depositata il 2 maggio 2016, la Corte d’appello di Firenze, in riforma della sentenza del Tribunale di Prato, ha respinto la domanda, con la quale P.A. aveva chiesto la condanna della società ASSINVEST di R.E. & C. s.n.c. (Agente ALLIANZ S.p.A.), di cui era stato sub-agente, al pagamento anche per il periodo agosto 2010 – 8 agosto 2012, a titolo di rimborso spese, della somma di Euro 600,00 mensili, in aggiunta a quella di Euro 350,00 determinata al momento della stipula del contratto, esponendo che l’importo inizialmente pattuito era stato (per il periodo settembre 2008 – luglio 2010) elevato ad Euro 950,00 e che la sua successiva riduzione era stata decisa in maniera unilaterale dalla società;

– che la Corte ha ritenuto che quello corrisposto nella somma di Euro 600,00 non fosse un rimborso spese ma un incentivo speciale riconosciuto al P. (e ad altro sub-agente) dalla compagnia rappresentata dalla parte appellante: e ciò principalmente sulla base del documento prodotto dalla convenuta con il n. 5 nel giudizio di primo grado e delle stesse dichiarazioni del P., il quale non aveva fornito alcun elemento che potesse giustificare un aumento del rimborso spese della entità richiesta;

– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il P., con quattro motivi, cui ha resistito con controricorso la società ASSINVEST s.n.c. di R.E. & C. in liquidazione;

Diritto

RILEVATO

che con il primo motivo viene dedotta la violazione o falsa applicazione degli artt. 1372,2729 c.c. e art. 116 c.p.c. per avere la Corte di appello fatto discendere effetti, per il ricorrente, da un accordo (quello tra ALLIANZ S.p.A. e ASSINVEST) non sottoscritto nè accettato dal medesimo, seguendo un ragionamento presuntivo illegittimo;

– che con il secondo viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per avere la Corte di appello disatteso le risultanze delle prove testimoniali e posto a fondamento della propria decisione fatti contestati e non provati dalla società;

– che con il terzo viene dedotto il vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5 per avere la Corte omesso di valutare fatti decisivi, quali: la falsità della sottoscrizione della lettera in data 7/7/2008, con la quale sarebbe stata pattuita dalle parti un’incentivazione per il periodo luglio 2008 – giugno 2010; il contenuto delle dichiarazioni di alcuni testi; il fatto che il rimborso spese riguardasse anche il periodo da settembre 2008 a luglio 2009 mentre il doc. 5 prodotto in primo grado dalla resistente si riferiva soltanto all’annualità luglio 2009 – giugno 2010; la produzione delle attestazioni fiscali emesse dalla società sui pagamenti eseguiti al proprio collaboratore; la mancata risposta, senza giustificazione, all’interrogatorio deferito;

– che con il quarto motivo viene ancora dedotto il vizio di motivazione ex art. 360, n. 5 per avere la Corte di appello omesso di esaminare il fatto che dalle risultanze istruttorie non era emerso alcun trasferimento di denaro dalla compagnia assicuratrice all’agente o al sub-agente nè erano stati provati i presupposti al verificarsi dei quali ALLIANZ avrebbe riconosciuto delle incentivazioni;

osservato:

che il primo motivo risulta inammissibile;

– che, infatti, in tema di prova presuntiva ex art. 2729 c.c., è incensurabile in sede di legittimità l’apprezzamento del giudice del merito circa la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di presunzione, rimanendo il sindacato della Corte di cassazione circoscritto alla verifica della tenuta della relativa motivazione, nei limiti segnati dall’art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. n. 1234/2019);

– che, d’altra parte, è consolidato l’orientamento, per il quale nella prova per presunzioni, ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c., non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, ma è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità; occorre, cioè, che il rapporto di dipendenza logica tra il fatto noto e quello ignoto sia accertato alla stregua di canoni di probabilità, con riferimento ad una connessione possibile e verosimile di accadimenti, la cui sequenza e ricorrenza possono verificarsi secondo regole di esperienza (Cass. n. 22656/2011, fra le molte conformi);

– che parimenti inammissibile risulta il secondo motivo, atteso che, in tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a base degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità: con la conseguenza che la denuncia della violazione di dette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali ma un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall’art. 360 c.p.c., n. 5, come riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012 (Cass. n. 23940/2017);

– che è poi del tutto consolidato il principio, per il quale spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllare l’attendibilità e la concludenza delle prove, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova (Cass. n. 25608/2013, fra le molte conformi);

– che, alla stregua del medesimo principio, devono ritenersi inammissibili anche il terzo e il quarto motivo, con i quali il ricorrente propone, nella sostanza delle censure svolte, una rivisitazione del materiale istruttorio acquisito al giudizio e un nuovo apprezzamento delle sue risultanze, in contrasto con le funzioni e il ruolo assegnati alla Corte di legittimità;

– che, in ogni caso, i motivi in esame non si confrontano con il modello normativo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, quale risultante dalle modifiche introdotte nel 2012 e dalla giurisprudenza di questa Corte a Sezioni Unite in tema di sindacato di legittimità sulla motivazione e di oneri di deduzione del vizio (sentenze n. 8053 e n. 8054 del 2014 e successive numerose conformi);

– che, fermi gli (assorbenti) rilievi che precedono, si deve altresì rilevare come il P., là dove (con il terzo motivo) indica quale fatto decisivo la falsità della sottoscrizione della lettera in data 7 luglio 2008, non riporta nè il verbale di udienza, in cui sarebbe stato operato il disconoscimento, nè la relazione della consulenza tecnica d’ufficio, che avrebbe accertato la falsificazione: e ciò in contrasto con il consolidato principio di diritto, secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione che non consenta l’immediata e pronta individuazione delle questioni da risolvere e delle ragioni per cui si chieda la cassazione della sentenza di merito, nè permetta la valutazione della fondatezza di tali ragioni ex actis, senza la necessità di fare rinvio ed accedere a fonti estranee al ricorso e, quindi, ad elementi ed atti attinenti al pregresso giudizio di merito (Cass. n. 10330/2003, fra le molte conformi);

ritenuto:

conclusivamente che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

– che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 200,00 per esborsi e in Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 27 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2020

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