Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14893 del 06/07/2011

Cassazione civile sez. II, 06/07/2011, (ud. 06/04/2011, dep. 06/07/2011), n.14893

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 31211/2005 proposto da:

B.G. (OMISSIS), R.M.A.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati

STRIANO Costantino, MANFREDONIA CIRO;

– ricorrenti –

contro

A.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA RUBICONE 27, presso lo studio dell’avvocato TESSITORE

MARIA, rappresentata e difesa dall’avvocato TEDESCHI GIUSEPPE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2009/2005 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 28/06/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

06/04/2011 dal Consigliere Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

udito l’Avvocato TEDESCHI Giuseppe difensore del resistente che si

riporta agli atti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso per inammissibilità del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

A.R. chiedeva nel 1995 la demolizione e l’arretramento di un fabbricato costruito in (OMISSIS), a distanza da un suo appezzamento di terreno inferiore a quella legale.

La domanda, nonostante la resistenza dei proprietari della costruzione, veniva accolta dal tribunale di Nola l’8 gennaio 2002.

Il gravame interposto da B.G. e R.M. A. veniva respinto dalla Corte di appello di Napoli, la quale osservava: 1) che nel contratto di compravendita con cui l’ A. aveva alienato alla srl Immobiliare Futura il terreno poi edificato non vi era alcun cenno alla concessione edilizia, che quindi non era stata oggetto di cessione da parte dell’appellata, la quale non aveva rinunciato ad agire per la tutela delle distanze; 2) che la preesistenza del locale della A. doveva essere considerata provata, in quanto circostanza non contestata dai convenuti; 3) che la mancata approvazione del programma di fabbricazione comunale da parte della Regione non era stata provata dagli appellanti. La sentenza è stata depositata il 28 giugno 2005 e notificata.

I B. hanno proposto ricorso per cassazione, notificato il 5 dicembre 2005 e resistito da controricorso.

La controricorrente ha eccepito la tardività dell’impugnazione e ha depositato memoria.

Il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

E’ in atti la sentenza notificata in data 4 agosto 2005, su istanza di A.R., agli avvocati Eugenio Oropallo e Luigi Monaco, quali legali dei signori B.G. e R.M. A..

Da questa data, salva la sospensione feriale fino al 16 settembre 2005, decorreva il termine breve (60 giorni) per proporre il ricorso per cassazione, scaduto il 16 novembre 2005. Detto termine non è stato rispettato, poichè il ricorso è stato notificato il 5 dicembre.

Il ritardo si spiega con l’avvenuta notifica nelle more di altra notifica della sentenza, avvenuta il 6 ottobre 2005 e documentata in atti.

In memoria parte resistente ha dedotto che tale seconda notifica è stata effettuata “per frainteso tra collaboratori”.

Tale allegazione, che rileva sotto il profilo deontologico, non incide comunque sulla decorrenza dei termini, atteso che la prima notifica avvenne ritualmente presso i difensori costituiti, ben in grado di comprendere l’effetto di essa ai fini della decorrenza dei termini di impugnazione.

Discende da quanto esposto la decadenza dall’impugnazione ex art. 327 c.p.c., e l’inammissibilità del ricorso, con la condanna alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite liquidate in Euro 3.000,00 per onorari, Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 6 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2011

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