Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14892 del 21/06/2010

Cassazione civile sez. un., 21/06/2010, (ud. 18/05/2010, dep. 21/06/2010), n.14892

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ELEFANTE Antonino – Primo Presidente f.f. –

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente di sezione –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. PICONE Pasquale – Consigliere –

Dott. FINOCCHIARO Mario – rel. Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 19916-2009 proposto da:

P.S., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE;

– ricorrente che non ha notificato ad alcuno –

avverso la sentenza n. 127/2009 della CORTE CONTI – Sezione

giurisdizionale di ROMA, depositata il 06/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/05/2010 dal Consigliere Dott. MARIO FINOCCHIARO.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza 127/09 la Sezione giurisdizionale Regionale della Corte dei conti per la Regione Lazio ha rigettato la domanda tendente a ottenere la dichiarazione del diritto alla applicazione della percentuale di perequazione del 9 per cento prevista per i pensionati del 1983 dalla tabella allegata alla L. n. 59 del 1991, proposta da P.S. e ha accolto la domanda relativa alla restituzione di quanto trattenuto dalla Amministrazione per indebita erogazione, mandando alla Amministrazione INPDAP per gli adempimenti di competenza. Per il riesame di tale ultima pronunzia ha proposto ricorso, innanzi queste Sezioni Unite, P.S..

In margine a tale ricorso – proposto contro una sentenza pubblicata successivamente al 2 marzo 2006 e, quindi, soggetto alla disciplina del processo di Cassazione così come risultante per effetto dello modifiche introdotte dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 – è stata depositata relazione (ai sensi dell’art. 380-bis perchè il ricorso sia deciso in camera di consiglio.

Non sono state depositate memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La relazione depositata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. precisa quanto segue: “il proposto ricorso pare inammissibile, atteso – a tacere da ogni altro profilo di inammissibilità pur sussistente (atteso che il ricorso non è sottoscritto da un difensore abilitato alla difesa innanzi questa Suprema Corte, fa difetto, totalmente una parte del ricorso dedicata alla esposizione dei motivi del ricorso, è stata impugnata una pronunzia eventualmente impugnabile con appello) – che lo stesso non risulta notificato ad alcuna parte”.

2. Il Collegio, preso atto di quanto sopra ritiene di dovere condividere la trascritta relazione, anche tenuto presente che non sono state presentate memorie in replica alle argomentazioni ivi svolte.

3. Il proposto ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile.

Nessun provvedimento deve adottarsi in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità, atteso che il ricorso stesso non è stato notificato ad alcuna parte (sì che non è identificabile una parte intimata).

PQM

La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso;

nulla sulle spese di questo giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione, il 18 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2010

 

 

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