Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14892 del 20/07/2016


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Cassazione civile sez. trib., 20/07/2016, (ud. 10/06/2011, dep. 20/07/2016), n.14892

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6342/2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

CALCESTRUZZI TOSI SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA F. CONFALONIERI 5,

presso lo studio dell’avvocato ANDREA MANZI, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato SIMONE ROSSINI giusta delega a

margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 9/2011 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

VERONA, depositata il 17/01/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/06/2016 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA;

udito per il ricorrente l’Avvocato MADDALO che si riporta agli atti;

udito per il controricorrente l’Avvocato ALBINI per delega

dell’Avvocato MANZI che ha chiesto il rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DEL CORE Sergio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

L’agenzia delle entrate propone tre motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 9/21/11 del 17 gennaio 2011 con la quale la commissione tributaria regionale di Venezia-Mestre, sezione staccata di Verona, ha ritenuto – in riforma della prima decisione – illegittimi gli avvisi di liquidazione per imposta di registro, ipotecaria e catastale, con relative sanzioni, notificati alla Calcestruzzi Tosi srl in revoca delle agevolazioni da quest’ultima fruite sull’atto di acquisto 20 dicembre 2002 di un lotto edificabile in Comune di (OMISSIS).

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha ritenuto insussistente la causa di decadenza sostenuta dall’amministrazione finanziaria (mancata edificazione nei cinque anni dall’acquisto), essendo quest’ultima dipesa dal comportamento del Comune il quale aveva sospeso la procedura per il rilascio della concessione-autorizzazione edilizia in correlazione ad un contenzioso amministrativo con Ferrovie dello Stato, CIPE e Regione Veneto, coinvolgente altresì – nel passaggio della linea ferroviaria di alta velocità – il terreno in questione. Per la stessa ragione non erano applicabili sanzioni per l’omessa denuncia, D.P.R. n. 131 del 1986, ex art. 19, di un evento ingenerante maggiore imposizione che, fin visto l’esito di tale contenzioso, non poteva ritenersi definitivo.

Resiste con controricorso la Calcestruzzi Tosi srl.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1 Con il primo motivo di ricorso l’agenzia delle entrate lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – violazione dell’art. 112 c.p.c., in combinato disposto con il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2; per avere la commissione tributaria regionale ritenuto non decaduta la società acquirente dai benefici L. n. 388 del 2000, ex art. 33, comma 3, sulla base di un evento di forza maggiore, in realtà non dedotto dalla contribuente.

1.2 Il motivo è infondato.

Contrariamente a quanto sostenuto dall’agenzia delle entrate, la Costruzione Tosi srl aveva dedotto in giudizio, fin dal ricorso introduttivo avverso gli avvisi di liquidazione, la circostanza obiettiva – da essa univocamente assunta a causa della mancata edificazione – della sospensione da parte dell’amministrazione comunale della procedura di rilascio del titolo edificatorio. Nel ricorso introduttivo si allegava infatti: “nel caso di specie, il Comune di San Bonifacio ha omesso di dare seguito alla domanda di concessione-autorizzazione edilizia per l’esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria presentata dalla società, con la quale la medesima ha ravvisato la volontà di esercitare il proprio diritto L’amministrazione comunale ha invece interrotto l’esercizio di questo diritto opponendo alla Calcestruzzi Tosi srl in data 26 maggio 2004 la sospensione dell’esercizio di tale diritto, ed inoltrando successivamente ricorso al TAR Lazio con RFI, Regione Veneto, Cipe (…)”; tale aspetto veniva coltivato nel ricorso in appello, nel quale la società osservava che “la mancata edificazione del quinquennio dell’area non era dovuta a responsabilità dell’appellante” e che, in particolare, la società “aveva presentato in tempo utile (16 dicembre 2003) al Comune di San Bonifacio la domanda di concessione-autorizzazione edilizia per l’esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria, sospesa però dallo stesso a seguito di proposizione di domanda giudiziale. Il Comune (…) congelava nel frattempo il territorio comunale vincolato con il piano regolatore, sia per il vecchio tracciato che per il nuovo tracciato, e non prendeva in considerazione progetti di urbanizzazione in quelle aree fino a quando non si fosse espresso il Tar Lazio (…)”.

Non può dunque sostenersi che la commissione di merito abbia accolto l’appello sulla base di un elemento fattuale non ritualmente e tempestivamente dedotto nel giudizio di opposizione. E’ vero che da tale deduzione la commissione regionale ha poi tratto convincimento circa la sussistenza, nella specie, di una situazione di forza maggiore esimente dalla decadenza per mancata costruzione nel quinquennio (alternativamente all’ipotesi di prescrizione o interruzione del termine legale, sostenuta dalla società); ma tale conclusione, lungi da porsi in violazione del principio di correlazione tra pronuncia e domanda, costituiva l’esito di una determinata qualificazione giuridica della fattispecie. Sicchè l’aver attribuito alla situazione fattuale allegata dalla contribuente la valenza di forza maggiore escludente la decadenza dal beneficio fiscale si è in definitiva risolto in un processo di applicazione normativa rientrante non già nella disponibilità delle parti, mi nel potere-dovere giudiziale.

La doglianza in esame non ha quindi ragion d’essere, nessuna violazione essendosi verificata dell’art. 112 c.p.c., come richiamato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2.

2.1 Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – della L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3, in relazione all’art. 14 preleggi, nonchè del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 5; per avere la commissione tributaria regionale dato erroneamente ingresso ad una ritenuta situazione di forza maggiore quale liberatoria della mancata edificazione del terreno nell’arco del quinquennio dall’acquisto.

2.2 Il motivo è infondato.

La commissione tributaria regionale ha dato puntualmente ed esaurientemente conto – all’esito di una ricostruzione fattuale non censurabile (e comunque neppure censurata) nella presente sede di legittimità – non soltanto delle ragioni per cui la società contribuente non aveva potuto adempiere all’impegno di edificazione dell’area nel quinquennio, ma anche della natura assolutamente impeditiva e cogente di tali ragioni e, pertanto, della loro riconducibilità alla nozione di forza maggiore esimente (nella specie, quale factum principis).

Sul presupposto che, in materia di agevolazioni L. n. 388 del 2000, ex art. 33, comma 3, l’edificazione dell’area in conformità agli strumenti urbanistici attuativi costituisce un obbligo di facere del contribuente-acquirente dell’area, a fronte dell’ottenimento del beneficio fiscale da parte dell’ordinamento, la sentenza impugnata ha accolto una nozione comune di forza maggiore; individuabile in un evento reso tipico dall’essere imprevedibile, inevitabile ed a tal punto cogente da sovrastare, precludendone obiettivamente la realizzazione, la volontà dell’acquirente (nella specie riferita all’adempimento del suddetto obbligo di edificazione nel quinquennio).

Nè la soluzione qui accolta si pone – contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente – in contrasto con il principio di stretta interpretazione delle norme sulle agevolazioni fiscali; atteso che non si tratta qui di riconoscere l’agevolazione in un caso non previsto dalla legge, bensì di escluderne la decadenza sulla base – appunto – di un principio che ha carattere generale.

Ora, nel caso di specie, è pacifico che la società acquirente si sia tempestivamente attivata per richiedere il titolo concessorio della edificazione; e che quest’ultimo non sia intervenuto a causa dell’atteggiamento dell’autorità comunale, la quale ebbe a sospendere a tempo indeterminato la pratica di rilascio di tale titolo non in conseguenza di un comportamento direttamente o indirettamente ascrivibile alla società richiedente, ma per una causa esterna a quest’ultima, in quanto insita nella ritenuta opportunità (discrezionalmente valutata ed esercitata) di attendere la definizione di un contenzioso amministrativo con altri soggetti (concernente il tracciato della linea ferroviaria ad alta velocità).

Nè può condividersi la tesi dell’agenzia delle entrate secondo cui il fatto impeditivo non rileverebbe, ad escludere la decadenza, qualora integrante “l’assenza di edificabilità conseguente alla sopravvenienza di regole urbanistiche”, intesa come assenza (sopravvenuta) di una qualità intrinseca legale del bene; piuttosto che ostacolo allo svolgimento o completamento dell’attività materiale di costruzione.

Posto che ciò che rileva nella concretezza della fattispecie è proprio quest’ultima evenienza; vale a dire, l’operato dell’amministrazione comunale (blocco della pratica di rilascio del titolo di edificazione) quale causa impeditiva dell’avvio dei lavori di costruzione, entro il termine prescritto, su un’area che doveva ancora ritenersi legalmente edificabile, stante il carattere meramente provvisorio e latu sensu cautelativo (fin visto l’esito della lite) della sospensione imposta.

Non è pertanto riscontrabile la dedotta violazione normativa da parte della commissione tributaria regionale, con conseguente riaffermazione in questa sede della insussistenza – a prescindere dall’effettivamente improprio richiamo al D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 5, comma 6, in tema di esimente sanzionatoria in ipotesi di inesigibilità della condotta – del presupposto di decadenza fatto valere dall’agenzia delle entrate.

3.1 Con il terzo motivo di ricorso quest’ultima deduce violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 19 e 69, nonchè D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 5; per avere la commissione tributaria regionale escluso la sanzione, in quanto da essa erroneamente imputata alla mancata edificazione nel quinquennio invece che alla mancata denuncia dell’evento determinante maggiore imposizione ex art. 19 cit..

Si tratta, all’evidenza, di doglianza presupponente la decadenza dalla agevolazione (asseritamente oggetto della mancata denuncia D.P.R. n. 131 del 1986, ex art. 19); senonchè, esclusa tale decadenza per le già esposte ragioni, il motivo in esame trova assorbente definizione nel rigetto della censura che precede.

Ne segue il rigetto del primo e del secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo; le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte:

– rigetta il primo ed il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo;

– condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in Euro 10.000,00, oltre rimborso forfettario spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 10 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2016

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