Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14892 del 15/06/2017


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Cassazione civile, sez. I, 15/06/2017, (ud. 05/04/2017, dep.15/06/2017),  n. 14892

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11837/2012 proposto da:

Commissionaria Petroli S.r.l., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Trionfale n.

7032, presso l’avvocato Goggiamani Dimitri, rappresentata e difesa

dall’avvocato Lo Nigro Filippo, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1426/2011 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 09/11/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/04/2017 dal cons. VALITUTTI ANTONIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale ZENO

Immacolata, che ha concluso per l’inammissibilità o in subordine il

rigetto del ricorso;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato Filippo Lo Nigro che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione notificato il 10 ottobre 2006, la Commissionaria Petroli s.r.l. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Palermo, il Ministero della Giustizia, chiedendone la condanna, ai sensi dell’art. 2043 c.c., al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del mancato rinnovo della concessione demaniale marittima, avente ad oggetto la stazione di bunkeraggio sita nel porto di Palermo, per il quadriennio 2002-2005, in conseguenza della pendenza di un procedimento penale, per il delitto di cui all’art. 416 bis c.p., a carico dell’amministratore di detta società, C.G., poi assolto con sentenza definitiva della Corte di Appello di Palermo. Il Tribunale adito, con sentenza del 6 aprile 2010, rigettava la domanda.

2. La Corte di Appello di Palermo, con sentenza n. 1426/2011, depositata il 9 novembre 2011, rigettava l’appello proposto dalla Commissionaria Petroli s.r.l. La Corte riteneva, invero, applicabile alla responsabilità dello Stato per i danni ingiusti arrecati al cittadino da un comportamento, un atto o un provvedimento giudiziario, la L. 13 aprile 1988, n. 117, art. 2 con la conseguenza che l’azione proposta – nella specie – dalla Commissionaria Petroli s.r.l. nei confronti del Ministero della Giustizia, ai sensi dell’art. 2043 c.c., doveva ritenersi inammissibile, dovendo l’azione proporsi solo nei confronti del Presidente del consiglio dei Ministri, a norma dell’art. 4 Legge succitata.

3. Per la cassazione di tale sentenza ha, quindi, proposto ricorso la Commissionaria Petroli s.r.l. nei confronti del Ministero della Giustizia affidato ad un unico motivo. Il resistente ha replicato con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso, la Commissionaria Petroli s.r.l. denuncia la violazione e falsa applicazione della L. 13 aprile 1988, n. 117, art. 2 nonchè dell’art. 12 preleggi, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

1.1. Lamenta la ricorrente che la Corte di Appello abbia ritenuto applicabile in ogni caso, alla responsabilità dello Stato per i danni ingiusti arrecati al cittadino da un comportamento, un atto o un provvedimento giudiziario, la L. n. 117 del 1988, art. 2 con la conseguenza che l’azione proposta – nella specie – dalla Commissionaria Petroli s.r.l. nei confronti del Ministero della Giustizia, ai sensi dell’art. 2043 c.c., sarebbe inammissibile, dovendo l’azione proporsi solo nei confronti del Presidente del consiglio dei Ministri, a norma della L. n. 117 del 1988, art. 4. Deduce, per contro, l’istante che la norma di cui all’art. 2 Legge cit. si applicherebbe “solo ed esclusivamente se il comportamento (…) o l’atto o il provvedimento giudiziario abbiano causato la privazione della libertà personale del danneggiato”.

1.2. In ogni caso, l’indagine a carico di C.G. (all’epoca amministratore della società ricorrente) sarebbe riconducibile, a parere della deducente, a quella “valutazione del fatto e delle prove” da parte della magistratura inquirente, che escluderebbero la responsabilità della medesima ai sensi della L. n. 117 del 1988, art. 2 con l’effetto di rendere azionabile il pregiudizio ai sensi dell’art. 2043 c.c., nei confronti del Ministero della Giustizia.

2. La doglianza è infondata.

2.1. Dalla sentenza impugnata si evince, invero, che la società appellante aveva dedotto la sussistenza – nella condotta dei magistrati inquirenti, che avevano arrestato e condannato, per il delitto di cui all’art. 416 bis c.p., C.G., poi assolto con formula piena, con sentenza definitiva della Corte di Assise di Appello di Palermo n. 32/2003 – se non del dolo, quanto meno della “colpa grave”, produttiva di danno per la predetta società, essendone derivato il mancato rilascio della concessione demaniale per gli anni 2002-2005. La Corte territoriale ne ha tratto la conseguenza, del tutto ineccepibile, che l’unica azione proponibile da parte della danneggiata era quella di cui alla L. n. 117 del 1988, art. 2 nei confronti dello Stato in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri, e non l’azione risarcitoria ordinaria ai sensi dell’art. 2043 c.c..

2.2. Tanto premesso, è evidente l’erroneità dell’assunto della società ricorrente, secondo la quale la norma di cui all’art. 2 della legge cit. si applicherebbe “solo ed esclusivamente se il comportamento (…) o l’atto o il provvedimento giudiziario abbiano causato la privazione della libertà personale del danneggiato”, essendo, per contro, evidente – alla stregua dello stesso tenore letterale della norma – che essa si applica a tutte le ipotesi di danno conseguente all’illecito posto in essere nell’esercizio dell’attività giudiziaria. Recita, invero, la disposizione (nel testo applicabile ratione temporis): “1. Chi ha subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell’esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia può agire contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e anche di quelli non patrimoniali che derivino da privazione della libertà personale”. L’ampia previsione normativa delle condotte che possono dare luogo a responsabilità dello Stato per l’illecito posto in essere nell’esercizio dell’attività giudiziaria (un comportamento, un atto o un provvedimento giudiziario) è finalizzata, invero, a ricondurre a quella particolare responsabilità, configurata dalla L. n. 117 del 1988 in forme del tutto speciali, in ragione della importanza, della peculiarità e della delicatezza della funzione giudiziaria, tutti quegli accadimenti che possono dare vita ad un illecito del magistrato.

Ai sensi dell’art. 28 Cost., invero, tutti coloro che, sia pure magistrati, svolgono attività statale, sono personalmente responsabili, non escludendosi, tuttavia, poichè la norma rinvia alle leggi ordinarie, che codesta responsabilità sia disciplinata variamente per categorie o per situazioni. Il che comporta, con particolare riferimento ai giudici, che l’affermazione di una loro responsabilità deve avvenire con le condizioni ed i limiti derivanti dalle disposizioni costituzionali appositamente dettate per la Magistratura, a tutela della sua indipendenza e dell’autonomia delle sue funzioni (Corte cost., sent. n. 26 del 1987).

2.3. In tale prospettiva, “l’emissione di provvedimento concernente la libertà della persona fuori dei casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione” costituisce, dunque, contrariamente a quanto assume la ricorrente, solo uno dei casi di colpa grave del magistrato, come si evince chiaramente dal disposto dell’art. 2, lett. d) Legge succitata. Ne consegue che il Ministero della Giustizia è da ritenersi del tutto sfornito di legittimazione a resistere ad un’azione ex art. 2043 c.c., atteso che il relativo diritto al risarcimento non è previsto dall’ordinamento, nel sistema della L. n. 117 del 1988 (Cass. 06/12/2006, n. 26060).

2.4. Del tutto inconferente è da reputarsi, poi, il riferimento all’art. 14 medesima Legge, secondo cui “Le disposizioni della presente legge non pregiudicano il diritto alla riparazione a favore delle vittime di errori giudiziari e di ingiusta detenzione”, integrando l’articolo in esame una norma di coordinamento diretta a ribadire la non interferenza tra la normativa sulla responsabilità civile (che presuppone una responsabilità del magistrato a titolo di dolo o di colpa grave ovvero per diniego di giustizia, che pure deve essere colpevole) e le distinte regole sulla riparazione a favore delle vittime di errori giudiziari e di ingiusta detenzione (riparazione che prescinde dall’accertamento di eventuali profili dolosi o colposi nella condotta del magistrato e si basa unicamente sui dati obiettivi contemplati dalle rispettive norme) (Cass. 15/11/1995, n. 11825).

2.5. E’ di chiara evidenza, infine, che l’eventuale riconducibilità della condotta posta in essere dalla magistratura nel caso concreto a quella “valutazione del fatto e delle prove” da parte dei giudici che si sono occupati del caso in discussione, che escluderebbero la responsabilità della medesima ai sensi della L. n. 117 del 1988, art. 2 potrebbe, in ipotesi, comportare l’assoluzione dello Stato, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri, da ogni pretesa risarcitoria, per esclusione dell’addebito di colpa grave dei magistrati – che peraltro, nella specie, la stessa istante aveva dedotto in giudizio, come si evince dalla sentenza impugnata (p. 3) – ma non potrebbe, di certo, produrre l’effetto di rendere azionabile il pregiudizio ai sensi dell’art. 2043 c.c. nei confronti del Ministero della Giustizia, come assume la ricorrente.

2.6. La censura va, di conseguenza, disattesa.

3. Per tutte le ragioni suesposte, il ricorso proposto dalla Commissionaria Petroli s.r.l. va, pertanto, integralmente rigettato, con condanna della ricorrente soccombente alle spese del presente giudizio, nella misura di cui in dispositivo.

PQM

 

rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente, in favore del controricorrente, alle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 5 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2017

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