Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14892 del 13/07/2020

Cassazione civile sez. lav., 13/07/2020, (ud. 25/02/2020, dep. 13/07/2020), n.14892

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TORRICE Amelia – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14163-2015 proposto da:

R.M.A., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato NICOLA ZAMPIERI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, in

persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso

dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia

ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12;

– controricorrente –

e contro

ISTITUTO TECNICO STATALE PER GEOMETRI “BERNINI” DI (OMISSIS);

– intimato –

nonchè da:

RICORSO SUCCESSIVO n. 1 SENZA N. R. G.:

C.M., D.R., M.P., N.R.,

V.F., tutti domiciliati in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA

DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli

avvocati NICOLA ZAMPIERI, MICHELE LELLA;

– ricorrenti successivi –

e contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, in

persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso

dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia

ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12;

– controricorrente al ricorso successivo n. 1 –

e contro

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO, UFFICIO SCOLASTICO

PROVINCIALE DI TREVISO;

– intimati –

nonchè da:

RICORSO SUCCESSIVO n. 2 SENZA n.r.g.:

A.M., + ALTRI OMESSI, tutti elettivamente domiciliati in

ROMA VIA CRESCENZIO N. 58 presso lo studio dell’Avvocato BRUNO COSSU

che li rappresenta e difende unitamente agli Avvocati CARLO CESTE,

MARIA LUISA MIAZZI, NICOLA ZAMPIERI;

– ricorrenti successivi –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, in

persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso

dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia

ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12;

– controricorrente al ricorso successivo n. 2 –

e contro

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO, UFFICIO SCOLASTICO

PROVINCIALE DI TREVISO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 334/2014 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 15/07/2014 R.G.N. 66/2014.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Con sentenza del 26 giugno- 15 luglio 2014 n. 334 la Corte d’Appello di Brescia, giudice del rinvio a seguito delle sentenze di questa Corte n. 4317 e nr 4556 dell’anno 2013, rigettava le domande proposte dagli odierni ricorrenti, appartenenti al personale A.T.A. della scuola o insegnanti tecnico pratici-transitati dal primo gennaio 2000 nei ruoli del Ministero dell’istruzione, dell’Università e della ricerca (in prosieguo: MIUR) ex lege n. 124 del 1999 – per il riconoscimento integrale della anzianità di servizio maturata presso gli enti locali di provenienza e per il pagamento delle conseguenti differenze di retribuzione.

2. La Corte territoriale premetteva che le sentenze rescindenti avevano cassato le sentenze della Corte d’Appello di Venezia – che avevano rigettato le domande dei lavoratori- demandando al giudice del rinvio di accertare la eventuale sussistenza, in concreto, di una riduzione sostanziale del trattamento retributivo dovuta al mancato riconoscimento integrale della anzianità maturata, sulla base di criteri così specificati:

a. il confronto era con le condizioni dello stesso lavoratore immediatamente antecedenti al trasferimento;

b. si doveva trattare di “peggioramento retributivo sostanziale” ed il confronto doveva essere “globale” e, quindi, non limitato allo specifico istituto ma compiuto considerando anche eventuali trattamenti più favorevoli sotto altri profili;

c. quanto al momento da prendere in considerazione, il confronto doveva essere fatto “all’atto del trasferimento”.

3.La domanda era infondata.

4. La esistenza del peggioramento retributivo vietato dalla direttiva doveva essere esclusa già sulla base delle norme, in quanto impedita dalla previsione di mantenimento della retribuzione precedente il trasferimento contenuta nella L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218.

5. Detto peggioramento neppure poteva derivare dal mancato riconoscimento del salario accessorio – ovvero del “premio incentivante” e del “buono pasto” o indennità di mensa, questione sviluppata per la prima volta nel giudizio di rinvio – ma doveva dipendere dal mancato riconoscimento integrale della anzianità maturata. Il diritto al mantenimento del premio incentivante e del buono pasto nella retribuzione spettante dal gennaio 2000, come di ogni eventuale altra voce a carattere fisso e continuativo, era diverso ed autonomo rispetto al diritto alla conservazione della anzianità.

6. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza R.M.A., articolato in tredici motivi, cui ha resistito il MIUR con controricorso. Al ricorso sono stati riuniti i ricorsi successivi proposti da C.M. ed altri quattro litisconsorti, articolato in tredici motivi – cui ha resistito il MIUR con controricorso – nonchè da A.M. ed altri 51 litisconsorti, articolato in otto motivi, cui il MIUR ha resistito con controricorso.

7. L’Istituto tecnico statale per geometri “Bernini” di (OMISSIS), intimato dal ricorrente principale e gli uffici scolastici regionale e provinciale, intimati con i ricorsi successivi, non si sono costituiti.

8. Tutte le parti ricorrenti hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Va, preliminarmente, ricordato il consolidato e condiviso indirizzo di questa Corte secondo cui il principio dell’unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l’atto contenente il controricorso, fermo restando che tale modalità non è essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte, indipendentemente dalla forma assunta e ancorchè proposto con atto a sè stante, in ricorso incidentale (Cass. SU 20 ottobre 2017, n. 24876; Cass. 17 febbraio 2004, n. 3004; Cass. 13 dicembre 2011, n. 26723; Cass. 4 dicembre 2014, n. 25662).

2. Nella specie deve, pertanto, essere considerato principale il ricorso di R.M.A., perchè risulta notificato e depositato prima degli altri, che vanno quindi considerati incidentali e trattati sulla base dell’ordine cronologico dei relativi depositi.

3. Con il primo motivo il ricorrente principale, R.M.A. ha dedotto – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione degli artt. 384 e 437 c.p.c., addebitando alla Corte territoriale di essersi sottratta al dictum della sentenza rescindente, che le aveva demandato un duplice accertamento:

– se l’inquadramento, effettuato nella vigenza dell’accordo ARAN del 20.7.2000, fosse conforme alla sopravvenuta L. n. 266 del 2005;

– se dalla corretta applicazione di tale norma sopravvenuta derivasse la salvaguardia del trattamento economico complessivo percepito al 31.12.1999.

4. Con il secondo motivo il ricorrente principale ha denunciato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 – violazione e falsa applicazione dell’art. 437 c.p.c., per non avere la Corte territoriale accertato la allegata riduzione del trattamento economico in ragione del divieto dei nova in appello. Ha dedotto che la norma dell’art. 437 c.p.c. non trova applicazione nei casi in cui la norma regolatrice della fattispecie controversa risulti successivamente incisa da uno ius superveniens, ipotesi in cui la modifica della domanda è resa necessaria dal nuovo contesto normativo.

5. Con il terzo motivo si lamenta – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – mancanza assoluta di motivazione nonchè- ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione della L. n. 266 del 2005, dell’art. 132 c.p.c., n. 4, dell’art. 111 Cost.. Si impugna la sentenza nella parte in cui esclude il decremento della retribuzione per effetto del godimento dell’assegno ad personam, senza considerare che, come allegato nel ricorso in riassunzione, nell’assegno erano state considerate soltanto alcune delle voci retributive percepite presso l’ente locale di provenienza.

6. Con il quarto motivo il ricorrente principale ha dedotto – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, sempre sotto il profilo della inadeguatezza dell’assegno ad personam.

7. Con il quinto motivo si deduce – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 – violazione della L. n. 266 del 2005, art. 1 della Direttiva 77/187/CEE, della L. n. 124 del 1999, art. 8 del D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 34 (poi D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 31), sotto il profilo della mancata considerazione nell’inquadramento presso il MIUR del premio incentivante percepito presso l’ente locale.

8. Con il sesto motivo il ricorrente principale ha lamentato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 – violazione e falsa applicazione della L. n. 2666 del 2005, art. 1, dell’art. 437 c.p.c., del principio di non contestazione. Ha esposto che la riduzione dal gennaio 2000 del trattamento economico, esposta nel ricorso in riassunzione attraverso un prospetto di confronto, non era stata contestata dal MIUR. Ha altresì censurato la sentenza per avere affermato la irrilevanza di tale riduzione, in quanto non determinata dal mancato riconoscimento della anzianità.

9. I motivi dal primo al sesto, che possono essere trattati congiuntamente per la loro connessione, sono infondati, dovendosi tuttavia provvedere alla correzione della motivazione della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., u.c..

10. In relazione al primo motivo va immediatamente evidenziato che, contrariamente a quanto assume il ricorrente, le due sentenze rescindenti non hanno affatto demandato al giudice del rinvio di verificare se l’inquadramento effettuato dal MIUR, in base all’accordo sindacale del 20 luglio 2000, fosse o meno conforme alla sopravvenuta L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218; all’opposto, hanno dato atto che la norma non faceva altro che recepire i contenuti dell’accordo sindacale, elevando a rango di legge le sue previsioni (sentenza n. 4317/2013, punto 5; sentenza n. 4556/2013, punto 5).

11. La questione di conformità dell’inquadramento alle previsioni della L. n. 266 del 2005 non può, dunque, essere introdotta ex novo in questa sede.

12. L’accertamento ancora in discussione è uno solo: se a causa del mancato riconoscimento integrale della anzianità di servizio maturata il lavoratore trasferito abbia subito un peggioramento retributivo.

13. Tale accertamento è propedeutico alla decisione sulla domanda originaria, di riconoscimento integrale della anzianità di servizio e non su una domanda diversa, come assume il ricorrente. Invero, il giudice nazionale prima di applicare la normativa interna – che, come autenticamente interpretata, prevede un meccanismo di “temporizzazione” della anzianità maturata dal lavoratore trasferito- è tenuto a verificare se essa sia conforme al diritto dell’Unione, secondo le indicazioni della Corte di Giustizia, ciò che il giudice del rinvio era stato chiamato a fare.

14. La sentenza impugnata non ha bene interpretato il dictum delle sentenze rescindenti.

15. Il primo errore compiuto dalla Corte territoriale consiste nell’avere ritenuto la novità delle allegazioni del ricorso in riassunzione sul salario accessorio.

16. Questa Corte, in conformità ad una sua consolidata giurisprudenza, ha cassato le originarie sentenze d’appello, pronunciate prima della decisione della Corte di Giustizia, al fine di verificare la esistenza o meno di un peggioramento retributivo sostanziale. In tal caso, come evidenziato in una fattispecie sovrapponibile da Cass. 04/05/2017 n. 10845, si verifica una delle possibili deroghe al principio secondo cui il giudizio di rinvio è un giudizio a carattere “chiuso”, in cui è preclusa la possibilità di svolgere nuove attività assertive e probatorie.

17. Trattasi di principio enunciato dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. 20.12.2019, n. 34209; Cass. 10.01.2014 n. 422; 17.03.2005, n. 5888; 26.05.1998, n. 5224; 20.2.1988 n. 1773) per risolvere i problemi suscitati dalla sopravvenienza dopo la proposizione del ricorso in Cassazione di una disciplina di legge o di una pronuncia d’illegittimità costituzionale ed applicato da Cass. 30/06/2016 n. 13458 in una ipotesi di sopravvenienza di una decisione della Commissione dell’Unione Europea.

18. Va in questa sede ribadito che quando la cassazione della sentenza avviene in applicazione dello ius superveniens deve esser consentita in sede di rinvio la esibizione di quei documenti prima non ottenibili ovvero la allegazione di quei fatti che in base alla precedente disciplina non erano indispensabili ma che costituiscono il presupposto per l’applicazione della nuova regola giuridica.

19. L’ulteriore errore di diritto commesso dal giudice del rinvio consiste nell’avere interpretato il dictum delle sentenze rescindenti nel senso che il peggioramento retributivo dovesse derivare proprio e solo dal mancato riconoscimento delle voci di retribuzione legate alla anzianità.

20.Questa Corte ha, invece, già chiarito che il confronto “globale” tra le condizioni retributive anteriori e successive al trasferimento nei ruoli ministeriali (richiesto dalle sentenze rescindenti, sub lett. b) non può che avvenire considerando tutte le voci retributive percepite e non un singolo istituto nè le sole voci legate alla anzianità di servizio (fra le tante: Cass. da n. 25066 a 25101 del 2011; Cass. da n. 12021 a 12051 del 2012; Cass. nn. 15740 e 24581 del 2014; Cass. nn. 336, 6627, 7620, 10712, 14145 del 2015; Cass. n. 10845/2017; Cass. n. 7698/2018; Cass. n. 4954/2019; Cass. n. 8379/2019).

21. Il richiamato principio, qui condiviso, è stato poi ulteriormente specificato nel senso che nel giudizio di comparazione rilevano solo le indennità strettamente retributive e non aleatorie. Questa Corte ha dunque escluso la rilevanza dei compensi per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale di cui al CCNL ENTI LOCALI 6 luglio 1995, poichè si tratta di voci del trattamento accessorio condizionate nell’an al rendimento collettivo o individuale e nel quantum alla disponibilità delle risorse finanziarie, limitate dalle modalità di costituzione dei relativi fondi e, dunque, di voci prive dei requisiti di fissità e di continuità necessari affinchè l’indennità possa assumere rilievo nel giudizio di comparazione (Cass. 07/02/2019 n. 3663; Cass. 15/03/2019 n. 7470).

22.Nella stessa direzione Cass. 05/03/2019 n. 6345 ha affermato – in un giudizio relativo alla stessa vicenda traslativa in cui era oggetto diretto della domanda il riconoscimento del premio incentivante – che i premi e i compensi incentivanti previsti dagli artt. 17 e 18 del CCNL 1 aprile 1999 per il comparto delle regioni ed enti locali non possono avere rilevanza ai fini del cd. maturato economico, perchè si tratta di compensi espressamente introdotti come strettamente correlati ad effettivi incrementi di produttività e di miglioramento quali-quantitativo dei servizi, in coerenza con gli obiettivi annualmente predeterminati dagli enti di appartenenza. Si è ivi evidenziato che, a fronte del chiaro e univoco tenore letterale degli artt. 17 e 18 del CCNL di Comparto, non possono nutrirsi dubbi sul fatto che il premio incentivante e di produttività non costituisce una componente fissa e necessaria dallo stipendio complessivo annuo.

23.Poichè il peggioramento retributivo allegato dal ricorrente principale consiste unicamente nella mancata percezione del compenso incentivante, non vi sono dubbi sulla applicabilità del meccanismo di temporizzazione di cui alla L. n. 266 del 2005. Ne consegue la conferma del dispositivo di rigetto della domanda mentre la motivazione va corretta, ribadendosi il seguente principio di diritto: “nell’accertamento del peggioramento retributivo sostanziale che osterebbe alla applicazione del meccanismo di temporizzazione della anzianità di servizio previsto dalle L. n. 124 del 1999, art. 8, comma 2 e L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218, occorre tenere conto delle sole voci retributive percepite presso l’ente locale sulle quali il lavoratore poteva fare affidamento, perchè non connotate da aleatorietà. Tra esse non rientra il premio incentivante”.

24. Con il settimo motivo si denuncia – ai sensi dell’art. 360 c.p. c., n. 4 – omessa pronuncia e violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione ai motivi 3 e seguenti del ricorso in riassunzione, con i quali si chiedeva la disapplicazione della L. n. 266 del 2005 per violazione degli artt. 47 e 52 della Carta dei diritti Fondamentali della Unione Europea (CDFUE).

25. Il motivo è infondato.

26. La verifica della conformità di una norma di legge alle disposizioni della CDFUE non costituisce oggetto di “domanda” nell’unico senso considerato dall’art. 112 c.p.c. ovvero la attribuzione o la negazione di un bene della vita. La questione di conformità della norma interna alle disposizioni del diritto dell’Unione si traduce, piuttosto, nella individuazione della esatta portata della norma ordinaria applicabile alla fattispecie di causa rispetto a quelle di rango superiore, imperative anche per il legislatore ordinario. Tale principio è già stato enunciato dalla costante giurisprudenza di questa Corte in riferimento al preteso vizio di omessa pronuncia su una questione di legittimità costituzionale (Cass., sez. lav., 20 marzo 2019 n. 7859; Cass., sez. lav. 10 aprile 2018, n. 8777; Cass., sez. V n. 22123 del 2010; Cass., sez. I, 16 luglio 2005 n. 15092; Cass. sez. IV, 15 marzo 2006 n. 5621; Cass., sez. I, 9 maggio 1981 n. 3055; Cass. sez. I, 10 luglio 1980 n. 4399; Cass. sez. III 6 marzo 1998 n. 2485) ovvero sulla richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE di una questione di interpretazione del diritto dell’Unione (Cass., sez. I, 10 marzo 2010 n. 5842).

27.Con l’ottavo motivo il ricorrente principale ha denunciato- ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione dell’art. 6 della Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo (CEDU) e dell’art. 1, protocollo n. 1 ad essa allegato nonchè dell’art. 47 e art. 52, n. 3 della CDFUE, deducendo la necessità di disapplicare la L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218, per contrasto con l’art. 47 CDFUE, in ragione della violazione dell’art. 6 della CEDU, già accertata dalla Corte EDU.

28. Con il nono motivo si deduce – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione dell’art. 6, n. 2 del Trattato sulla Unione Europea (TUE) nonchè dei principi della certezza del diritto, della tutela del legittimo affidamento, della uguaglianza delle armi del processo, del diritto ad un Tribunale indipendente, recepiti come principi generali del diritto dell’Unione Europea; violazione della L. n. 124 del 1999, art. 8. Si assume che la necessità di disapplicare la L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218 discenderebbe anche dalla consacrazione dei diritti fondamentali garantiti dalla CEDU come principi generali del diritto comunitario.

29. I due motivi, da trattare congiuntamente, per la stretta connessione, sono infondati.

30.Entrambi si fondano sulle relazioni esistenti tra la CEDU ed il diritto dell’Unione in forza dell’art. 6 TUE nonchè degli artt. 47 e 52 CDFUE.

31. La Corte di Giustizia ha chiarito (CGUE, sentenza 24 aprile 2012 in causa C 571/10 KAMBERAJ, punti 62 e 63) che l’art. 6, paragrafo 3, TUE – (a tenore del quale i diritti fondamentali garantiti dalla CEDU fanno parte del diritto dell’Unione, in quanto principi generali)- non disciplina il rapporto tra la CEDU e gli ordinamenti giuridici degli Stati membri; pertanto, il rinvio operato dal suddetto articolo alla CEDU non impone al giudice nazionale, in caso di conflitto tra una norma di diritto nazionale e detta convenzione, di applicare direttamente le disposizioni di quest’ultima, disapplicando la norma di diritto nazionale in contrasto con essa.

32. Già in precedenza, con ordinanza 3 ottobre 2008 in causa C 287/08, Savia, la Corte di Giustizia si era dichiarata incompetente a pronunciarsi sulla questione – in quella sede sollevata dal Tribunale di Milano – di conformità della L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218, all’art. 6, paragrafo 2 TUE in combinato disposto con l’art. 6 della CEDU, rilevando che “la situazione delle ricorrenti nella causa principale e l’oggetto della legislazione italiana applicabile nell’ambito delle domande introdotte dinanzi al giudice del rinvio non ricadono, di per sè, nella sfera di applicazione del diritto comunitario”.

33. In sostanza, un problema di rispetto dei principi generali dell’UNIONE Europea – (tra i quali rientrano i diritti garantiti dalla CEDU) – può porsi soltanto nella interpretazione e nella applicazione del diritto dell’Unione. Sotto questo profilo la interpretazione della direttiva 1977/187/CEE enunciata nella citata sentenza CGUE 6 settembre 2011 è di per sè sola in grado di risolvere ogni problema di contrasto tra la normativa interna ed il diritto dell’Unione.

34. Con il decimo motivo il ricorrente ha denunciato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione dei principi di tutela giurisdizionale effettiva e di equivalenza, dell’art. 19, comma 1 TUE, dell’art. 47 CDFUE, dell’art. 13 CEDU, del principio di collaborazione, assumendo che la sentenza impugnata, nel rigettare la domanda per la novità delle allegazioni, gli aveva impedito di far valere i diritti garantiti dalla normativa comunitaria e che alla data di deposito del ricorso introduttivo non si poteva prevedere lo ius superveniens.

35. Il motivo è infondato, alla luce della correzione della motivazione della sentenza impugnata.

36. Con l’undicesimo motivo si fa istanza subordinata di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia delle questioni poste con il terzo motivo del ricorso.

37. La richiesta, riproposta con le memorie ex art. 378 c.p.c., deve essere disattesa.

38. L’obbligo per il giudice nazionale di ultima istanza di rimettere la causa alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, ai sensi dell’art. 267, comma 3 TFUE viene meno quando non sussista la necessità di una pronuncia pregiudiziale sulla normativa Europea, in quanto la questione sollevata sia materialmente identica ad altra, già sottoposta alla Corte in analoga fattispecie ovvero quando sul problema giuridico esaminato si sia formata una consolidata giurisprudenza di detta Corte (cfr., tra molte, Cass. 26.3.2012 n. 4776) ovvero in ragione dell’evidenza dell’interpretazione (tra le altre: Cass., Sez. Un., 24.5.2007, n. 12067; Cass., 22.10.2007, n. 22103; Cass. 26.3.2012, n. 4776; Cass. 29.11.2013, n. 26924). Nella specie le questioni poste con il ricorso sono state compiutamente esaminate dalla Corte di Giustizia nella sentenza 6 settembre 2001 in causa C 108/2010, ai cui principi si è conformata la sentenza rescindente.

39. Con il dodicesimo motivo il ricorrente ha denunciato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione degli artt. 117 Cost., dell’art. 1 protocollo 1 allegato alla CEDU e dell’art. 46CEDU, facendo istanza a questa Corte di rimettere nuovamente alla Consulta la questione di legittimità costituzionale della L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218.

40. Sul punto deve darsi atto della sentenza della CORTE EDU del 30 gennaio 2020, CICERO E ALTRI c. ITALIA nella quale, la Corte, dando seguito alla propria precedente giurisprudenza sulla stessa questione (sentenze 7 giugno 2011 AGRATI E ALTRI c. ITALIA ed altre conformi), ha accertato la violazione da parte dello Stato, con la promulgazione della Legge retroattiva n. 266 del 2005, del diritto delle parti ricorrenti in quella sede ad un equo processo ed al rispetto dei propri beni.

41. La pronuncia tuttavia non innova il quadro della vicenda già valutato da questa Corte, che ha costantemente ritenuto (ex plurimis: Cass. 20 marzo 2019 n. 7859; Cass. 14 febbraio 2019 n. 4437; Cass. 20 novembre 2018 n. 30916; Cass. 19 novembre 2018 n. 29782; Cass. 7 novembre 2018 n. 28463; n. 6780, 7053, 7698/2018) di non sollevare l’incidente di costituzionalità in ragione della pronuncia resa sulla medesima questione dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 311/2009), ancorchè prima dell’intervento della Corte EDU. Il giudice delle leggi ha ritenuto sussistere gli imperativi motivi di interesse generale che, in base alla stessa giurisprudenza Europea, permettono al legislatore di intervenire sul processo in corso ed ha affermato, più in generale, la propria competenza a valutarli (principio poi ribadito dalla Corte Cost. nelle sentenze n. 264/2012 e n. 166/2017).

42. Con il tredicesimo motivo si denuncia – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione ed errata applicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 116 c.p.c.

43. Il ricorrente ha dedotto essere a carico del MIUR la prova della mancata riduzione del trattamento economico, posto che da tale verifica derivava la possibilità di applicare la normativa sopravvenuta di cui alla L. n. 266 del 2005.

44. Il motivo è inammissibile, in quanto la decisione impugnata, secondo la motivazione corretta, non è fondata sulla mancanza di prova e sulla attribuzione dell’onere probatorio ma su principi di diritto.

45. Il ricorso principale deve essere conclusivamente respinto.

46. I tredici motivi del ricorso incidentale di C.M. ed altri quattro litisconsorti sono sovrapponibili nei contenuti ai corrispondenti motivi del ricorso principale.

47. I ricorrenti incidentali lamentano, tuttavia, che la Corte territoriale non avrebbe esaminato il peggioramento retributivo sostanziale loro derivato dal mancato computo non solo del premio incentivante ma anche della “indennità di rischio” percepita fino al 31.12.1999. Dalla tabella di comparazione, riprodotta nel sesto motivo, si evince che tale allegazione si riferiva unicamente ad uno dei ricorrenti incidentali ( M.P.); risulta, altresì, che la ricorrente incidentale C.M. deduceva un peggioramento derivante dal mancato computo del LED.

48. Quanto al LED il ricorso è infondato in punto di diritto.

49. Questa Corte (Cassazione civile sez. lav. 01/04/2015, n. 6628) ha già evidenziato che in base al D.P.R. n. 333 del 1990, artt. 35 e 36 le selezioni per l’attribuzione del “Led” avvengono, e cioè debbono avvenire, annualmente e nei limiti della disponibilità del contingente numerico individuato ai sensi dell’art. 35 sicchè va escluso che il riconoscimento avvenuto per l’anno 1999 dovesse valere anche per il futuro e, teoricamente, per sempre.

50. In sostanza, anche la attribuzione del LED presenta quel carattere di aleatorietà nell’an che ne esclude la rilevanza nella determinazione del trattamento retributivo complessivo e “globale” percepito al 31.12.1999.

51. Quanto alla indennità di rischio, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

52. E’ consolidato il principio secondo cui nel giudizio di cassazione l’interesse all’impugnazione, che va valutato in relazione ad ogni singolo motivo, deve essere apprezzato con riferimento all’utilità concreta che la parte può ricavare dall’eventuale accoglimento del gravame e non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica (cfr. Cass. n. 20689/2016, Cass. n. 15253/2010, Cass. n. 13373/2008; Cass. n. 11844/2006).

53. Dal richiamato principio discende che, nel rispetto degli oneri di completezza e di specificità imposti dall’art. 366 c.p.c., il ricorrente è tenuto ad indicare nel ricorso gli elementi che consentano alla Corte di apprezzare l’utilità che potrebbe derivare dall’accoglimento del motivo e dalla cassazione della sentenza impugnata.

54. Nel ricorso non si fa alcun riferimento alle circostanze di fatto in base alle quali il ricorrente incidentale M.P. percepiva la indennità di rischio sicchè questa Corte non è in grado di valutare la decisività della censura alla luce dei principi di diritto qui ribaditi.

55. Il ricorso incidentale di A.M. ed altri 51 litisconsorti, articolato in otto motivi è sovrapponibile:

– quanto ai primi due motivi ai rispettivi motivi primo e secondo del ricorso principale;

– quanto al terzo motivo, ai motivi terzo e quarto del ricorso principale, compendiati in una unica censura;

– quanto al quarto motivo, al motivo numero cinque del ricorso principale;

– quanto al quinto motivo, al motivo sesto del ricorso principale;

– quanto al sesto motivo, all’ottavo motivo del ricorso principale;

– quanto al settimo motivo, al dodicesimo motivo del ricorso principale;

– quanto all’ottavo motivo, al tredicesimo motivo del ricorso principale.

56. Alcuni dei ricorrenti incidentali, per quanto risulta dal quinto motivo del ricorso, hanno dedotto che il peggioramento retributivo sostanziale sarebbe derivato dal mancato computo – oltre che del compenso incentivante – del LED, della indennità di rischio, della indennità di responsabilità nonchè della somma di Lire 300.000, così giustificata, “CCNL 15.3.2001 con decorrenza dall’1.7.2000”. Nel richiamare quanto già sin qui osservato si evidenzia, quanto alle ulteriori indennità, l’inammissibilità del ricorso per l’assoluto difetto di esposizione dei fatti, che non consente di verificare la decisività della censura.

57. I ricorsi devono essere conclusivamente respinti.

58. Le spese del giudizio di legittimità si compensano tra le parti per l’esito alterno del giudizio nei precedenti gradi.

59. Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (che ha aggiunto il comma 1 quater al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13) – della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente principale e delle parti ricorrenti in via incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta i ricorsi.

Compensa le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e dei ricorrenti in via incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 25 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2020

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