Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14892 del 01/07/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 14892 Anno 2014
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: BERNABAI RENATO

ORDINANZA
sul ricorso 17061-2012 proposto da:
IASA SRL in persona dell’amministratore unico, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE DEI COLLI PORTUENSI 345, presso
lo studio dell’avvocato MAURIZIO BELLONI, rappresentata e difesa
dall’avvocato POLVERINO GIORGIO, giusta procura ad Eterno in
calce al ricorso;
– ricorrente contro

D’AMICO VINCENZA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE
DELLE MILIZIE 34, presso lo studio dell’avvocato PALLADINO
LUCIANO, rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO
BENINCASA, giusta procura speciale in calce al controricorso;
– contradcorrente

Data pubblicazione: 01/07/2014

avverso la sentenza n. 498/2012 della CORTE D’APPELLO di
SALERNO del 13.3.2012, depositata il 30/05/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
23/04/2014 dal Consigliere Relatore Dott. RENATO BERNABAI;
udito per la ricorrente l’Avvocato Giorgio Polverino che ha chiesto

udito per la controricorrente l’Avvocato Francesco Benincasa che si
riporta agli atti.

Ric. 2012 n. 17061 sez. M1 – ud. 23-04-2014
-2-

raccoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO
– che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, in applicazione dell’art. 380bis cod. proc. civile:
Con sentenza del 3/09/2010 il Tribunale di Salerno rigettava l’opposizione proposta dalla

D’Amico Vincenza e a suo favore, la somma di Euro 1.049.287,00, quale acconto sul
maggior credito vantato dalla ricorrente per la liquidazione della propria quota di
partecipazione alla società.
Avverso la sentenza ricorreva in appello la IASA s.r.l. proponendo le medesime
argomentazioni dedotte in sede di opposizione, con riferimento all’illegittimo frazionamento
del credito preteso dalla ricorrente, ed alla natura non liquida, certa ed esigibile del credito,
pertanto ritenuto non azionabile in via monitoria, in difetto di una stima definitiva che si
sostituisse all’improduttivo tentativo di accordo tra le parti.

La Corte d’appello di Salerno, con sentenza del 30/05/2012, non notificata, rigettava
l’impugnazione, motivando
– che non ricorreva il lamentato frazionamento, giacchè l’azione monitoria era stata
esercitata sulla base della stima effettuata dalla società, prima che fosse introdotta la
procedura per la determinazione del valore della quota a mezzo di esperto nominato dal
Tribunale;
– che il credito era stato azionato dalla socia nella sua interezza, senza frazionamento, ma
soltanto con la precisazione di voler ricevere la somma in conto del maggior valore da
attribuire alla propria quota societaria.
Avverso la sentenza d’appello, non notificata, ricorreva per cassazione, con ricorso
notificato il 27/05/2012, la IASA s.r.l. deducendo tre motivi.
Non si costituiva la controparte.

IASA s.r.l. avverso il decreto con il quale le era stato ingiunto di pagare, ad istanza di

***

Così riassunti i fatti di causa, il ricorso sembra, prima facie, infondato.
Con i tre motivi di ricorso la ricorrente lamenta, in buona sostanza, la violazione del dovere
di lealtà e proibità ex art. 88 c.p.c., del principio del giusto processo ex art. 111 Cost, e nel
complesso, l’abuso del processo, per un asserito frazionamento del credito che la
controparte avrebbe posto in essere ai fini della liquidazione della propria partecipazione

Occorre premettere che l’oggetto del decreto ingiuntivo era una somma pari alla stima
compiuta dagli organi societari, qualificata nei precedenti gradi di giudizio come
riconoscimento di debito ex ad. 1988 cod. civ.
Ciò precisato, la sentenza impugnata non sembra meritevole di censura: la corte
territoriale si è pronunciata, infatti, correttamente, sulla questione principale per la
risoluzione della controversia, ossia sulla legittimità della concessione del provvedimento
monitorio, affermando che il credito, così come riconosciuto e quantificato dalla società per
effetto della stima, è stato azionato dalla socia nella sua interezza, senza frazionamento.
Che la socia si sia riservata di agire per il preteso maggior credito, non ha rilevanza in
questa sede, dovendosi riservare l’accertamento della fondatezza dell’ulteriore pretesa
nell’eventuale futuro giudizio, in difetto di domanda riconvenzionale della società, volta ad
accertare in questo stesso processo l’inesistenza di un credito ulteriore della socia.
Pertanto, se la concessione del decreto ingiuntivo abbia avuto valenza pienamente o solo
parzialmente satisfattiva non è questione rientrante nel presente thema decidendum.

– che la relazione è stata notificata ai difensori delle parti;
– che la parte ricorrente ha depositato una memoria illustrativa;

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il collegio, discussi gli atti delle parti, ha condiviso la soluzione prospettata nella
relazione e gli argomenti che l’accompagnano;
– che la memoria illustrativa non adduce argomenti che inducano ad una diversa
decisione;

nella IASA s.r.l.

- che il ricorso dev’essere dunque rigettato con la conseguente condanna alla rifusione
delle spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, sulla base del valore della causa e
del numero e complessità delle questioni svolte.

P.Q.M.

in complessivi 8.100,00 euro, di cui 8.000,00 per compenso oltre spese forfettarie e
accessori di legge.

Roma, 23 Aprile 2014

– Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese processuali, liquidate

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA