Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14891 del 15/06/2017


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Cassazione civile, sez. I, 15/06/2017, (ud. 05/04/2017, dep.15/06/2017),  n. 14891

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – rel. Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21863/2014 proposto da:

D.L.G., C.G., elettivamente domiciliati in

Roma, Via Barnaba Tortolini n. 13, presso l’avvocato Verino Ettore

Mario, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

Bortoluzzi Alessandro, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova S.p.a.;

– intimata –

e contro

Autostrada Brescia Verona Padova S.p.a., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via

Federico Confalonieri n. 5, presso l’avvocato Manzi Luigi, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati Bertolissi Mario,

Piva Paolo, giusta procura a margine del controricorso e ricorso

incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

C.G., D.L.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1456/2013 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 19/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/04/2017 dal cons. SAMBITO MARIA GIOVANNA C.;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale ZENO

Immacolata, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato Alessandro Bortoluzzi che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso principale, rigetto

dell’incidentale;

udito, per la controricorrente e ricorrente incidentale, l’Avvocato

Gianluca Calderara, con delega orale, che ha chiesto il rigetto del

ricorso principale, l’accoglimento dell’incidentale.

Fatto

FATTI DI CAUSA

D.L.G. e C.G. chiesero alla Corte d’Appello di Venezia la determinazione ai sensi, della L. n. 2359 del 1865, art. 40 delle indennità di espropriazione e di occupazione temporanea della porzione di mq. 4 di un lotto edificato di loro proprietà, espropriata dalla Società Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova (BS-VR-VI-PD), per la realizzazione di un’opera stradale.

Con sentenza del 19.6.2013 resa nel contradditorio con l’espropriante, la Corte adita determinò le indennità in ragione di Euro 400,00 e di Euro 12,00, pari al valore della ridotta porzione espropriata, sita su un angolo del fondo ed utilizzata quale pertinenza. La Corte escluse, in particolare, che il relativo distacco avesse inciso negativamente sul residuo lotto degli opponenti, in quanto non interferiva col varco d’accesso, nè pregiudicava la capacità edificatoria, già esaurita; ed affermò che l’impatto negativo, anche ai fini del richiamo alla clientela in relazione all’attività commerciale praticata nel fondo, era dovuto all’alterazione della viabilità per effetto dell’opera pubblica realizzata, situazione negativa che era comune a tutti gli immobili siti nella vicinanza della infrastruttura stradale e poteva, al più, costituire fonte del risarcimento di cui alla L. n. 2359 del 1865, art. 46 di competenza del Tribunale.

Per la cassazione della sentenza, hanno proposto ricorso gli espropriati, con tre, articolati, motivi, ai quali la Società ha resistito con controricorso, con cui ha proposto ricorso incidentale con un motivo. Le parti hanno depositato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione della L. n. 2359 del 1865, art. 40; art. 817 c.c. ed omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio. Dopo aver rilevato che la sentenza si è limitata a richiamare affermazioni di uno dei consulenti, con evidente vizio di motivazione, i ricorrenti lamentano che la Corte territoriale ha errato nel ritenere insussistenti i presupposti per la liquidazione dell’indennità secondo il criterio di cui all’art. 40 Legge fondamentale, pur avendo evidenziato che l’atto ablativo aveva avuto ad oggetto, solo, parte del loro bene, ed ha errato nel qualificare l’area espropriata come pertinenza, costituendo, invece, la stessa, non un accessorio, ma una parte dell’unico bene.

2. Col secondo motivo, i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione della L. n. 2369 del 1865, art. 46 ed omesso esame di un fatto decisivo, oltre che contraddittorietà della motivazione. La Corte territoriale, sostengono i ricorrenti, ha ipotizzato un loro diritto all’indennizzo a compensazione del valore del bene ablato, ed altro che deriva dalla realizzazione dell’opera, e ciò in ispregio del principio secondo cui tutti i sacrifici derivanti dall’espropriazione devono esser ristorati mediante la liquidazione di un’unica indennità, indennità che, nella specie, doveva, appunto, compensare gli effetti negativi per il loro immobile dovuti all’espropriazione parziale, al cui esito l’area a parcheggio era stata esclusa ed erano state ridotte visibilità, accessibilità e fruibilità dell’immobile, a destinazione commerciale, in misura specifica ed eccedente la normale tollerabilità. I ricorrenti lamentano, inoltre, che il periodo dell’occupazione temporanea è stato erroneamente calcolato.

3. Col terzo motivo, si deduce la violazione della L. n. 865 del 1971, art. 19 in relazione alla L. n. 2359 del 1865, art. 46 oltre che omesso esame di un fatto decisivo e vizio di motivazione. I ricorrenti affermano che l’assunto, secondo cui il pregiudizio derivante dall’alterazione della viabilità avrebbe dovuto esser dedotto mediante domanda autonoma innanzi al Tribunale, è giuridicamente errato, in quanto la domanda volta al conseguimento dell’indennità, che ha carattere unitario, va, invece, azionata innanzi alla Corte d’Appello, in unico grado.

4. I motivi vanno esaminati congiuntamente, per la loro connessione e vanno rigettati per le considerazioni che seguono.

5. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in presenza di una procedura espropriativa che non riguardi l’intera proprietà del soggetto inciso, va applicato il meccanismo di calcolo differenziale di cui alla L. n. 2359 del 1865, art. 40 ed oggi D.P.R. n. 327 del 2001, art. 33 in costanza dei seguenti presupposti: a) che la parte residua del fondo sia intimamente collegata con quella espropriata da un vincolo strumentale ed obiettivo, tale da conferire all’intero immobile il carattere di un’unità economica e funzionale; b) che il distacco di una parte di esso abbia influito, oggettivamente (con esclusione, dunque, di ogni valutazione soggettiva), in modo negativo sulla parte residua. Ove detta indagine risulti affermativa, alla parte espropriata è, quindi, dovuta un’unica indennità, ricavata dalla differenza tra il giusto prezzo che l’immobile avrebbe avuto prima dell’espropriazione ed il giusto prezzo della parte residua dopo l’espropriazione stessa, in modo da ristorare l’intera diminuzione patrimoniale subita dal soggetto passivo del provvedimento ablativo, ivi compresa la perdita di valore della porzione residua, non essendo, invero, concepibile, in presenza di un’unica vicenda espropriativa, l’attribuzione di distinte somme, imputate l’una a titolo di indennità di espropriazione e l’altra a titolo di risarcimento del danno per il deprezzamento subito dai residui terreni (cfr. da ultimo, Cass. n. 11504 del 2014).

6. Il principio dell’unicità dell’indennità deve trovare applicazione, anche, nell’ipotesi di pregiudizi, sussumibili nell’ambito dell’art. 46 legge fondamentale (ora art. 44 TU sulle espropriazioni), in cui la riduzione di valore della parte residua derivi non per effetto della mera separazione (per esproprio) di una parte di suolo, ma in conseguenza dell’opera eseguita su suolo non espropriato ed indipendentemente dall’espropriazione stessa (Cass. 17/05/2000 n. 6388; 26/05/1997 n. 4657), e ciò non solo perchè nei confronti dell’unico proprietario la vicenda opera, comunque, all’interno della categoria dell’espropriazione e nell’ambito di applicazione dell’art. 42 Cost., ma anche perchè, diversamente opinando, si dovrebbe ipotizzare la necessità dell’instaurazione di due distinti giudizi in contrasto con i principi derivanti dall’art. 111 Cost. volti a favorire, mediante la concentrazione nello stesso processo e dinanzi allo stesso giudice della complessiva vicenda sostanziale ed esistenziale, una maggiore economia processuale e la riduzione dei relativi costi.

7. Nella specie, l’impugnata sentenza ha, da una parte, escluso che l’espropriazione di 4 mq. abbia inciso in modo negativo sulla parte residua – irrilevante essendo, ai fini qui in esame, se l’esigua porzione ablata costituisca o meno di una pertinenza – ed ha, dall’altra, accertato che, per effetto della realizzazione dell’opera, l’immobile, prima limitrofo alla strada e perfettamente visibile ai fini del richiamo della clientela in relazione all’attività commerciale svolta, è ora accessibile da apposita strada e la mostra non è più visibile dalla strada di normale traffico. La Corte ha, tuttavia, evidenziato che “detta lamentata situazione negativa appare comune a tutti gli immobili siti nella vicinanza della nuova infrastruttura autostradale”, pur aggiungendo che l’impatto dell’opera realizzata avrebbe dovuto esser dedotto innanzi al Tribunale ex art 46 della legge fondamentale.

8. Se, alla stregua di quanto si è esposto al precedente p. 6, tale affermazione è giuridicamente errata, gli accertamenti relativi sia all’inesistenza del pregiudizio per il distacco “della trascurabile porzione” di mq. 4, che all’incidenza negativa generalizzata per tutti i proprietari della zona dovuta alla modifica del traffico viario, costituiscono apprezzamenti di merito, che non possono essere denunciati in questa sede, neppure sotto il profilo del vizio di motivazione, non può deducibile innanzi a questa Corte (essendo la sentenza stata pubblicata in epoca successiva all’11.9.2012), in quanto la disposizione di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 non lo prevede più, ed il controllo sulla motivazione è limitato al minimo costituzionale (cfr. Cass. SU n. 8053 del 2014).

9. Il Collegio deve, quindi, ribadire il principio secondo cui, ai fini del diritto all’indennizzo connesso all’esecuzione di un’opera pubblica, non è sufficiente il verificarsi di un pregiudizio permanente alla proprietà immobiliare privata, ma è, anche, necessario che il danno suddetto derivi “dalla perdita o dalla diminuzione di un diritto”. E tale diritto non può essere riconosciuto, laddove, come nella specie, l’incidenza negativa abbia carattere generale, e riguardi, cioè, sotto il profilo soggettivo, tutti i cittadini, in quanto proprietari di determinati beni e non per le loro qualità e condizioni, e, dal punto di vista oggettivo, al fatto di gravare su immobili individuati “a priori” per categoria derivante dalla loro posizione o localizzazione (Cass. 04/12/2013 n. 27114 in motivazione e giurisprudenza ivi richiamata). Il pregiudizio connesso alla modifica della rete viaria non è, in altri termini, indennizzabile, in quanto, come accertato in sede di merito, non ha comportato in via specifica alcun deprezzamento per l’immobile dei ricorrenti.

10. Quanto alla sub-censura relativa alla determinazione dell’indennità di occupazione, va rilevato che il relativo diritto cessa con l’emanazione del decreto di espropriazione, che non è un atto ricettizio, e dunque opera il trasferimento del bene in favore dell’espropriante, indipendentemente dalla successiva notificazione del provvedimento, che non costituisce neppure un elemento integrativo, o condizione di efficacia, ma ha solo la funzione di far decorrere il termine di opposizione alla stima. Il periodo considerato è, dunque, corretto (dalla data dell’immissione in possesso del maggio 1999 all’emanazione del decreto ablativo dell’ottobre 2004), laddove l’asserito erroneo conteggio del totale spettante (in ragione del numero degli anni computati) dà luogo, in tesi, ad errore di calcolo, da dedurre innanzi alla Corte territoriale, ex art. 287 c.p.c. (cfr. Cass. 22/11/2016 n. 23704).

11. Il motivo del ricorso incidentale, con cui si lamenta l’erroneità della disposta compensazione delle spese, è infondato. In base all’art. 92 c.p.c. nel regime applicabile ratione temporis (essendo l’atto introduttivo del giudizio stato notificato il 1.12.2004), la facoltà di disporre la compensazione delle spese processuali rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a darne specifica giustificazione, ed è insindacabile in sede di legittimità.

12. In considerazione della reciproca soccombenza, vanno compensate tra le parti, anche, le spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

 

Rigetta i ricorsi principale ed incidentale e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 5 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2017

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