Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14891 del 01/07/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 14891 Anno 2014
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: BERNABAI RENATO

ORDINANZA
sul ricorso 11302-2012 proposto da:
BANCA POPOLARE DI ANCONA SPA (di seguito BPA) in
persona del procuratore speciale, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA DONATELLO 23, presso lo studio dell’avvocato VILLA
PIERGIORGIO, rappresentata e difesa dall’avvocato BERTOLA
MASSIMO, giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente contro
FALLIMENTO DI LUZI NAZZARENO;
– intimato avverso il provvedimento R.G. 2606/2011 del TRIBUNALE di
MACERATA del 26.10.2011, depositato il 16/04/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
23/04/2014 dal Consigliere Relatore Dott. RENATO BERNABAI;

Data pubblicazione: 01/07/2014

udito per la ricorrente l’Avvocato Piergiorgio Vfflq (per delega orale)
.

che si riporta agli scritti.

Ric. 2012 n. 11302 sez. M1 – ud. 23-04-2014
-2-

RITENUTO IN FATTO
– che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, in applicazione
dell’art. 380-bis cod. proc. civile:
A seguito della dichiarazione di fallimento della ditta LUZI NAZZARENO,

presentava istanza di isinuazione al passivo, depositata in data
18/04/2011, la BANCA POPOLARE DI ANCONA per le seguenti voci di
credito:
Euro 156.837,25 in via privilegiata, in qualità di creditore munito di
privilegio ipotecario su beni immobili del fallito;
Euro 124.996,75 in via chirografaria, per residuo prestito chirografario al
fallito;
Euro 28.021,74 in via chirografaria, per il finanziamento concesso ad
una ditta terza su rilascio di cambiali in garanzia sottoscritte per avallo
dal sig. Nazzareno Luzi.
Il giudice delegato accoglieva parzialmente l’istanza della Banca Popolare
di Ancona, ammettendo in via chirografaria la sola somma di Euro
124.996,75, ritenuta non raggiunta la prova delle altre voci di credito.
Con ricorso depositato in data 19/07/2011, la Banca Popolare di Ancona
proponeva opposizione al decreto, ex art. 98 li.
..

L’opponente deduceva
che la prova del credito privilegiato per la somma di Euro 156.837,25
era già stata fornita nella fase di verifica dello stato passivo mediante
produzione del contratto di mutuo del 18/12/2008, della nota di
iscrizione ipotecaria del 23/12/2008, della copia della lettera di

pronunciata con sentenza del 21/02/2011 dal Tribunale di Macerata,

decadenza del fallito dal beneficio del termine per la restituzione delle
somme prestate a mutuo, ricevuta il 16/10/2009.
che la prova del credito chirografario per la somma di Euro 28.021,74,
era legittimamente integrata in quella sede mediante la produzione
degli originali delle cambiali avallate dal fallito a garanzia del

Nel giudizio di opposizione non si costituiva il Fallimento.
Con decreto depositato il 16/04/2012 il Tribunale di Macerata accoglieva
parzialmente l’opposizione modificando il decreto nel senso di
ammettere al passivo il solo importo di Euro 28.021,74 come credito
chirografario derivante da cambiali e rigettando per il resto l’opposizione,
ritenuto non provato il credito ipotecario per la mancanza della completa
documentazione, nello specifico il piano di ammortamento per la
restituzione della somma.
Avverso il provvedimento decisorio non reclamabile proponeva ricorso
per cassazione, notificato 11 10/05/2012, la Banca Popolare di Ancona.
Non esercitava difese il Fallimento.
***
Così riassunti i fatti di causa, il ricorso sembra, prima facie, fondato.
Con il primo motivo di ricorso la ricorrente deduce la violazione degli artt.
1218 e 2697 cod. civ. in relazione alla necessità o meno della prova del
credito, derivante da mutuo ipotecario per atto pubblico, attraverso la
produzione del piano di ammortamento.
Il secondo motivo di doglianza ha ad oggetto l’omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione, ex art. 360, n.5 cod. proc. civ., in ordine al

finanziamento concesso a terzi.

punto decisivo della controversia relativo all’assolvimento o meno
dell’onere probatorio da parte della ricorrente, attraverso la produzione in
sede di esame del passivo fallimentare del titolo contrattuale a
fondamento del credito derivante da mutuo ipotecario per atto pubblico,
unitamente alla prova di iscrizione ipotecaria ed alla comunicazione di

mancata produzione dello specifico piano di ammortamento.
Ai fini della delibazione i due motivi di ricorso possono essere esaminati
congiuntamente poiché entrambi vedono sulla corretta interpretazione
del principio dell’onere della prova.
Dalla lettura del decreto emesso al termine del giudizio di opposizione,
emerge la carenza di una giustificazione logico-giuridica della decisione
e una incorretta interpretazione dell’art. 2697 cod. civ.
Ai fini della prova del credito il tribunale ha ritenuto ammissibile,
preliminarmente, la produzione in quella sede di documenti che non
erano stati prodotti nella fase precedente della verifica dello stato
passivo, non ravvisando impedimenti normativi a proposito e
richiamando quanto dispone l’art. 99, comma 2, n.4 I.f; ma ha poi
omesso di motivare il provvedimento:
– in primo luogo in merito alla ritenuta imprescindibile necessità di
depositare il piano di ammortamento del mutuo azionato al fine di veder
riconosciuto il proprio diritto di credito per il creditore mutuante;
– in secondo luogo, in merito alla tralasciata rilevanza di prove
documentali non nuove nel giudizio di opposizione – quali il titolo
contrattuale, la nota di iscrizione ipotecaria e la copia della
comunicazione di decadenza del fallito dal termine per l’assolvimento

decadenza dal beneficio del termine, e all’irrilevanza o meno della

delle obbligazioni – e soprattutto non smentite dalla deduzione di fatti
modificativi o estintivi del credito;
Dal ragionamento seguito dal tribunale sembra emergere una violazione
dell’articolo 2697 cod. civ. per il mancato rispetto del principio di riparto
dell’onus probandi tra le parti che, se da un lato impone la prova dei fatti

assolto dalla Banca ricorrente – dall’altro richiede l’allegazione di fatti
modificativi o estintivi dello stesso, che, nella specie, non risulta operata
dalla curatela rimasta contumace.
Ne consegue che il ricorso appare fondato, salvo, in sede di rinvio,
l’accertamento del credito in punto di quantum debeatur.

– che la relazione è stata notificata ai difensori delle parti, che non hanno
depositato memorie;

CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il collegio, discussi gli atti delle parti, ha condiviso la soluzione
prospettata nella relazione e gli argomenti che l’accompagnano;
– che il ricorso dev’essere dunque accolto con la conseguente condanna
alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, sulla
base del valore della causa e del numero e complessità delle questioni
svolte.

P.Q.M.
– Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato con rinvio al Tribunale di
Macerata, in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese
della fase di legittimità.

costitutivi del diritto a carico di chi vuol farlo valere in giudizio, – onere

Roma, 23 Aprile 2014

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